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Numero d'incarto:
15.1998.149
Data decisione, Autorità:
21.09.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00149
Rinvio T.F.
Lugano
21 settembre 1998 /FP/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente
Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sui ricorsi 17 luglio 1997
(inc. n. 15.97.110/111) di
patr.
dall’avv. __________
contro
e meglio contro le condizioni d’incanto 9 luglio 1997 relative alla
realizzazione della quota di comproprietà della __________ in liquidazione
concordataria e della __________ in liquidazione concordataria delle PPP
costituite sui fondi part.__________ e __________ di __________
interessanti
anche la liquidatrice concordataria
patr. dall’avv. __________
e
la
patr. dall’avv. __________
richiamata
le ordinanze presidenziali 18 luglio 1997, con le quali ai ricorsi è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
- 4 agosto 1997 della __________ - 6
agosto 1997 della __________ - 18 agosto 1997 dell’UF di Lugano
ritenuto in fatto e considerando in
diritto:
che
Il 9 luglio 1997 su incarico rogatoriale della __________ liquidatori dei
concordati __________ e __________, l’UF di Lugano depositava le condizioni
d’incanto dei beni immobili di proprietà delle Masse concordatarie;
che
al punto 16 e al punto 17 delle condizioni d’asta venivano inserite le seguenti
clausole :
“16. Essendo
annotato sul fondo posto in vendita un diritto di differimento dello
scioglimento della comproprietà a norma dell’art. 650 CC, della durata di 30
anni, di grado posteriore alle iscrizioni ipotecarie, iscritto a RF senza il
consenso del creditore ipotecario, il fondo verrà realizzato a norma degli art.
142 LEF e __________, cioè mediante doppio turno d’asta. Con il primo turno
d’asta il fondo verrà realizzato con l’aggravio e nel secondo turno d’asta il
fondo sarà realizzato senza l’aggravio. Il fondo verrà aggiudicato
all’offerente di somma maggiore. “
“17. Con
l’aggiudicazione del fondo è obbligatoriamente connesso un diritto di compera
gratuito per l’acquisto del 3% (ndr. rispettivamente del 15,5%) dell’intero
capitale azionario (nominativo) pari a fr. 3’000’000.-- della Comunione dei
comproprietari __________ __________ composto da 90 (ndr. __________ azioni
nominative da fr. 1’000.--nominali cadauna. L’acquirente riceve queste azioni
in comproprietà secondo le disposizioni dell’art. 646 e ss. CC. Vengono inoltre
acquisiti tutti i diritti e i doveri contenuti nel regolamento sull’uso e
l’amministrazione menzionato a registro fondiario. Il prezzo di acquisto delle
azioni ammonta fr. 90’000.-- (ndr. 465’000.--). Il diritto di compera verrà
esercitato mediante pagamento di tale importo alla Massa concordataria
__________ (ndr. __________). Il passaggio dei diritti di comproprietà sulle
azioni si trasmetterà con il ricevimento del prezzo di acquisto da parte della
__________ (ndr. __________). Questo diritto si estinguerà 30 giorni dopo
l’aggiudicazione della quota di comproprietà.”;
che
con ricorsi 17 luglio 1997 __________, __________, la __________, la __________
la __________ e la __________ chiedevano l’annullamento delle condizioni d’asta
n. __________ e n. __________ relative alla quota di comproprietà del 3% e del
15,5% rispettivamente della __________ in liquidazione concordataria, e della
__________ in liquidazione concordataria;
che
con sentenza 17 aprile 1998 questa Camera dichiarava I ricorsi 17 luglio 1997
di __________, __________ __________, __________ __________, __________
____________________, __________, __________, irricevibili per carenza di
legittimazione;
che
tale sentenza è stata impugnata con ricorso al Tribunale federale presentato il
4 maggio 1998 da __________, __________ __________, __________, __________
che
con sentenza 14 agosto 1998 il Tribunale federale ha parzialmente accolto il
ricorso invitando l’Autorità di vigilanza, dopo aver esaminato i ricorsi dal
profilo formale e materiale, ad emanare una nuova decisione limitatamente ai
ricorrenti __________, __________, __________ __________
che
con scritto 2 settembre 1998 il legale dei ricorrenti dichiarava di ritirare i
gravami;
che
di conseguenza i ricorsi 17 luglio 1997 di __________ __________ __________,
__________ __________ __________, __________, __________ __________ __________,
vanno stralciati dai ruoli;
che
non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di
diritto federale.
Richiamati gli art. 17 LEF, 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia: 1. I
ricorsi 17 luglio 1997 di __________, __________, __________ __________,
__________, __________, __________ __________, __________ __________,
__________ sono stralciati dai ruoli.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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