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Numero d'incarto:
15.1998.120
Data decisione, Autorità:
13.08.1999, CEF
Incarto n.
15.98.00120
Lugano
13 agosto 1999 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 19 settembre 1997
di
contro
l’operato
dell’UF di Lugano e meglio contro lo “stato di riparto” 12 settembre 1997
nell’ambito della realizzazione della part. __________ RFD di __________ nel
fallimento di
procedura concernente anche
patr.
dallo Studio legale __________
viste le osservazioni
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con
decreto 7 ottobre 1992 la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, ha
pronunciato il fallimento della società __________ in liquidazione. Essendo
stato rinvenuto quale unico bene l’immobile part. __________ RFD di __________,
con un valore di stima peritale di fr. 4’000’000.-- gravato da oneri ipotecari
per fr. 5’700’000.--, l’UF di Lugano pubblicava il 24 settembre 1993 la
chiusura del fallimento per mancanza di attivi.
B. Con
istanza 29 settembre 1993 lo __________ chiedeva la continuazione della
procedura giusta l’art. 134 RFF. L’elenco oneri della part. __________ RFD di
__________ è stato depositato il 14 agosto 1995. La __________ con azione ex art.
250 LEF ha contestato le pretese fiscali notificate dallo __________ e dal
Comune di __________. In data 19 giugno 1997 le parti hanno sottoscritto un
accordo extragiudiziale, il quale prevedeva la riduzione degli importi
notificati dagli enti pubblici.
C. L’elenco
oneri veniva pertanto modificato sulla base di tale accordo e si presenta come
segue:
No.1 Comune
di __________
Imposta
comunale 1991 fr. 8’488.30
Imposta
comunale 1992 fr. 8’488.30
Imposta
comunale 1993 fr. 8’488.30
Totale fr.
25’464.90
No.2 __________
Imposta
cantonale 1991 fr. 12’776.65
Imposta
cantonale 1992 fr. 12’776.65
Imposta
cantonale 1993 fr. 12’776.65
Totale fr.
38’329.95
D. In
occasione della realizzazione dell’immobile lo __________ notificava il 30
giugno 1997 le proprie pretese fiscali per gli anni 1994/1997 :
Imposta
cantonale 1994 fr. 12’776.65
Imposta
cantonale 1995 fr. 12’776.65
Imposta
cantonale 1996 fr. 12’776.65
Imposta
cantonale 1997 fr. 46’486.65
Imposta
federale diretta fr. 49’000.---
Totale fr.133’816.60
E. Il
fondo veniva realizzato a trattative private il 7 agosto 1997 per l’importo di
fr. 3’000’000.--. L’acquirente oltre al prezzo di vendita si assumeva anche
l’imposta immobiliare cantonale e comunale per il 1997.
F. Incassato
il prezzo di vendita , le spese di realizzazione e il provento netto degli
affitti percepiti durante la procedura di liquidazione, l’Ufficio ha provveduto
ad allestire e depositare, in data 12 novembre 1997, lo stato di ripartizione.
G. Con
ricorso 19 settembre 1997, trasmesso a questa Camera solo il 30 luglio 1998, lo
__________ insorge contro lo stato di ripartizione, asseverando che l’UF non
avrebbe considerato quali spese di amministrazione del fondo le imposte
cantonali relative al 1997 ammontanti a :
Imposta
sugli ammortamenti fr. 39’819.--
Imposta
immobiliare fr. 6’667.65
Totale fr.
46’486.65
H. Con
osservazioni 29 luglio 1998 l’UF di Lugano comunica che l’oggetto del
contendere è limitato all’imposta sugli ammortamenti, essendo l’imposta
immobiliare 1997 già stata pagata dall’acquirente del fondo ed il relativo
importo depositato presso l’Ufficio per essere distribuito alla crescita in
giudicato dello stato di ripartizione. L’UF di Lugano postula comunque la
reiezione del gravame non ritenendo l’imposta sugli ammortamenti un debito di
massa ex art. 262 cpv. 2 LEF.
I. Delle
osservazioni della __________ si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Giusta
l’art. 261 LEF, incassata la somma ricavata da tutta la massa e divenuta
definitiva la graduatoria, l’amministrazione compila lo stato di ripartizione
ed il conto finale. In sostanza lo stato di ripartizione darà atto della
misura in cui ogni singolo credito fallimentare partecipa al ricavo netto degli
attivi - dopo deduzione dei costi e dei debiti di massa - in conformità alla
collocazione ricevuta nella graduatoria. Esso sarà allestito in base agli art.
261 ss. LEF e 82 ss. RUF. L’art. 262 cpv. 1 LEF prevede in particolare che dal
ricavo lordo degli attivi si prelevano in primo luogo tutte le spese cagionate
dalla dichiarazione e dalla liquidazione del fallimento, nonché dalla
formazione dell’inventario. In caso di attivi gravati da diritti di pegno, si
dovrà tuttavia tenere conto dell’’art. 262 cpv. 2 LEF, secondo cui sulla somma
ricavata dai singoli pegni si prelevano soltanto le spese d’inventario, di
amministrazione e di realizzazione ad essi relative. Quanto al conto finale,
esso indicherà da un lato tutti gli introiti (pagamenti dei debitori, somme
ricavate dalla realizzazione degli attivi, ecc.) e dall’altro tutte le uscite
(in particolare i costi e i debiti di massa e dividendi fallimentari risultanti
dalla ripartizione) (cfr. Amonn/ Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997,
§48 n.12 p.392). Per poter procedere all’allestimemto dello stato di
ripartizione definitivo si dovranno quindi conoscere sia gli attivi che i
passivi della procedura fallimentare. In particolare dovranno essere liquidati
in linea di principio tutti i processi inerenti alla determinazione dell’attivo
(eventuali rivendicazioni di terzi o della massa) e del passivo (in particolare
eventuali contestazioni della graduatoria) (cfr. art. 83 RUF); occorre inoltre
che siano almeno noti i costi e i debiti di massa (“Massekosten- und -schulden”;
cfr. Matthias Staehelin, Basler Kommentar
zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n.5 ad art. 261 LEF).
-
Iscritti
nella graduatoria possono essere soltanto crediti nei confronti del fallito
esistenti al momento della declaratoria di fallimento (cosiddette “Konkursforderungen”).
Crediti sorti invece successivamente non partecipano alla liquidazione
fallimentare se non nella misura in cui possono essere considerati debiti o
costi di massa e quindi pagati integralmente attingendo dalla somma lorda ricavata
dalla liquidazione degli attivi prima ancora della distribuzione ai creditori
(cfr. Amonn/ Gasser, op.cit., §48
n.2 ss., p.291 s.; Fritzsche/ Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, §52 n.19ss.
p.368ss). Momento determinante per la distinzione tra debiti del fallito e
debiti della massa è quindi in linea di principio la dichiarazione di
fallimento (cfr. anche Pierre-Robert Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.300;
sull’applicazione del principio in caso di pretese fiscali a carattere
periodico, cfr. anche Staehelin, op.cit.
n.15 ad art. 262 LEF; DTF 122 II 221 e rif. ivi). La qualificazione di una
pretesa come debito di massa o come debito del fallito è tuttavia una questione
che dev’essere decisa dal giudice del merito competente e che sfugge al potere
di cognizione dell’autorità di vigilanza (DTF 113 III 148 ss.106 III 121s.; Amonn/ Gasser, op.cit., §42 n.8 p.233; Staehelin, op.cit. n.33 ad art. 262
LEF). L’amministrazione del fallimento deve, dal canto suo, comunque esaminare
d’ufficio - in via pregiudiziale e con riserva di diverso parere del giudice
del merito - se i crediti insinuati vanno iscritti in graduatoria oppure se
sono da ritenere debiti di massa (DTF 106 III 124 cons.3 in fine), atteso che
l’iscrizione in graduatoria di una pretesa successivamente riconosciuta come
debito di massa è da considerarsi nulla con effetto retroattivo (DTF 106 III
123s. e rif. ivi). Rientra invece nel potere di cognizione dell’autorità di
vigilanza l’esame della corretta applicazione da parte dell’amministrazione
delle norme di ripartizione, in particolare degli art. 261 ss. LEF e art. 82 ss.
RUF.
-
In
concreto l’UF si è espresso - in via del tutto pregiudiziale e con riserva di
diverso avviso da parte del giudice del merito - sulla natura delle pretese
fiscali notificate dallo __________, non ritenendole spese di massa da porre a
carico del prezzo di aggiudicazione. Si rileva inoltre che l’oggetto del
contendere è limitato all’imposta sugli ammortamenti, essendo l’imposta
immobiliare 1997 già stata pagata dall’acquirente del fondo ed il relativo
importo depositato presso l’Ufficio per essere distribuito alla crescita in
giudicato dello stato di ripartizione.
Nella
misura in cui l’ufficio qualifica la pretesa in questione quale debito del
fallito e non “spesa di massa”, esso fa soltanto uso del suo potere di
cognizione, limitato - come visto - ad un esame pregiudiziale: la pretesa
fiscale, riferita alla realizzazione della part. __________ RFD di __________,
risulta a un esame prima facie caratterizzarsi più come debito della
massa , in quanto sorta posteriormente alla dichiarazione di fallimento. In
questo senso il ricorso del Cantone si rivela fondato. L’esame definitivo
della qualifica della pretesa fatta valere __________ è tuttavia demandato al
giudice del merito che se del caso si dovrà esprimere oltre che sull’esistenza
e sul quantum della pretesa fiscale, anche sulla natura di debito di massa.
-
Altra
questione invece è quella inerente alla qualifica della pretesa dello
__________ quale debito di massa “ex art. 262 cpv. 2 LEF”, quindi da
prelevare “prima della distribuzione del ricavo della vendita del fondo, sul
prezzo di aggiudicazione”. La dottrina e la giurisprudenza qualificano le
pretese fiscali derivanti dalla vendita agli incanti di un immobili quali spese
di realizzazione ai sensi dell’art. 262 cpv. 2 LEFda prelevarsi sul prezzo di
aggiudicazione (cfr. Staehelin, op. cit, n. 40 ad art. 262 LEF; DTF 122 III
248, 120 III 153). Nel caso di specie l’imposta notificata dallo __________
sorge per effetto della realizzazione dell’immobile, in quanto solo in tale
occasione è possibile stabilire il prezzo di aggiudicazione del fondo, che
servirà da base di calcolo per l’imposta in oggetto. Di conseguenza, con
riserva di diverso parere del giudice del merito, l’imposta cantonale sugli
ammortamenti di fr. 39’819.--, calcolata sull’utile pari alla ripresa degli
ammortamenti, è da ritenere quale spesa di realizzazione ex art. 262 cpv. 2
LEF, quindi da prelevare prima della distribuzione del ricavo della vendita
del fondo, sul prezzo di aggiudicazione.
-
Ne
consegue l’accoglimento del gravame
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF)
e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato
per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 261 e 262 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 19 settembre 1997 dello __________ è accolto.
- E’
fatto ordine all’UF di Lugano di rettificare lo stato di ripartizione a p. 1
nel senso che l’importo di fr. 39’919.-- relativo all’imposta cantonale sugli
ammortamenti è da ritenere spesa di massa, da prelevare sul prezzo di
aggiudicazione prima della distribuzione del ricavo della vendita della part.
__________ RFD di __________.
2.1. L’UF
di Lugano procederà inoltre ai necessari adeguamenti conseguenti alla pregressa
rettifica.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all’UF di Lugano, Viganello
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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