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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1998.129
Data decisione, Autorità:
05.10.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00129
Lugano
5 ottobre 1998 FP/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente
Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 7 agosto 1998 di
patr.
dallo studio legale __________
contro
l’operato
dell’amministratrice speciale __________ e meglio contro l’elenco oneri
concernente i fogli PPP __________ e __________ fondo base part. __________ RFD
di __________ depositati il 30 giugno 1998 nell’ambito del fallimento della
viste le osservazioni 1° settembre 1998
della __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito
del fallimento della __________ la __________ notificava il proprio credito
relativo a due mutui ipotecari di fr. 175’000.-- e fr. 275’000.-- gravanti
rispettivamente il foglio PPP __________ e __________ del fondo base part.
__________ RFD di __________.
B. Le
medesime pretese venivano insinuate anche dalla __________. Di conseguenza
l’amministrazione speciale del fallimento comunicava l’11 maggio 1998 alla __________
la singolare situazione chiedendo a quest’ultima ulteriori informazioni a
sostegno delle propria pretesa. Con scritto 28 maggio 1998 la __________ si
limitava a contestare integralmente qualsivoglia diritto di __________ senza
tuttavia addurre alcuna motivazione di rilievo.
C. Con
decisione 25 giugno 1998 l’amministrazione speciale del fallimento __________
rigettava le pretese insinuate dalla __________ invitandola, se del caso, a
chiarire la questione davanti al giudice del merito.
D. Con
ricorso 7 agosto 1998 la __________ insorge contro la decisione
dell’amministrazione fallimentare speciale per denegata giustizia ai sensi dell’art.
17 cpv. 3 LEF a seguito di asserita violazione dell’art. 246 LEF. Chiede quindi
che venga fatto ordine all’amministrazione speciale del fallimento __________
di iscrivere ad elenco oneri le pretese insinuate dalla __________, in quanto
risultanti a Registro Fondiario.
E. Delle
osservazioni dell’amministrazione speciale del fallimento si dirà, se del caso,
in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Per
l’art. 17 cpv. 3 LEF il ricorso per denegata o ritardata giustizia è ammesso in
ogni tempo. L’autorità amministrativa o giudiziaria cade nel diniego di
giustizia quando, pur essendo competente in materia e senza giusto motivo,
rifiuti, ometta o ritardi eccessivamente determinati atti che le sono stati
richiesti (cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di
reclamo in materia di esecuzione e fallimento in RDAT I - 1996, p. 281). Di
conseguenza non appena vi è una decisione formale da parte dell’autorità non è
più possibile parlare di diniego di giustizia ex art. 17 cpv. 3, ma di
provvedimento impugnabile ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LEF (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 6 n.19, p. 39).
-
Nel
caso in esame la ricorrente si aggrava contro la mancata collocazione del
proprio credito nell’elenco oneri, invocando a sostegno della propria tesi la
violazione dell’art. 246 LEF. Avendo l’amministrazione fallimentare speciale
emesso una decisione formale con la quale rifiutava l’insinuazione effettuata
dalla __________, non è possibile parlare di diniego di giustizia, bensì, se
del caso, di una violazione del diritto o eventualmente di un errore di
apprezzamento ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LEF. Infatti anche la ricorrente
stessa indica quale provvedimento impugnato l’elenco oneri concernente i fogli
__________ e __________ del fondo base part. __________ RFD di __________.
Orbene il ricorso contro l’elenco oneri ex art. 17 cpv. 1 LEF deve essere
inoltrato entro dieci giorni dal provvedimento impugnato. L’elenco oneri in
oggetto è stato depositato il 30 giugno 1998, quindi il ricorso 7 agosto 1998
della __________ si rivela manifestamente tardivo.
-
Ne
consegue l’irricevibilità del ricorso per tardività.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 17 e 246 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 7 agosto 1998 __________, è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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