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Numero d'incarto:
15.1998.159
Data decisione, Autorità:
04.11.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00159
15.98.00160
15.98.00161
15.98.00162
Lugano
4 novembre 1998
/B/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sui
ricorsi 7 ottobre 1998 di
avv.
contro
l’operato
dell’Ufficio esecuzione di __________ e meglio contro gli avvisi di pignoramento
emessi il 1. ottobre 1998 nelle esecuzioni n. __________ promosse contro il ricorrente
da
COMUNE DI
(rappr. da:
Municipio di __________)
rilevato che con
ordinanze presidenziali 8 ottobre 1998 ai ricorsi non è stato
concesso effetto
sospensivo;
viste le
osservazioni:
– 20 ottobre 1998
del Comune di __________
– 21 ottobre 1998
dell’Ufficio esecuzione di __________
ritenuto
in fatto: A. Il
Comune di __________ procede in via esecutiva contro il dott. __________ per
l’incasso delle imposte comunali 1987, 1988, 1989 e 1990.
B. Con
avvisi 1. ottobre 1998 l’UE di __________ ha comunicato al debitore che il
giorno 23 ottobre 1998 avrebbe proceduto nelle esecuzioni n. __________ al pignoramento
di fr. 45’547.35 risp. fr. 45’531.-- risp. 35’175.-- risp. 34’141.65 interessi
e spese compresi.
C. Con
ricorsi 7 ottobre 1998 l’avv. __________ si è aggravato contro i predetti
avvisi di pignoramento argomentando che per ciascuno dei crediti in esame sono
già stati emessi il 23 novembre 1993 risp. il 15 marzo 1994 degli attestati di
carenza di beni. Secondo l’art. 149 cpv. 4 LEF il debitore non può essere costretto
a corrispondere interessi su di un credito accertato mediante un attestato di
carenza di beni, per cui i pignoramenti in esame potevano avvenire unicamente
per i crediti di fr. 37’804.65, risp. 37’788.40 risp. fr. 29’202.15 risp. fr.
28’173.95 esclusi gli interessi.
D. Delle
osservazioni del Comune di __________ e dell’UE di __________ si dirà, se del
caso, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. I
quattro ricorsi sono diretti contro gli avvisi di pignoramento emessi
nell’ambito di quattro esecuzioni promosse dal Comune di __________ nei
confronti dell’avv. __________. Le motivazioni sono le stesse per tutti e
quattro i ricorsi, per cui le cause inc. __________ possono essere congiunte ed
evase con una sola sentenza.
- a) Il
Comune di __________ ha escusso l’avv. __________ con:
– PE
n. __________ per fr. 38’309.40 oltre interessi al 5% dal 1. ottobre 1997 per
l’imposta comunale 1987, fr. 13’357.85 per gli interessi aggiornati fino al 30
settembre 1997, fr. 20.-- per la tassa di diffida, dedotto l’importo di fr.
8’505.65 versato dal debitore
– PE
n. __________ per fr. 38’309.40 per l’imposta comunale 1988, fr. 13’341.60 per
gli interessi aggiornati fino al 30 settembre 1997, fr. 20.-- per la tassa di
diffida, dedotto l’importo di fr. 8’505.65 versato dal debitore
– PE
n. __________ per fr. 40’259.90 per l’imposta comunale 1989, fr. 10’397.75 per
gli interessi aggiornati fino al 30 settembre 1997 e fr. 20.-- per la tassa di
diffida, dedotto l’importo di fr. 17’445.95 versato dal debitore
– PE
n. __________ per fr. 40’259.90 per l’imposta comunale 1990, fr. 9’369.55
interessi aggiornati fino al 30 settembre 1997, fr. 20.-- per la tassa di
diffida, dedotto l’importo di fr. 17’445.95 versato dal debitore,
Interposte
tempestive opposizioni dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto al
Pretore. Con sentenze 5 febbraio 1998 la Pretore del Distretto di __________ ha
rigettato in via definitiva le opposizioni per gli importi indicati sui PE.
Con
attestazioni 20 febbraio 1998 la Pretura di __________ ha dichiarato che le
predette sentenze sono divenute definitive.
b) Ex
art. 89 LEF se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di pignoramento
l’ufficio d’esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione, procede senza indugio
al pignoramento.
Ritenuto
che come risulta dalle sentenze pretorili, rimaste inimpugnate, le opposizioni
interposte dall’escusso sono state rigettate per gli importi indicati sui PE, e
pertanto sia per il capitale che per gli interessi, l’UE ha correttamente
proseguito le esecuzioni emettendo gli avvisi di pignoramento in esame.
- I
ricorsi 7 ottobre 1998 dell’avv. __________ vanno quindi respinti.
Non
si prelevano tasse di giustizia (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si
assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamati gli
art. 17 e 89 LEF
pronuncia: 1. Le
cause inc. __________ sono dichiarate congiunte.
- Il
ricorso 7 ottobre 1998 dell’avv. __________ (inc. __________), è respinto.
2.1. Non si preleva
la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.
- Il
ricorso 7 ottobre 1998 dell’avv. __________ (inc. __________), è respinto.
3.1. Non si preleva
la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.
- Il
ricorso 7 ottobre 1998 dell’avv. __________ (inc. __________), è respinto.
4.1. Non si preleva
la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.
- Il
ricorso 7 ottobre 1998 dell’avv. __________ (inc. __________), è respinto.
5.1. Non si preleva
la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione:
–
avv. __________;
–
Municipio di __________;
–
Ufficio esecuzione di __________.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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