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Numero d'incarto:
15.1998.00139
Data decisione, Autorità:
05.07.1999, CEF
Incarto n.
15.98.00139
Lugano
5 luglio 1999/MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso __________ di
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Locarno nella
procedura dipendente dal sequestro n. __________ decretato il __________
__________ __________ dalla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città su
istanza della ricorrente nei confronti di
in tema di
convalida di sequestro;
viste le
osservazioni __________ di __________ e __________ dell'UEF di Locarno;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Su
istanza di (__________) (in seguito __________), nei confronti di __________,
il __________ il Segretario assessore della Giurisdizione di Locarno-Città ha
ordinato -sulla base dell'art. 271 cpv. 1 n. 2 e 4 LEF e per un credito di fr.
50'000'000.-- oltre accessori -il sequestro presso il __________ __________ a
__________ di "beni di ogni genere, siano essi titoli, depositi, conti,
carte valori, somme in contanti, opzioni o altri diritti, crediti in qualsiasi
valuta, metalli o altri averi in deposito aperto o chiuso, credito risultanti
da affari fiduciari, appartenenti al debitore, siano essi intestati a suo nome
o che la banca sa, pur essendo intestati a terzi, essere di pertinenza del
debitore, inoltre beni direttamente o indirettamente in nome proprio del
debitore o su conti cifrati, sotto rubrica convenzionale, in cassette di
sicurezza o in qualunque altro modo" fino a concorrenza del credito del
sequestro.
B. Il
medesimo __________ __________ __________ l'UEF di Locarno ha proceduto
all'esecuzione del sequestro (n. __________) presso il __________ __________ di
__________, il quale pur non pronunciandosi sull'esistenza dei beni indicati
nel decreto di sequestro, ha dichiarato di aver preso atto dell'avvenuto
sequestro. Copia del verbale di sequestro è stata spedita alle parti il
__________, al debitore per rogatoria.
C. Con
atto __________ __________ __________ __________ ha chiesto alla Pretura di Locarno-Città
di statuire che "l'azione iniziata mediante petizione __________ della
__________ davanti al __________ __________ __________ __________ contro
__________ __________ e co-prevenuti con il numero di riferimento __________
rappresenta azione di convalida del sequestro oggetto del decreto datato
__________ della Pretura di Locarno-Città su istanza di sequestro __________98
della __________ contro __________ __________ " rilevando in sostanza:
-
che
il sequestro __________. __________ __________ "assiste il medesimo credito
a favore del quale venne decretato il sequestro datato __________, sempre da
parte della Pretura di Locarno-Città";
-
che
"nell'ambito di quella procedura vennero considerate soddisfatte tutte le
condizioni previste dall'art. 279 LEF";
-
che
in particolare il sequestro venne ritenuto convalidato dalla causa promossa in
__________ da __________ contro __________ __________ con quella petizione
__________, "riconoscendo trattarsi di azione di accertamento del credito
assistito dal sequestro suddetto";
-
che
"esclusivamente per scrupoli di patrocinio e allo scopo di salvaguardare
il termine previsto dall'art. 279 LEF viene presentata domanda di esecuzione,
riservandosi di ritirarla non appena sarà accolta la presente istanza".
Tale istanza è tuttora inevasa.
D. Il
__________ __________ __________ __________ ha presentato all'UEF di Locarno
domanda di esecuzione nei confronti di __________ __________ a convalida del
sequestro n. . Con scritto di medesima data, anticipato per fax,
__________ aveva comunicato all'UEF di Locarno di ritenere tuttavia il
sequestro già convalidato dalla causa civile da lei promossa davanti al
__________ di __________ e ancora pendente, chiedendo di confermarle "che
il termine previsto dall'art. 279 cpv. 1 LEF è ossequiato grazie al fatto che
l'azione di convalida è già pendente". Allegata a quest'ultimo scritto è
stata prodotta copia della "" __________ __________
__________ del __________ __________ __________ , che attesta la
pendenza di una causa promossa da __________ con altri quattro coattori nei
confronti di __________ __________ e altri tre convenuti avente per oggetto
pretese di risarcimento ” __________ __________ " per un valore
litigioso di DM 171'989'926.89.
E. Con
atto 2__________ __________ __________ l'UEF in risposta allo scritto di
__________ ha comunicato in sostanza di non poter accedere alla sua richiesta
"per ragioni di manifesta incompetenza".
F. Con
ricorso __________ __________ __________ contro l'atto __________ dell'UEF
__________ chiede in via principale che questa Camera accerti che il termine ex
art. 279 LEF di convalida del sequestro n. __________ sia rispettato,
"ritenuto che tra le parti è pendente dal __________990 la causa di cui
all'inc. n. ____________________ presso il __________ di __________ " e
che "detta causa è idonea per convalidare il sequestro n. __________ di
cui al decreto ____________________ __________ __________ della Pretura di Locarno-Città";
in via subordinata la ricorrente postula che sia fatto ordine all'UEF di
Locarno di "pronunciarsi sull'idoneità della causa pendente presso il
__________ di __________ (inc.n. __________) ad essere dichiarata azione di
convalida";
in
via più subordinata che la dichiarazione __________ __________ __________ del
__________ di __________ sia riconosciuta quale prova della pendenza presso
quel Tribunale dell'azione di convalida del sequestro n. __________, e da
ultimo, in via ancora più subordinata, che venga fatto ordine all'UEF di
Locarno di riconoscere quel documento quale prova della pendenza dell’azione di
convalida.
G. Delle
osservazioni delle altre parti si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato
in diritto: 1.
a) Per
l’art. 279 cpv. 1 LEF il creditore che avesse ottenuto un sequestro prima di
promuovere l’esecuzione o l’azione (di merito) deve provvedere alla convalida -
mediante esecuzione oppure direttamente mediante un’azione - entro dieci giorni
dalla notificazione del verbale di sequestro. Nella prima ipotesi (convalida
mediante esecuzione) in caso di opposizione al precetto esecutivo, il
creditore, entro dieci giorni dalla relativa notificazione, deve presentare
domanda di rigetto oppure promuovere azione di riconoscimento; se la domanda di
rigetto non è ammessa, egli deve promuovere l’azione di merito entro dieci
giorni dalla notificazione della decisione sul rigetto (art. 279 cpv.2 LEF).
Nella seconda ipotesi (convalida mediante azione), il creditore dovrà comunque
promuovere l’esecuzione a convalida, e meglio entro dieci giorni dalla
notificazione della decisione (definitiva) di merito (cfr. art. 279 cpv.4 LEF;
cfr. Amonn/ Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §51 n.92 ss. p.
424s.; Vincent Jeanneret, in Aperçu
de la validation du séquestre, sous l’angle de la nouvelle LDPF, in Le séquestre
selon la nouvelle LP, Zurigo 1997, p.92; Hans
Reiser, in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. III, Basel/Genf/ München
1998, N. 5ss e 12 ss. ad art. 278 LEF)
b) La
(tempestiva) promozione di un’esecuzione oppure di una causa a convalida del
sequestro non è invece necessaria quando al momento della concessione del
sequestro sia già stata promossa un’esecuzione rispettivamente sia già pendente
un’azione per lo stesso credito. Nel primo caso l’esecuzione già pendente vale
quale esecuzione a convalida del sequestro e continua in principio alle
medesime condizioni. Nel secondo caso il sequestro è convalidato dall’azione
già pendente in Svizzera o all’estero; il creditore deve tuttavia, entro dieci
giorni dalla notificazione della sentenza, ancora promuovere l’esecuzione a
convalida (art. 279 cpv.4 LEF).
a) Per
l’art.280 LEF il sequestro è revocato se il creditore non osserva i termini
per la convalida (art. 279 LEF), se ritira o lascia perimere l’azione o la
domanda di esecuzione, oppure se la sua azione è definitivamente respinta dal
giudice. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che nei casi
contemplati dall’art. 280 LEF il sequestro decade ope legis, senza
necessità di intervento dell’autorità, e il debitore rientra nella libera
disposizione dei beni sequestrati (cfr. Fritzsche/
Walder, op.cit., Vol.II, §60 p. 26 ss. p. 500 s.; Amonn/ Gasser, op.cit., §51 p. 424 n.9;
DTF 66 III 59 cons.1; 93 III 72). L’organo esecutivo deve pertanto accertare se
il sequestro è divenuto caduco a seguito del verificarsi di uno dei motivi
previsti dalla legge e quindi se i beni colpiti dal sequestro sono da liberare
d’ufficio; qualora l’ufficio non dovesse constatare da solo la caducità del
sequestro e procedere come descritto, il debitore può inoltrare una richiesta
in tal senso (DTF 93 III 72 cons. 2), atteso che in entrambi i casi sia
l’accertamento che la conseguente decisione dell’ufficio di esecuzione sono
suscettibili di ricorso all’autorità di vigilanza (DTF 66 III 59; 106 III 93
cons.1).
b) Se
un’azione è idonea a convalidare un sequestro non dipende in linea di principio
dal volere delle parti, bensì dalla natura e dall’oggetto dell’azione. La
giurisprudenza ha infatti avuto modo di affermare che l’azione a convalida del
sequestro deve avere per oggetto il credito per il quale è stato ottenuto il
sequestro (DTF 93 III 77 s. cons. 2a; 110 III 97s.; cfr. Fritzsche/ Walder, op.cit., Vol.II, §60
n. 19, p.498), che dev’essere diretta al pagamento di una somma di denaro (DTF
106 III 94 cons.2) e che, se promossa all’estero, deve condurre a un giudizio
eseguibile in Svizzera (DTF 65 III 51; 66 III 59 cons.2). Qualora un’azione già
pendente al momento della concessione del sequestro non sia idonea a convalidare
il sequestro, il creditore è tenuto a procedere come se quella azione non
esistesse, ossia a convalidare il sequestro entro dieci giorni dall’intimazione
del relativo verbale - con un’esecuzione oppure con un’azione di riconoscimento
del credito - pena la decadenza del sequestro.
- In
concreto __________ ha chiesto ed ottenuto un sequestro nei confronti di
__________ __________ il __________ __________ __________. Nelle more della
presente procedura di ricorso il debitore sequestrato, con atto __________
, ha formulato opposizione contro il sequestro. Il Pretore ha quindi
revocato il sequestro con decisione __________ dedotta in appello da __________
(inc.), procedura tuttora pendente. Con l’istanza in esame,
presentata all’UEF il __________, __________ chiede in sostanza la conferma da
parte dell’UEF che la causa da lei promossa (unitamente ad altre __________
società) in __________ - e tuttora pendente - contro __________ __________ e
altri __________ convenuti sia idonea a convalidare il sequestro __________
ottenuto dalla Pretura di Locarno-Città contro __________ __________.
Ora
a prescindere dal fatto che - come giustamente osservato dall’UEF - i termini
per la convalida del sequestro sono sospesi in forza dell’art. 278 cpv. 5 LEF,
per cui neppure si pone attualmente l’ipotesi di decadenza del sequestro per
non rispetto dei termini di convalida ex art. 280 LEF - l’istanza di __________
si rivela in ogni caso irricevibile.
Come
esposto al cons.2a l’ufficio esecuzione è senz’altro competente per dichiarare
la caducità di un sequestro e la conseguente liberazione dei beni sequestrati.
Tuttavia l’esame dell’idoneità di una causa a convalidare un sequestro è
soltanto pregiudiziale e in quanto tale limitato. L’esame è infatti
finalizzato alla verifica - d’ufficio o su richiesta del debitore - della
caducità del sequestro ex art. 280 LEF, atteso che per la natura stessa del
sequestro quale provvedimento conservativo urgente, l’organo esecutivo - e con
esso l’autorità di vigilanza - devono operare con una certa cautela e
concludere per la caducità del sequestro soltanto quando hanno una conoscenza
sicura dell’esito sfavorevole per il creditore della causa di convalida (DTF 77
III 145 ss.) rispettivamente quando la non idoneità della causa indicata dal
creditore risulti altrimenti manifesta: sarà infatti nell’ambito della
successiva, necessaria (art. 279 cpv.4 LEF) esecuzione a convalida (in casu per
altro già promossa con domanda di esecuzione __________ __________ __________)
- e più precisamente nella procedura di rigetto dell’eventuale opposizione -
che verrà esaminata la questione se il giudizio di merito ottenuto nella causa
asserita di convalida ha effettivamente per oggetto il credito per il quale è
stato chiesto il sequestro, rispettivamente se il medesimo giudizio è
eseguibile in Svizzera, atteso che nell’ipotesi negativa una nuova azione di
merito deve essere promossa nei termini di convalida che decorrono dalla
notificazione della decisione sul rigetto (art. 279 cpv. 2 secondo periodo LEF;
cfr. in questo senso, relativamente al non riconoscimento di un giudizio di
merito emanato all’estero, Vincent Jeanneret,
op.cit., p.101).
- Per
la presente decisione non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 271 ss. LEF
pronuncia: 1. Il ricorso __________ di
__________è irricevibile.
-
Non si prelevano
spese, né si assegnano indennità.
-
Contro questa
decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art.19 LEF.
-
Intimazione a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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