AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1998.209
Data decisione, Autorità:
04.03.1999, CEF
Incarto n.
15.98.00209/227
Lugano
4 marzo 1999/FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 23 novembre 1998 di
patr. dall’ avv. __________
contro
l’operato dell’UEF di Bellinzona e meglio contro la decisone 6 novembre 1998
nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
patr. dall’ avv. __________
viste le osservazioni
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. In data 13 luglio
1995 veniva notificato ad __________ il precetto esecutivo n.__________ UEF di
Bellinzona con il quale __________ chiedeva il pagamento dell’importo di fr.
300’000.-- più interessi al 5% dal 1° dicembre 1990.
B. Con
sentenza 20 ottobre 1995 la Pretura di Bellinzona ha rigettato in via
provvisoria l’opposizione al precetto esecutivo n.__________, limitatamente
all’importo di fr. 220’000.--. Con petizione 27 ottobre 1995 __________ ha
chiesto il disconoscimento del debito. La creditrice ha chiesto il 21 dicembre
1995 il pignoramento provvisorio.
C. Il
29 febbraio 1996 l’UEF di Bellinzona procedeva al pignoramento provvisorio
dell’immobile part. __________ RFD di __________ intestato al debitore. Su
richiesta della creditrice l’Ufficio ha eseguito il pignoramento complementare
del salario dell’escusso per l’importo di fr. 1’100.-- mensili a far tempo
dall’ottobre 1997.
D. Con
ricorso 3 ottobre 1997 la creditrice si è aggravata contro il verbale di
pignoramento asseverando che l’Ufficio avrebbe omesso di pignorare le cartelle
ipotecarie gravanti il fondo di proprietà dell’escusso. Chiedeva quindi il
pignoramento delle seguenti cartelle ipotecarie gravanti la part. __________
RFD di __________:
CI al portatore di fr. 450’000.-- in I rango,
CI al portatore di fr. 50’000.-- in II rango,
CI al portatore di fr. 50’000.-- in III rango,
CI al portatore di fr. 120’000.-- in IV rango,
CI al portatore di fr. 200’000.-- in V rango.
E. Nelle
sue osservazioni l’escusso ha chiesto la reiezione del ricorso affermando di
non essere in possesso di alcuna cartella ipotecaria gravante l’immobile
pignorato. In particolare egli ha contestato l’affermazione della creditrice
secondo cui egli sarebbe ancora in possesso della CI di fr. 200’000.--. Tale
cartella ipotecaria sarebbe stata ceduta dai genitori del debitore all’altro
figlio __________.
Il
16 ottobre l’Ufficio procedeva al pignoramento complementare della cartella
ipotecario di fr. 200’000.-- gravante in V rango l’immobile part. __________
RFD di __________. Sul verbale di pignoramento veniva precisato che:
-
La
CI è in possesso del signor __________, fratello del signor __________.
-
La
CI è rivendicata dal signor __________, fratello del signor __________.
E. In
data 4 novembre 1997 l’UEF comunicava a __________ che la creditrice __________
con dichiarazione scritta del 30 ottobre 1997, ha contestato la rivendicazione
di proprietà della cartella ipotecaria oggetto del pignoramento. L’Ufficio
assegnava pertanto al rivendicante __________ un termine di 20 giorni per
promuovere l’azione ai sensi dell’art. 107 LEF.
F. Con
ricorso 6 novembre 1997 __________ ha chiesto che la decisione 4 novembre 1997
dell’UEF di Bellinzona ed il relativo assegno di termine vengano annullati,
rilevando che, quando il bene oggetto del pignoramento è in possesso di un
terzo, occorrerebbe assegnare subito al creditore e al debitore il termine per
promuovere l’azione di contestazione. Ne seguirebbe che la decisione querelata
andrebbe annullata e gli atti dovrebbero essere retrocessi all’UEF affinché
proceda nel senso indicato dall’art. 108 LEF.
G. Con
osservazioni 28 novembre 1997 __________ ha chiesto che il ricorso venga
respinto, in quanto l’UEF avrebbe agito correttamente ritenendo l’escusso unico
detentore della cartella ipotecaria pignorata e fissando al terzo, fratello
dell’escusso il termine per promuovere l’azione ex art. 107 LEF. Infatti non
sarebbe emerso alcun elemento che provi la cessione della suddetta cartella
ipotecarie a terze persone. La creditrice chiede inoltre che la cartella
ipotecaria pignorata venga presa in custodia dall’UEF per evitarne la cessione
a terzi.
H. Con
sentenza 8 aprile 1998 questa Camera ha respinto il ricorso di __________
annullando il pignoramento complementare 16 ottobre 1997 nell’esecuzione
n.__________ della cartella ipotecaria di fr. 200’000.-- in V grado gravante il
mappale n. __________ RFD di . Il ricorso di __________ è stato per
contro accolto con decisione 8 aprile 1998 con la quale è stato annullato
l’avviso e assegnazione di termine 4 novembre 1997 impartito dall’UEF, nonché
il pignoramento complementare 16 ottobre 1997 nell’esecuzione n.
della cartella ipotecaria di fr. 200’000.-- in V grado gravante il mappale n.
__________ RFD di __________. I ricorsi inoltrati da __________ contro tali
giudizi sono stati respinti dal Tribunale federale con decisioni 3 agosto 1998.
I. Il
18 settembre 1998 l’UEF di Bellinzona ha annullato formalmente il pignoramento
complementare 16 ottobre 1997 nell’esecuzione n.__________ della cartella
ipotecaria di fr. 200’000.-- in V grado gravante il mappale n. __________ RFD
di __________. Con scritto 22 settembre 1998 la creditrice ha richiesto il
mantenimento della custodia del titolo ipotecario quale misura cautelare,
nonché l’invio dell’avviso di pignoramento del fondo ex art. 15 cpv. 1 let. b
RFF al presunto creditore, alla __________ e all’assicurazione dello stabile.
Il 6 novembre 1998 l’UEF di Bellinzona ha comunicato a __________ di non poter
accogliere la sua richiesta di custodia del titolo ipotecario , non essendo lo
stesso in possesso del debitore __________.
L. Con
ricorso 23 novembre 1998 __________ postula la presa in custodia della cartella
ipotecaria di fr. 200’000.-- in V grado gravante il mappale n. __________ RFD
di __________, nonché l’invio degli avvisi di cui alla richiesta del 22
settembre 1998.
M. Delle
osservazioni di __________ e dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in
seguito.
Considerando
in diritto: 1. Dall’esame dell’incarto dell’UEF, nonché dalle
osservazioni al ricorso presentate il 17 dicembre 1998, si evince che l’Ufficio
ha notificato il 6 novembre 1998 al creditore __________, alla __________ e
alla __________ l’avvenuto pignoramento del fondo. L’invio degli avvisi in
oggetto era già ravvisabile nel provvedimento impugnato. Infatti l’UEF di
Bellinzona, rivolgendosi al legale della ricorrente, afferma : “ diamo seguito
a tutte le sue richieste”. Nella misura in cui il gravame è diretto contro la
mancata notifica di tali atti , esso si rivela quindi infondato.
-
Giusta
l’art. 98 cpv. 1 LEF il denaro, i biglietti di banca, i titoli al portatore, le
cambiali e gli altri titoli girabili, gli oggetti di metallo prezioso e gli
altri oggetti di valore sono presi in custodia dall’ufficio. Se il debitore è
in possesso di titoli di pegno eretti sul fondo al proprio nome e che non
furono pignorati perché insufficienti per coprire il credito per il quale ha
luogo l’esecuzione, l’ufficio li prenderà in custodia finché dura il
pignoramento del fondo (art. 13 cpv. 1 RFF). Se una siffatta cartella
ipotecaria si trova in possesso di un terzo che ne rivendica la proprietà,
l’ufficio non può prenderla in custodia (DTF 104 III 15 cons. 2d).
-
Orbene,
nel caso di specie questa Camera ha già avuto modo di accertare che possessore
della cartella ipotecaria in oggetto e quindi presunto proprietario in assenza
di elemento di segno contrario risulta essere, sulla base delle dichiarazioni
dell’escusso , nonché di quelle del legale del debitore, __________ (cfr. Inc.
15.98.186 e inc. 15.98.199). Inoltre con scritto 15 ottobre 1998 il
patrocinatore di __________ ha comunicato all’UEF di Bellinzona che la cartella
ipotecaria al portatore di fr. 200’000.-- gravante in V rango il mappale
__________ RFD di __________ si trova in possesso del suo proprietario
__________ Alla luce di tali risultanze, il titolo ipotecario non può quindi
essere preso in custodia dall’UEF di Bellinzona essendo in possesso di un
terzo, in casu __________, che ne rivendica la proprietà.
-
Ne
consegue la reiezione del ricorso.
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF)
e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato
per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 98 cpv. 1 LEF e 13
cpv. 1 RFF
pronuncia: 1. Il ricorso 23 novembre 1998 di __________, è
respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro questa decisione è dato ricorso entro
dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale
federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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