AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1998.17
Data decisione, Autorità:
04.06.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00017
Lugano
4 giugno 1998/FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 22 gennaio 1998 di
contro
l’operato
dell’UE di Lugano e meglio contro la
revoca 16 gennaio 1998 del pignoramento di salario
nell'ambito
di diverse esecuzioni, tra cui la n. __________ e n. __________ promosse dal
ricorrente, nei confronti di
viste le osservazioni
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Diversi
creditori, tra i quali il __________, procedono contro __________ per l'incasso
di diversi crediti.
B. Con
atto 5 gennaio 1998 l'UE di Lugano ha pignorato a __________ fr. 200.-- al
mese. Con decisione 16 gennaio 1998 l'ufficio ha revocato il pignoramento.
Siccome il debitore è coniugato si imponeva un nuovo calcolo del minimo di
esistenza che è stato allegato alla decisione e che di seguito viene
riprodotto.
Guadagno:
debitore fr.
3'000.-- 75% fr. 3'000.-- 75%
coniuge fr.
980.-- 25%
fr.
3980.-- 100%
Minimo
di esistenza:
importo
di base fr. 1'370.--
figli
minorenni fr. 220.--
affitto
fr. 2380.--
cassa
malati fr. 705.50
trasferte fr.
171.50
totale fr.
4'847.-- 100% fr. 3'635.25 75%
Eccedenza
pignorabile fr. 0.00
C. Contro
siffatta determinazione si è tempestivamente aggravato il __________ sostenendo
la sproporzione tra le entrate e la pigione mensile. Il debitore, in un
appartamento più modesto e adeguato alla sua situazione, avrebbe la possibilità
di onorare i propri impegni. L'anomalia andrebbe quindi appianata.
D. Con
osservazioni 10 febbraio 1998 __________ ha indicato che il contratto di
locazione scade nel 2000 ed ha sostenuto la difficoltà di trovare un
subentrante.
Delle
osservazioni dell'UE si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito, le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d'ufficio le circostanze determinanti al momento
dell'esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo e della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2, 108 III 12
cons. 3, 106 III 13 cons. 2, 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento.
- Nel
determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme
all'uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l'escusso si
accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l'imperativo categorico di
ridurre al minimo le spese per un'abitazione adeguata alle sue necessità e
possibilità (DTF 104III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su
reclamo C.R. cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su
reclamo S. e 12 giugno 1970 in Rep 1971 p. 117).
L'importo
del canone va messo in relazione con il reddito dell'escusso (CEF 16 febbraio
1989 su reclamo S. cons. 5b).
- Il
debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un
alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve
essere ridotto a una misura normale se l'escusso utilizza un'abitazione costosa
solo per sua eccessiva comodità (cfr. DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 15 febbraio
1989 su reclamo S. cons. 5b).
La
decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto
dei termini contrattuali.
- Nel
caso in esame, a fronte di un reddito mensile di fr. 3'980.--, vi è un canone
di locazione di fr. 2'380.--. E' di tutta evidenza che tale importo per una
famiglia di tre persone con il citato reddito costituisce un onere
manifestamente sproporzionato che non può essere riconosciuto come tale in sede
di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo termine utile per la
disdetta.
Dal
contratto di locazione si evince tuttavia che la disdetta può essere data la
prima volta per il 1° aprile 2000. Viste anche le oggettive difficoltà legate
al reperimento di un subentrante, fino a quella data l'intera pigione va
computata nel minimo vitale. Al debitore va comunque ricordato che, in caso di
ulteriori pignoramenti, dall'aprile 2000 gli verrebbe riconosciuto quale canone
locatizio un importo massimo di fr. 1'000.--, spese di riscaldamento comprese,
per un appartamento di 3 locali a __________ o in un comune viciniore.
-
L'istruttoria
eseguita ha permesso di appurare l'esattezza del calcolo del minimo vitale
effettuato dall'UE. L'unica imprecisione concerne i premi della cassa malati: è
stato erroneamente considerato l'intero importo, ivi compreso il supplemento
per degenza in camera semiprivata. Ciò non ha comunque modificato i termini
della questione. La decisione impugnata va quindi confermata.
-
Il
ricorso 22 gennaio 1998 del __________ deve quindi essere respinto.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
- In
sede di interrogatorio formale è emerso che l'escusso è proprietario del 50%
del capitale azionario della __________, attivo suscettibile di essere
pignorato: la questione non può però esere vagliata oltre in questa sede,
ostandovi la circostanza che l'oggetto della lite è limitato agli elementi del
provvedimento impugnato.
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 22 gennaio 1998 del __________ è respinto.
-
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster