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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1998.136
Data decisione, Autorità:
23.10.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00136
Lugano
23 ottobre 1998 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 1° settembre 1998
di
contro
l’operato
dell’UEF di Blenio nell’ambito delle procedure di pignoramento gruppo 30/97
promosse nei confronti del ricorrente da
__________ patr.
dall’avv. __________
viste le osservazioni 3 settembre 1998 dell’UEF
di Blenio
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________
procede contro il fratello __________ per l’incasso del proprio credito.
B. Il
28 novembre 1997 l’UEF di Blenio ha pignorato 9 particelle intestate
all’escusso . Su richiesta del legale del creditore l’UEF procedeva in data 24
marzo 1998 al blocco delle pigioni e all’invio dei relativi avvisi agli
inquilini.
C. Con
scritto 1. aprile 1998 __________ comunicava all’Ufficio la propria opposizione
al pignoramento e al blocco delle pigioni, essendo tali provvedimenti, a suo
dire, ingiustificati. In data 8 aprile 1998 l’UEF di Blenio comunicava al
debitore che il pignoramento del 28 novembre 1997, non essendo stato interposto
alcun ricorso, è da ritenersi cresciuto in giudicato, Per quanto concerne il
blocco delle pigioni l’Ufficio conferma di essersi limitato ad applicare i
disposti legali vigenti in materia.
D. Con
un primo ricorso datato 14 aprile 1998 (inc. __________) __________ si
aggravava contro la decisione dell’UEF di Blenio di ordinare, contestualmente
al pignoramento immobiliare 28 novembre 1997, il blocco delle pigioni. Il
ricorrente sosteneva che il credito posto in esecuzione sarebbe stato
ampiamente garantito dal valore degli immobili senza dover far capo alle
pigioni. Il ricorrente sosteneva inoltre che, gli inquilini non avrebbero
dovuto essere informati della procedura esecutiva in corso, in quanto ciò
potrebbe portare alla disdetta dei contratti di locazione, con grave
pregiudizio per il debitore. Con sentenza 19 giugno 1998 questa Camera
respingeva il ricorso 14 aprile 1998 di __________, confermando la correttezza
dell’operato dell’UEF di Blenio.
E. Con
il ricorso 1° settembre 1998 __________ si aggrava, in sostanza, nuovamente
contro il pignoramento dei fondi e il conseguente blocco degli affitti
effettuato dall’UEF. Egli sostiene inoltre che, non sarebbe stata effettuata la
stima degli immobili pignorati
F.
Delle osservazioni dell’UEF di Blenio si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nella
misura in cui il ricorso è diretto contro il pignoramento dei fondi e il blocco
delle pigioni, esso è manifestamente tardivo. Infatti il pignoramento degli
immobili e il blocco delle pigioni risalgono, rispettivamente al 28 novembre
1997 e al 24 marzo 1998. Ne consegue che il ricorso, su tale punto, deve essere
ritenuto irricevibile. Abbondanzialmente va rilevato che il gravame andrebbe
respinto anche nel merito, in quanto lo stesso ripropone le medesime censure
sollevate con il ricorso 14 aprile 1998, respinto con sentenza 19 giugno 1998
di questa Camera (inc. __________).
-
Il
ricorrente chiede che venga effettuata la perizia degli immobili pignorati.
Nelle sue osservazioni l’UEF di Blenio ha affermato di aver richiesto al
creditore l’anticipo spese per l’allestimento della perizia (cfr. doc. D). Tale
anticipo è stato versato in data 13 agosto 1998 e la relazione di stima sarà
allestita entro la fine del 1998. Ne consegue che l'UEF di Blenio si è
determinato correttamente e il gravame su questo punto va respinto.
-
Ne
consegue la reiezione del ricorso in quanto ricevibile.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 17, 95 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 1° settembre 1998 __________, in quanto ricevibile, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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