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Numero d'incarto:
15.1998.134
Data decisione, Autorità:
18.09.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00134
Lugano
18 settembre 1998
B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente
Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 13 agosto 1998 di
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro la comminatoria di
fallimento 3/7 agosto 1998 emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro
la ricorrente da
patr.
dall'avv. __________
viste le osservazioni: - 26 agosto 1998 __________
- 27/28 agosto 1998 dell’UE
di Lugano
ritenuto
in fatto:
A. La
__________ procede in via esecutiva contro la __________ per l’incasso di un
credito di Fr. 2’838.85 oltre interessi e spese. L’escussa ha interposto
opposizione. Con sentenza 23 giugno 1998 il Segretario assessore della Pretura
di Lugano, Sezione 2, ha condannato la debitrice a versare alla __________
l’importo di fr. 2’838.85 oltre interessi al 5% dal 10 ottobre 1996 rigettando
in via definitiva l’opposizione per tale importo. Con attestazione 14 luglio
1998 la Pretura di Lugano ha dichiarato che la sentenza è divenuta definitiva.
B. Su
richiesta della creditrice di proseguire l’esecuzione, l’UE di Lugano ha emesso
il 3 agosto 1998 la comminatoria di fallimento, notificata all’escussa il 7
agosto 1998.
C. Contro
siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________ sostenendo
che le prestazioni della __________ non sono state conformi alla sue necessità,
per cui ha dovuto ricorrere ad altra fiduciaria.
D. Delle
osservazioni della __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in
seguito.
Considerato
in diritto: 1. Per
ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di
vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando
(cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und
Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
Losanna 1993, p. 250):
– l’escusso
reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40 LEF);
– l’esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è
pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto
provvisorio dell’opposizione;
– la
decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora
esecutoria,
– l’escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
-
Per
questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
-
La
ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne
consegue la reiezione del ricorso per carenza di competenza materiale
dell’Autorità cantonale di vigilanza, atteso che la parte escussa, dopo aver
interposto opposizione, doveva far valere le sue ragioni in sede pretorile.
-
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art.
17 e 161 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 13 agosto 1998 della __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, tramite la scrivente Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19
LEF.
-
Intimazione:
– __________
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il vicepresidente:
La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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