AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1998.82
Data decisione, Autorità:
21.08.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00082
Lugano
21 agosto 1998
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sull’istanza 28 maggio 1998 di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF
presentata da
nell’esecuzione
n. __________ dell’UE di Lugano promossa contro l’istante da
__________;
richiamata
l’ordinanza presidenziale 5 giugno 1998;
completata
l’istruttoria;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto
che
__________ procede contro __________ con PE n. __________ dell’UE di Lugano
notificate il 14 maggio 1998;
che
con atto 28 maggio 1998 __________ ha chiesto la restituzione del termine per
poter far opposizione;
che
__________, socio gerente della __________ ha sostenuto, sulla base di un
certificato medico, che in seguito a grave malattia che ha comportato
inabilità lavorativa totale, ha potuto interporre opposizione solo con
l’istanza 28 maggio 1998;
che
dal cerificato medico risulta che __________ è stato inabile al lavoro al 100%
dal 21 al 28 maggio 1998 causa malattia;
che
con ordinanza presidenziale 8/9 giugno 1998 è stato fissato alla parte
precettante un termine ex art. 33 cpv. 3 LEF per dichiarare se ammette
l’opposizione tardiva dell’escussa;
che
__________ ha dichiarato di non ammettere l’opposizione di __________, atteso
che poteva opporsi al PE in tempo utile dal 14 al 20 maggio 1998 e che nel
periodo ci completa inabilità al lavoro di __________, l’escussa avrebbe potuto
nominare un suo rappresentante;.
che
interrogato formalmente __________ ha dichiarato di avere avuto forti dolori addominali
e problemi intestinali, di essere stato a casa dal 21 al 28 maggio 1998, ma di
essere stato in tale periodo in grado di esprimersi e che durante la sua
assenza in negozio c’era solo il venditore;
che
ex art. 33 cpv. 4 LEF chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito
da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all’autorità di
vigilanza o all’autorità giudiziaria competente la restituzione del termine.
Egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell’impedimento,
inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l’autorità competente l’atto
omesso;
che
la restituzione di un termine è possibile solo se esso non è stato rispettato
per un impedimento non imputabile all’istante (Ammon/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, Berna 1997, § 11 n. 28 p. 83);
che
ex art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo
verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o,
entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio esecuzione;
che
secondo l’art. 75 cpv. 1 LEF non è necessario motivare l’opposizione;
che
nonostante la sua affezione e conseguente inabilità lavorativa, il socio
gerente della __________, ha dichiarato di essere in grado di esprimersi, per
cui avrebbe senz’altro potuto interporre opposizione al PE in esame entro il
termine di dieci giorni sia telefonicamente, che per iscritto con l’invio di
una lettera all’UE di Lugano, come pure anche tramite un rappresentante;
che
in casu non può pertanto essere ritenuto che la mancata opposizione entro il
termine di dieci giorni sia dovuta ad impedimento non imputabile all’istante,
per cui non può trovare applicazione l’art. 33 cpv. 4 LEF;
che
l’istanza di restituzione del termine deve di conseguenza essere respinta;
che
non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art. 33 cpv. 3 e 74 cpv.
1 LEF
pronuncia:
-
L'istanza
di restituzione del termine 28 maggio 1998 di __________, è respinta.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione: -
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster