AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1998.118
Data decisione, Autorità:
26.01.1999, CEF
Incarto n.
15.98.00118
Lugano
26 gennaio 1999
FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 6 luglio 1998 di
contro
l’operato
dell’UEF di Locarno e meglio contro nell’ambito di diverse esecuzioni
promosse nei confronti della ricorrente da
patr.
dall’ avv. __________
procedura concernente anche la
Comunione
dei comproprietari del condominio __________
patr.
dallo studio legale __________
richiamata
l’ordinanza presidenziale 27 luglio 1998, con la quale al ricorso non è stato concesso
l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
-
31 luglio 1998 della __________
-
11 agosto 1998 della Comunione dei
comproprietari del condominio __________
-
21 agosto 1998 dell’UEF di Locarno;
vista la replica 26 settembre 1998,
vista la duplica 7 ottobre 1998 della
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il
17 luglio 1996 la __________ ha inoltrato all’UEF di Locarno le domande di
esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare nei confronti di
__________ avente per oggetto le PPP __________, __________, ,
__________ del fondo base part. __________ RFD di __________ e la
part. RFD di __________. I precetti esecutivi n. __________ e n.
__________ sono stati emessi il giorno stesso e notificati con pubblicazione
sul FUC n. __________. Contro tali precetti la debitrice ha interposto, il 25
aprile 1997, opposizione totale.
La
Comunione dei comproprietari del condominio __________ ha promosso anch’essa
l’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________
avente per oggetto le medesime PPP di cui all’esecuzione n. __________.
B. Le
comunicazioni delle domande di realizzazione sono state intimate a __________
l’11 maggio 1998, per l’esecuzione n. __________ e il 12 maggio 1998 per
l’esecuzione n. __________. Con lettera 24 giugno 1998 l’UEF di Locarno ha
incaricato lo Studio __________ e l’ing. __________ di allestire la perizia
concernente i beni immobili di proprietà dell’escussa. Copia di tali scritti è
stata inviata anche a __________.
C. Con
ricorso 6 luglio 1998 __________ contesta la validità della procedura
sostenendo che la Banca __________ avrebbe richiesto la “sospensione della
domanda di vendita” e si sarebbe impegnata a non riproporre la stessa fino alla
conclusione delle trattative in corso. Quindi l’attuale procedura sarebbe da
annullare. Inoltre la ricorrente sostiene che le pretese della Banca sarebbero
infondate e per questo motivo l’opposizione formulata ai PE n. __________ e n.
__________ UEF di Locarno sarebbe ancora in vigore. La debitrice conclude
contestando la competenza e l’autorevolezza dei periti designati dall’UEF di
Locarno.
Con
scritto 9 luglio 1998 l’UEF di Locarno ha comunicato all’escussa di essere
disposto a sospendere le procedure esecutive fino al 24 luglio 1998, data entro
la quale __________ potrà far allestire una perizia da un architetto di sua
scelta o consegnare eventuali referti peritali in suo possesso. Tale termine è
però trascorso infruttuoso.
D. Con
le rispettive osservazioni la Banca __________, la Comunione dei comproprietari
e l’UEF di Locarno, chiedono che il gravame venga dichiarato tardivo ed in via
subordinata postulano la reiezione.del ricorso, in quanto manifestamente
infondato.
E. Negli
ulteriori scambi di allegati le parti si sono riconfermate nelle rispettive
posizioni.
Considerando
in diritto: 1. La
ricorrente si aggrava contro le domande di realizzazione e le relative
comunicazioni emesse dall’UEF di Locarno nell’ambito delle procedure esecutive
promosse nei suoi confronti dalla Banca __________, dal Comune di __________ e
dalla Comunione dei comproprietari del condominio __________. Gli atti
impugnati sono stati intimati a __________ il 2 gennaio 1996 per l’esecuzione
promossa dalla Comunione dei condomini, il 28 aprile 1998 per l’esecuzione
promossa dal Comune di __________ e l’11 e 12 maggio per le esecuzioni promosse
dalla Banca. Nella misura in cui e diretto contro tali atti, il ricorso 6
luglio 1998 si rivela quindi manifestamente tardivo.
-
Per
l’art. 9 cpv. 2 RFF ogni parte interessata può entro il termine di ricorso
contro il pignoramento e previo deposito delle spese occorrenti, chiedere
all’autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di periti. __________
contesta la competenza dei periti designati dall’UEF di Locarno. Quest’ultimo
ha fissato alla ricorrente un termine scadente il 24 luglio 1998 per presentare
eventuali perizie in suo possesso o indicare un perito di sua scelta. Avendo
rinunciato a tale facoltà, __________ ha implicitamente accettato i periti
designati dall’UEF di Locarno ed il ricorso deve quindi essere, su tale punto,
respinto.
-
La
ricorrente contesta la fondatezza della pretesa della Banca __________ e
sostiene che l’opposizione ai precetti esecutivi n. __________ e n. __________
UEF Locarno sarebbe ancora in vigore. Tale tesi è palesemente smentita dai
documenti 2 e 3 prodotti dalla Banca che attestano il ritiro dell’opposizione
da parte della debitrice __________, rispettivamente il rigetto
dell’opposizione da parte del Pretore di Locarno - Campagna. Conseguentemente
il ricorso 6 luglio 1998 si rivela infondato e per tale motivo deve essere
respinto.
-
Ne
consegue l’irricevibilità del gravame, in quanto manifestamente tardivo.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 17 LEF e 9 cpv. 2
RFF
pronuncia: 1. Il
ricorso 6 luglio 1998 __________ è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster