Revision against bankruptcy warning dismissed

15.1998.00213Outro Tribunal14 de jan. de 1999Dismissed

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Resumo

The debtor filed a handwritten submission seeking revision of the CEF judgment of 4 November 1998, which had rejected his challenge to a bankruptcy warning in Lugano enforcement proceedings. The CEF held that the filing could not be treated as a federal appeal and examined it only as a request for revision. It found that the applicant failed to specify any overlooked acts or any manifest contradiction with the record, did not show any nullity of the enforcement measure, and did not establish a violation of the right to be heard. The revision request was therefore dismissed, with no costs and no indemnity.

Regest

Art. 26 ss. LPR; revision of supervisory judgments in enforcement matters is an exceptional remedy subject to strict formal requirements. Manifest error under Art. 26 lit. a LPR presupposes an inadvertent omission or misreading of specific record elements; it does not serve to reargue evidence or law. The applicant must identify concretely the overlooked acts and demonstrate a manifest conflict with the file. Nullity under Art. 26 lit. b LPR requires a procedural defect of fundamental significance; Art. 26 lit. c LPR is not violated where the authority deals with the decisive arguments in an adequately reasoned manner, even if it does not address every allegation expressly (consid. 2-5).

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1998.00213

Data decisione, Autorità: 14.01.1999, CEF

Incarto n. 15.98.00213

Lugano 14 gennaio 1999 /FC/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sull'atto 16 novembre 1998, considerato domanda di revisione, di


contro l'operato dell'UE di Lugano nell'esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da


ritenuto, visto l'esito, di dover prescindere dall'istruttoria preliminare per ragioni di economia processuale;

considerato

in fatto:

A. Con sentenza 4 novembre 1998, intimata il 10, questa Camera ha respinto il ricorso 6 ottobre 1998 di __________ contro l'emissione della comminatoria di fallimento 29 settembre/1. ottobre 1998 dell'Ufficio esecuzione di Lugano nella procedura esecutiva n. __________ promossa da __________.

B. Con atto senza data, spedito il 16 novembre 1998 e pervenuto alla CEF il giorno successivo, __________ assevera - in termini di non sempre agevole lettura - di non contestare "di fatto la comminatoria di fallimento" ma "i fatti ed il contenuto della stessa", postulando che la CEF "rivaluti la propria decisione del 4 novembre 1998". L'escusso si riserva di proseguire o meno con il suo ricorso "in base alla decisione che si riterrà di pronunciare".

C. L'atto 16/17 novembre 1998 è stato in un primo tempo considerato come ricorso ex art. 19 LEF e trasmesso al Tribunale federale, che lo ha però retrocesso il 26 novembre 1998 con lettera del Presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti con il rilievo che dallo scritto 16 novembre 1998 "non risulta in alcun modo una volontà di __________ di ricorrere al Tribunale federale".

Ritenuto

in diritto:

  1. Questa Camera si è espressa sul contenzioso connesso alla comminatoria di fallimento emessa contro __________ con sentenza 4 novembre 1998. Esclusa l'ipotesi che lo scritto 16/17 novembre 1998 possa costituire ricorso ex art. 19 LEF (cfr. narrativa fattuale sub C) - benché l'escusso abbia espresso un chiaro dissenso e ritenga che la CEF debba modificare la propria decisione, riservandosi poi il diritto di proseguire o no con il suo ricorso - l'esame va qui limitato al solo rimedio di diritto cantonale entrante in linea di conto contro le sentenze dell'Autorità cantonale di vigilanza: la revisione (art. 26 ss. LPR).

a) Il rimedio straordinario della revisione deve rimanere l’eccezione nel sistema procedurale del ricorso ex art. 17 LEF, ritenuto che il principio di celerità impone l’ossequio di un rigido formalismo, per evitare attitudini defatigatorie da parte di chi intende solo prendere tempo. In particolare l’indicazione dei fatti e dei mezzi di prova, nell’ipotesi dell'art. 26 lett. b LPR, dovrà essere precisa: espressioni generiche determineranno l'irricevibilità della domanda di revisione (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n.1 e 2 ad art. 27).

b) Tre sono secondo l'art. 26 LPR i motivi di revisione:

lett. a) errore manifesto dell’Autorità cantonale di vigilanza

lett. b) nullità dell’esecuzione o del provvedimento

lett. c) violazione del diritto di essere sentito.

a) L'errore manifesto dell’Autorità cantonale di vigilanza si realizza quando l'autorità non ha considerato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie. In linea di principio si tratta di casi facilmente correggibili, gli elementi per operare un esame conforme agli atti già risultando dagli stessi. Non vi è motivo di revisione per inadeguata constatazione dei fatti se l'autorità ha scientemente rifiutato di tener conto di una fattispecie determinata - espressamente menzionata - ma che non è stata ritenuta decisiva, poiché un siffatto rifiuto non è questione d'ordine fattuale bensì giuridico (Cometta, op. cit., n. 1.1-1.2 ad art. 26).

b) La nozione di inavvertenza presuppone che il giudice abbia omesso di considerare un atto determinato o che l'abbia letto erroneamente, scostandosi dal suo esatto tenore, in particolare da quello letterale (DTF 115 II 399 s. cons. 2a). L’inavvertenza non concerne l'apprezzamento delle prove e neppure quello giuridico dei fatti. La revisione non è destinata a correggere eventuali errori di diritto del giudice -restano comunque riservati i casi in cui l'errore sia di tutta evidenza e di immediato riscontro- e in linea di principio non può prendere la forma di un riesame della sentenza di cui è chiesta la revisione (Cometta, op. cit., n. 1.3-1.4 ad art. 26).

c) Chi sostiene esservi contrasto con quanto risulta dagli atti deve cumulativamente:

  • indicare in termini espliciti quali atti non sono stati considerati per inavvertenza o lo sono stati solo parzialmente e in modo impreciso;

  • dimostrare che il contrasto con quanto risulta dagli atti è manifesto.

d) __________ ha chiaramente disatteso l'onere di allegazione che gli incombeva. Ne consegue che non si realizza il motivo di revisione dell'art. 26 lett.a LPR.

a) Fatti rilevanti affermati e provati solo dopo il giudizio dell'Autorità di vigilanza possono determinare la nullità dell’esecuzione o del provvedimento (art. 26 lett.b LPR). La giustificazione di questo rimedio risiede nel fatto che il diritto esecutivo non ha la stessa nozione di autorità di cosa giudicata del diritto civile: la nullità di provvedimenti esecutivi, determinata da violazione di principi procedurali essenziali che interessano una cerchia indeterminata di soggetti di diritto e non solo quelli direttamente coinvolti, impone l’intervento anche d’ufficio dell’Autorità cantonale di vigilanza nonostante il decorso infruttuoso dei termini d’impugnativa, purché sussista un interesse procedurale pratico. A maggior ragione si deve ammettere l’intervento su domanda di revisione della parte interessata (Cometta, op. cit., n. 2.1 ad art. 26).

b) Dall'atto 16 novembre 1998 nulla emerge nel senso dell'art. 26 lett.b LPR, a prescindere dalla nullità ex art. 27 cpv.4 LPR della domanda di revisione già per mancanza degli essentialia imposti dall'art. 27 cpv.2 lett.d, e, f.

  1. E nemmeno si realizza il motivo di revisione dell'art. 26 lett.c LPR. Il diritto di essere sentito, dedotto dall'art. 4 Cost., richiede infatti che l’Autorità cantonale di vigilanza esamini effettivamente le allegazioni di parte e si pronunci su di esse nel giudizio con adeguata motivazione. Siffatta esigenza non implica tuttavia che il giudice si occupi espressamente di ogni allegazione di fatto o di ogni argomento sollevato: egli può limitarsi all'essenziale, purché le parti siano in grado di comprendere i motivi posti a fondamento della decisione per poterla impugnare (Cometta, op. cit., n. 3.1 ad art. 26).

Nel caso di specie è di tutta evidenza che non si realizza il motivo di revisione dell'art. 26 lett.c LPR, la sentenza 4 novembre 1998 della CEF avendo motivato la ragioni della reiezione del gravame.

  1. Lo scritto 16 novembre 1998 di __________, in quanto ricevibile come domanda di revisione, va pertanto respinto.

Non si prelevano spese (art. 16 cpv.1 LPR) e non si assegnano indennità (art. 17 LPR).

Richiamati gli art. 26 ss. LPR,

pronuncia

  1. La domanda di revisione 16 novembre 1998 __________ in quanto ricevibile è respinta.

  2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  3. Intimazione: __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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