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Numero d'incarto:
15.1998.20
Data decisione, Autorità:
19.06.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00020
Lugano
19 giugno 1998 /FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 3 febbraio 1998 di
patr.
dall'avv. __________
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nelle esecuzioni n. __________ e
__________ promosse contro il ricorrente dal
in materia di annullamento o estinzione
dell'esecuzione;
viste le osservazioni 16 febbraio 1998 dell'UE
di Lugano;
ritenuto in fatto e considerando in
diritto
che
il 1. luglio e il 15 novembre 1994 sono stati notificati a __________, su
domande d'esecuzione del dott. __________, i precetti esecutivi n. __________ e
__________, cui l'escusso ha interposto tempestive opposizioni;
che
il 28 gennaio 1998 __________ ha chiesto la cancellazione delle esecuzioni,
atteso che il precettante non ha promosso azioni ordinarie alla Pretura del
Distretto di Lugano, Sezione 2;
che
con provvedimento 29 gennaio 1998 l'UE di Lugano ha respinto le domande di
cancellazione, mancando la dichiarazione di ritiro da parte del creditore
procedente o il giudizio ex art. 85a LEF;
che
con ricorso 3 febbraio 1998 l'escusso ha chiesto che venga ordinato all'UE di
Lugano di procedere alla cancellazione delle due esecuzioni promosse dal dott.
__________ contro __________, atteso che:
-
"per
prassi invalsa sotto la vecchia LEF, scaduto l'anno di validità del precetto
esecutivo (art. 88 cpv.2 vLEF) era possibile ottenere la cancellazione
dell'esecuzione" provando che non era pendente un procedimento ordinario;
-
"il
nuovo diritto non ha modificato le regole del gioco" (cfr. Messaggio, in:
FF 1991, p.52);
-
"la
perenzione deve essere rilevata d'ufficio";
-
"v'è
da chiedersi se sistematicamente l'UE non dovrebbe, scaduto l'anno della
notifica di un precetto, domandare al creditore di documentare l'esistenza di
un'azione di convalida, ritenuto che in caso di mancata prova della
litispendenza l'esecuzione dovrebbe essere cancellata";
che
per il vecchio diritto, in vigore fino al 31 dicembre 1996, la radiazione di
un'esecuzione fondata su un errore del creditore deve essere operata con le
stesse modalità di un'esecuzione nulla (DTF 115 III 24 ss.), ritenuto che
l'iscrizione al registro delle esecuzioni deve aver luogo mediante
l'annotazione che l'esecuzione è stata introdotta a seguito di un errore del
creditore e che tale annotazione ha quale effetto che l'esecuzione non deve più
essere menzionata negli estratti del registro (DTF 121 III 82 ss.);
che
il nuovo diritto è più favorevole al ricorrente, atteso che per l'art. 8a cpv.3
LEF gli uffici d'esecuzione non possono dar notizia a terzi circa procedimenti
esecutivi:
a) nulli
o annullati in seguito a impugnazione o a decisione giudiziale;
b) per
i quali il debitore ha esercitato con successo l'azione di ripetizione
dell'indebito;
c) per
i quali il creditore ha ritirato l'esecuzione;
che
per i terzi, il diritto di consultazione si estingue cinque anni dopo la
chiusura del procedimento (art. 8a cpv.4 primo periodo LEF), ritenuto che -
decorso tale periodo - estratti sono rilasciati soltanto ad autorità
giudiziarie o amministrative per procedimenti pendenti presso di loro (art. 8a
cpv.4 secondo periodo LEF);
che
al registro delle esecuzioni vanno iscritte tutte le esecuzioni di qualunque
specie, con l'indicazione del loro evolvere cronologico e con l'iscrizione del
loro risultato per mezzo di iniziali, ritenuto che la lettera E significa
estinzione dell'esecuzione (art. 10 del Regolamento sui formulari e i registri
da impiegare in tema d'esecuzione e di fallimento e sulla contabilità, del 5
giugno 1996 [Rform, in: RS 281.31]);
che,
benché gli uffici d'esecuzione non possano dare notizia a terzi di procedimenti
esecutivi che rientrano nella previsione legislativa ex art. 8a cpv.3 LEF e
avuto riguardo ai limiti temporali dell'art. 8a cpv.4 LEF, le iscrizioni nel
registro delle esecuzioni non possono essere tolte nella loro interezza ("einfach
vernichtet", cfr. Kurt Amonn / Dominik Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §4 n.24, p.18) ma vanno completate con
le note indicazioni letterali e i giustificativi corrispondenti devono essere
conservati secondo le modalità previste dal Regolamento sulla conservazione dei
documenti relativi alle esecuzioni ed ai fallimenti, del 5 giugno 1996 (RCDoc,
in: RS 281.33);
che
resta esclusa ogni ipotesi di radiazione dell'esecuzione dal registro delle
esecuzioni, la nullità avendo quale effetto diretto solo che non si potrà
comunicare a terzi l'informazione sull'esecuzione nulla (DTF 115 III 26 cons.1;
Jaeger / Walder / Kull / Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,
vol. I (Art. 1-158), 4. ed., Zurigo 1997, n.8 ad art. 22 LEF, p.105);
che
nel caso di specie la ricorrente reputa che l'esecuzione sia perenta per il
decorso infruttuoso del termine di un anno di validità del precetto esecutivo
in conformità dell'art. 88 cpv.2 LEF;
che
la perenzione ex art. 88 cpv.2 LEF del diritto di chiedere la prosecuzione
dell'esecuzione non rientra nelle ipotesi previste dall'art. 8a cpv.3 e 4 LEF;
che
non si può pertanto accedere alla domanda di cancellazione delle esecuzioni
così come richiesto dall'escusso;
che
la disciplina dell'istituto dell'annullamento dell'esecuzione per intervenuta
estinzione del debito con i relativi interessi e le spese è retta dagli art. 85
e 85a LEF;
che
in siffatta evenienza l'estinzione dell'esecuzione avrebbe determinato
l'apposizione della lettera E nel registro delle esecuzioni in corrispondenza
della procedura topica, atteso che in tale registro vanno iscritte tutte le
esecuzioni di qualunque specie, con l'indicazione del loro evolvere cronologico
e con l'iscrizione del loro risultato per mezzo di iniziali e che la lettera E
significa estinzione dell'esecuzione (art. 10 del Regolamento sui formulari e i
registri da impiegare in tema d'esecuzione e di fallimento e sulla contabilità,
del 5 giugno 1996 [Rform, in: RS 281.31]);
che
non si sarebbe pertanto potuto accedere all'annullamento delle esecuzioni n.
__________ e __________ così come richiesto dal ricorrente (recte:
all'apposizione della lettera E a valere quale estinzione dell'esecuzione, con
la conseguenza che l'organo d'esecuzione non può più dare notizia a terzi della
procedura estinta [art. 8a cpv.3], salvo l'eccezione prevista all'art. 8 cpv.4
secondo periodo LEF);
che
dalla pretesa "prassi invalsa sotto la vecchia LEF" non è possibile
derivare diritti in chiaro contrasto con l'ordinamento esecutivo;
che
il richiesto intervento sistematico degli organi d'esecuzione per sanzionare
d'ufficio la perenzione delle esecuzioni non è praticabile, ove solo si pensi
che nel Cantone Ticino nel 1997 sono state promosse 143'439 esecuzioni;
che
il ricorso deve essere respinto;
che
non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art.
8a cpv.3 e 4, 17, 85a e 88 LEF,
PRONUNCIA
-
Il
ricorso 3 febbraio 1998 di __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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