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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1998.45
Data decisione, Autorità:
12.05.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00045
Lugano
12 maggio 1998 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 10 febbraio 1998 di
contro
l’operato
dell’UEF di Bellinzona e meglio contro l'avviso di pignoramento 2 febbraio 1998
nell'esecuzione n. __________ promossa da
nei confronti del ricorrente
viste le osservazioni 7 marzo
1998 dell’UEF di Bellinzona
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il 10 dicembre 1997
veniva notificato a __________ il precetto esecutivo n.__________ emesso
dall’UEF di Bellinzona con il quale la __________ chiedeva il pagamento
dell’importo di fr. 1’398.20 oltre interessi al 15% dal 8.12.96.
B. Non
avendo il debitore interposto opposizione al PE la creditrice ha chiesto il
proseguimento dell’esecuzione, e in data 2 febbraio 1998 e stato notificato a
__________ il relativo avviso di pignoramento.
C. Con ricorso 10 febbraio 1998 il debitore si
aggrava contro l’avviso di pignoramento, sostenendo di aver interposto
opposizione al precetto esecutivo il 12 dicembre 1997. La comunicazione
dell’opposizione sarebbe stata spedita il giorno seguente, 13 dicembre 1997 a
mezzo posta A.
D. Con
osservazioni 7 marzo 1998 l’UEF di Bellinzona conferma di non aver mai ricevuto
l’asserita comunicazione inviata dal debitore, rimettendosi alla decisione di
questa Camera. La creditrice non ha formulato osservazioni al ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Se l’escusso intende fare opposizione deve
dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto
o entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione
(art. 74 cpv. 1 LEF).
L’opposizione
al PE non soggiace a particolari esigenze di forma: è sufficiente la sola firma
dell’escusso nell’apposita rubrica del PE, o la dichiarazione di volontà
espressa verbalmente anche per telefono (DTF 108 III 6, 101 III 13, 98 III 30 e
70 III 52; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrecht,
Berna 1997,, § 18 n 11-13 p.112).
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E’
di giurisprudenza consolidata che l’art. 8 CC sull’onere della prova si applica
per analogia anche nella procedura di ricorso (cfr. DTF 107 III 1) Chi pretende
di aver formulato tempestiva opposizione ha ex art. 8 CC l’onere della prova in
tal senso (cfr. BlSchK 1984 p. 212 e 1982 p. 16). L’art 32 LEF assimila la
consegna alla posta di un atto indirizzato ad un’autorità, e che contiene una
comunicazione vincolata ad un termine, in casu la dichiarazione di opposizione,
al deposito di questa comunicazione nelle mani dell’autorità (DTF 97 III 12
ss.). L’opposizione è quindi validamente sollevata se entro 10 giorni dalla
notifica del precetto la comunicazione è consegnata alla posta. Non è
necessario che tale comunicazione giunga all’ufficio, ma al debitore incombe la
prova della tempestiva consegna alla posta di un invio non raccomandato (BlSchK
1980, p.108), Egli può avvalersi dei mezzi di prova previsti dal diritto
cantonale (DTF 97 III 12 ss.).
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Nel
caso in oggetto il ricorrente sostiene di aver interposto opposizione al
precetto esecutivo n. __________, notificato il 10 dicembre 1997, con
comunicazione scritta spedita mediante invio per posta A il 13 dicembre 1997.
Nel corso dell’interrogatorio formale (cfr. Verbale d’interrogatorio formale
del 28 aprile 1998) l’escusso ha affermato che:
“Confermo
di aver sollevato opposizione in data 12 dicembre 1997 e di aver spedito la
relativa comunicazione il giorno seguente. L’opposizione è stata spedita
tramite posta A dall’Ufficio postale di Lugano - Besso (Lugano 3). Essendo in
servizio (ndr, l’escusso è impiegato __________) ho timbrato personalmente la
busta indirizzata all’UEF di Bellinzona. Ho inserito io stesso la busta nella
cassetta contenente la corrispondenza in partenza da Lugano. Questo avveniva
verso le ore 14.00 del 13 dicembre 1997. “
Pertanto
sulla base delle dettagliate e precise dichiarazioni dell’escusso è da ritenere
ossequiato il suo onere probatorio. Di conseguenza la dichiarazione di
__________ relativa all’invio della lettera 13 dicembre 1997 all’UEF di
Bellinzona con la quale si formulava opposizione al PE deve essere ritenuta,
avuto riguardo agli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, mezzo di prova
sufficiente per attestare l’intervenuta tempestiva opposizione del precettato.
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Per
l’art. 78 cpv. 1 LEF la validità dell’opposizione rende prematura la domanda di
prosecuzione dell’esecuzione. L’avviso di pignoramento emesso il 2 febbraio
1998 va pertanto annullato.
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Il
ricorso 10 febbraio 1998 __________ deve quindi essere accolto.
Non
si prelevano spese (art.61 cpv. 2 lett. A OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 17, 74 e 78 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 10 febbraio 1998 __________ è accolto
1.1. Di
conseguenza l’avviso di pignoramento emesso il 2 febbraio 1998 nei confronti di
, è annullato e l’esecuzione n. dell’UEF di Bellinzona
resta sospesa.
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Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
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Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
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Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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