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Numero d'incarto:
15.1998.229
Data decisione, Autorità:
18.02.1999, CEF
Incarto
n.
15.98.00229
Rinvio TF
Lugano
18
febbraio 1999 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 19 luglio 1998 di
contro
l’operato dell’UEF di Bellinzona e meglio contro il pignoramento di salario 15 luglio
1998 nell’ambito di diverse procedure esecutive promosse nei confronti del
ricorrente da
e
viste
le osservazioni
6 agosto 1998 dell’__________
25 agosto dell’UEF di Bellinzona
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Lo
__________ e la __________ procedono nei confronti di __________ per l’incasso
dei loro crediti.
B. Il
15 luglio 1998 l’UEF di Bellinzona pignorava presso la Cassa Pensioni
__________ la rendita percepita dal debitore sulla base del seguente calcolo:
Introito fr.
7’571.--
Minimo
vitale
importo
base fr. 1’025.--
locazione fr.
200.--
riscaldamento fr.
50.--
cassa
malati fr. 300.--
alimenti fr.
5’200.--
spese
diverse fr. 100.--
Totale fr.
6’875.--
Eccedenza
pignorabile fr. 696.--
C. Contro
tale provvedimento si è aggravato in data 19 luglio 1998 il debitore,
sostenendo di non consumare alcun pasto a domicilio, in quanto il suo alloggio
sarebbe composto unicamente di una camera ed un servizio igienico. Chiede
quindi che gli vengano riconosciuti i seguenti importi per il vitto:
colazione:
fr. 8.--/10.--,
pranzo:
fr. 25.--/30.--,
cena:
fr. 20.--/25.--.
D. Con
le rispettive osservazioni l’Ufficio esazione e condoni e l’UEF di Bellinzona
hanno chiesto la reiezione del ricorso.
E. Con
sentenza 23 ottobre 1998 questa Camera ha respinto le richieste del ricorrente
confermando l’operato dell’UEF di Bellinzona.
F. Tale
sentenza è stata impugnata da __________ con ricorso 11 novembre 1998 alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, la quale, il
14 dicembre 1998, ha annullato il giudizio di prima istanza, rinviando la causa
all’Autorità cantonale di vigilanza per una nuova decisione.
Considerando
in diritto: 1. Secondo
il punto 1.1 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo edita da questa Camera (in seguito: Tabella), l’importo base di fr.
1’025.-- è comprensivo delle spese di sostentamento. Il debitore che è
costretto, per motivi di lavoro, a prendere i pasti fuori dell’economia
domestica ha diritto a un supplemento da fr. 6.-- a fr. 9.-- per ogni pasto
principale (cfr. Tabella, punto 2.4.3).
- Nel
corso dell’interrogatorio formale del 4 febbraio 1999, il ricorrente ha
affermato che:
“Il
mio alloggio a __________ è costituito da una camera con servizio separato che
non mi consente in alcun modo di prepararmi i pasti. Devo inoltre seguire per
motivi di salute un’alimentazione particolare.(...) Chiedo quindi che mi sia
riconosciuta un’equa indennità per i pasti che mio malgrado devo consumare
fuori dall’economia domestica.”
La
nipote dell’escusso, __________, ha inoltre dichiarato:
“Ho
affittato a mio zio una camera con servizio. Si tratta di una camera normale
ammobiliata con un letto, un armadio, un comodino. Nella stanza mio zio non ha
la possibilità di cucinare. (...) L’uso della cucina non rientra nel contratto
di locazione stipulato con mio zio.” (cfr. verbale di audizione testimoniale 4
febbraio 1999).
Orbene
le risultanze istruttorie hanno dimostrato che __________ è costretto a
prendere i pasti principali fuori dall’economia domestica, non avendo la
possibilità di cucinare al proprio domicilio. Il ricorrente ha inoltre prodotto
il 15 febbraio 1999 un certificato medico del dott. __________ nel quale si afferma
che egli soffre di disturbi digestivi. Per questo motivo il medico ha
consigliato una “dieta qualitativa”. Tale tipo di alimentazione non comporta
necessariamente maggiori costi, considerando che ogni ristorante self service
propone piatti cucinati al vapore o bolliti, notoriamente più facili da
digerire. Essendo le spese per il vitto già comprese nell’importo base di fr.
1’025.-- viene riconosciuto al ricorrente un supplemento di fr. 6.-- per ogni
pasto principale e fr. 3.-- per la prima colazione. Quindi il ricorrente
beneficia di un supplemento mensile pari a fr. 450.--
Si
rende inoltre attento l‘escusso che per il calcolo del minimo di esistenza va
considerato il minimo d’esistenza concreto ed oggettivo del debitore e della
sua famiglia, non quello confacente al loro ceto e tenore di vita abituale.
Solo in questo modo é infatti possibile tenere conto sia degli interessi del
debitore che del creditore (cfr. DTF 119 III 71 cons. 3b; Georges Vonder Mühll,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n. 21 ad art. 93).
- Il
calcolo del minimo di esistenza del debitore si presenta quindi nel modo
seguente:
Introito fr.
7’571.--
Minimo
vitale
importo
base fr. 1’025.--
supplemento
pasti fr. 450.--
locazione fr.
200.--
riscaldamento fr.
50.--
cassa
malati fr. 300.--
alimenti fr.
5’200.--
spese
diverse fr. 100.--
Totale fr.
7’325.--
Eccedenza
pignorabile fr. 246.--
Si
rileva che la voce di spesa maggiore è costituita dall’importo di fr. 5’200.--
che l’escusso ha asserito di versare mensilmente in contanti alla moglie a
titolo di alimenti (cfr. verbale d’interrogatorio formale 4 febbraio 1999), in
virtù della convenzione matrimoniale 4 maggio 1998 stipulata tra i coniugi e
omologata dal Pretore del Distretto di Bellinzona il 1° luglio 1998. Tale
importo, ancorché sproporzionato al reddito dell’escusso, non può tuttavia
essere qui ridotto, sfuggendo tale esame al potere di cognizione di questa
Camera.
- Ne
consegue il parziale accoglimento del gravame.
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF)
e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato
per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 19 luglio 1998 __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza l’eccedenza mensile pignorabile è determinata in fr. 246.-- in
luogo di fr. 696.--.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
UEF di Bellinzona
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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