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Numero d'incarto:
15.1998.154
Data decisione, Autorità:
04.11.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00154
Lugano
4 novembre 1998
/FP/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 2 settembre 1998 di
contro
__________ e
meglio contro il calcolo del minimo esistenziale
nell’esecuzione
gruppo n.__________ promossa da
e da
nei confronti di
viste le
osservazioni 28 settembre 1998 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. La
__________ e __________ procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei
propri crediti.
B. In
data 2 giugno 1998 l’UE di Lugano pignorava il salario del debitore sulla base
del seguente calcolo:
Introito fr. 3099.10
Minimo
di esistenza
importo
base fr. 1025.--
locazione fr. 1100.--
cassa
malati fr. 186.20
trasferte
e pasti fr. 250.--
ass.
diverse fr. 137.90
Totale
deduzioni fr. 2699.10
Eccedenza
mensile pignorabile fr. 400.--
C. Contro
tale calcolo insorge con ricorso 2 settembre 1998 __________ sostenendo che la
convivente dell’escusso dovrebbe essere tenuta a partecipare alle spese di
locazione. Chiede quindi che il calcolo dell’eccedenza pignorabile venga
modificato.
D. Delle
osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III
13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere
tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).
-
In
DTF 109 III 101 il Tribunale federale ha considerato la partecipazione della
concubina alla metà delle spese comuni quale proporzione ragionevole. Infatti
non sarebbe ammissibile permettere ai creditori dell’escusso di esigere dalla
concubina che essa sopporti le spese comuni per un importo superiore alla metà.
Ciò significherebbe in effetti autorizzarli a tacitarsi con un patrimonio che
non è quello del debitore e verso il quale quest’ultimo non può far valere
nessun diritto al mantenimento.
-
Nel
caso di specie l’UE pur avendo accertato che il debitore convive con __________,
non ha ritenuto di considerare nel computo del minimo vitale la sua
partecipazione alle spese di locazione, sostenendo che __________ deve rimborsare
alla convivente consistenti aiuti finanziari che la stessa gli avrebbe elargito
in passato. Tale opinione non può essere condivisa, infatti perché si diano
privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di
legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il
rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono
privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di
redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie
obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore
di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza
o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali
indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112
III 18).
Siffatto
indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare
all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art.
92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.
Orbene,
nel caso in esame non é adempiuta alcuna delle condizioni testé citate perché
si possa concedere alla convivente del debitore un tale privilegio. Quindi
appare adeguato calcolare nel minimo di esistenza del debitore un contributo
all spese di locazione pari al 50% del canone. L’eccedenza mensile pignorabile
a carico del debitore risulta essere la seguente:
Introito fr. 3099.10
Minimo
di esistenza
importo
base fr. 1025.--
locazione fr. 550.--
cassa
malati fr. 186.20
trasferte
e pasti fr. 250.--
ass.
diverse fr. 137.90
Totale
deduzioni fr. 2149.10
Eccedenza
mensile pignorabile fr. 950.--
- Ne
consegue l’accoglimento del ricorso.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art.
17 e 93 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 2 settembre 1998 __________, è accolto.
1.1. Di
conseguenza l’eccedenza mensile pignorabile a carico di __________, è stabilita
in fr. 950.-- in luogo di fr. 400.--.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
–
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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