AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1998.00128
Data decisione, Autorità:
11.02.1999, CEF
Incarto n.
15.98.00128
15.98.00198
Lugano
11 febbraio 1999 /MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sui ricorsi 4 agosto 1998 (inc.n.) e 2 novembre 1998 (inc.n.)
di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona in
tema di pignoramento
nell’esecuzione n.
__________ promossa nei confronti del ricorrente da
__________ rappr.
da __________
e nelle esecuzioni n. __________ e div.
promosse nei confronti del ricorrente da
(esecuzioni
n. __________ e __________)
(esecuzione
n.__________)
__________ (esecuzione
n.__________)
__________ (esecuzione
n.__________)
rappr.
da __________
(esecuzioni
n. __________ e __________)
__________ rappr.
da __________
(esecuzione
n.__________)
richiamate
le ordinanze presidenziali 12 agosto 1998 e 11 novembre 1998, con le quali ai
ricorsi è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le
osservazioni 14 settembre 1998 e 17 dicembre 1998 dell’UEF di Bellinzona, 23
novembre 1998 della __________
completata
l’istruttoria;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con
esecuzione n. __________ __________, procede contro __________, già in
__________, ora in __________, per l’incasso di un proprio credito.
B. A
seguito della domanda di prosecuzione 18 giugno 1996 da parte della creditrice,
l’UEF di Bellinzona, previo avviso di pignoramento 23 settembre 1996 e diffida
a comparire presso l’ufficio il 29 ottobre 1996, con atto 5 novembre 1996 ha
pignorato in particolare il reddito dell’escusso derivante da attività in
proprio nella misura di Fr. 200.-- mensili, a partire dal mese di dicembre
1996. All’atto di pignoramento, spedito il 23 dicembre 1996, è annesso il
seguente conteggio, allestito sulla base delle dichiarazioni dell’escusso:
Introiti
debitore Fr. 3’000.00
(100 %)
coniuge Fr. 0.00
Fr. 3’000.00
(100 %)
Minimo
di esistenza
Importi
di base Fr. 1’025.00
Figli
minorenni Fr. 0.00
Affitto Fr.
700.00
Riscaldamento Fr.
100.00
AVS Fr. 0.00
AI,AD,CP Fr. 0.00
Imposte
alla fonte Fr. 0.00
Cassa
malati Fr. 260.00
Alimenti Fr. 0.00
Trasferte Fr.
500.00
Pasti
fuori domicilio Fr. 215.00
Lavori
faticosi Fr. 200.00
Totale Fr. 3’000.00 Fr. 3’000.00
(100%)
Eccedenza
pignorabile: Fr. 0.00
Trattenuta Fr.
200.00
C. Il
16 marzo 1998 __________ - che nel frattempo non aveva mai versato quanto
pignorato - è stato nuovamente interrogato dall’UEF, che il 20 marzo 1998 ha
proceduto al seguente nuovo calcolo dell’eccedenza pignorabile:
Introiti
debitore Fr. 2’500.00
(100%)
coniuge Fr. 0.00
Fr. 2’500.00
(100%)
Minimo
di esistenza
Importi
di base Fr. 1’025.00
Figli
minorenni Fr. 0.00
Affitto Fr.
500.00
Riscaldamento Fr.
100.00
AVS Fr. 0.00
AI,AD,CP Fr. 0.00
Imposte
alla fonte Fr. 0.00
Cassa
malati Fr. 235.00
Alimenti Fr. 0.00
Trasferte Fr. 0.00
Pasti
fuori domicilio Fr. 0.00
Lavori
faticosi Fr. 0.00
Spese
diverse Fr. 140.00
Totale Fr. 2’000.00 Fr. 2’000.00 (100%)
Eccedenza
pignorabile Fr. 500.00
Trattenuta
Fr. 500.00
D. Nel
frattempo diversi altri creditori hanno chiesto il proseguimento delle
esecuzioni da loro promosse contro il ricorrente. L’UEF di Bellinzona ha quindi
fissato la data per il relativo pignoramento (in particolare il 23 giugno 1998)
e spedito all’escusso i relativi avvisi.
E. Soltanto
il 24 luglio 1998 l’UEF ha potuto procedere - sulla base di una serie di
fatture dell’escusso emesse tutte nei confronti di __________ - al seguente
nuovo calcolo dell’eccedenza pignorabile:
Introiti
debitore Fr. 3’280.00
(100%)
coniuge Fr. 0.00 Fr. 3’280.00
(100%)
Minimo
di esistenza
Importi
di base Fr. 1’025.00
Figli
minorenni Fr. 0.00
Affitto Fr.
500.00
Riscaldamento Fr.
100.00
AVS Fr.
165.00
AI,AD,CP Fr.
0.00
Imposte
alla fonte Fr. 0.00
Cassa
malati Fr. 232.00
Alimenti Fr.
0.00
Trasferte Fr.
250.00
Pasti
fuori domicilio Fr. 180.00
Lavori
faticosi Fr. 0.00
Spese
diverse Fr. 100.00
Totale Fr.
2’552.00 Fr. 2’552.00 (100%)
Eccedenza
pignorabile: Fr. 728.00
Trattenuta Fr. 728.00
F. Con
atti 24 luglio 1998 e 6 ottobre 1998 l’UEF ha quindi notificato il pignoramento
dell’importo di fr.728.00 mensili nonché della “intera tredicesima”
direttamente a __________, utilizzando il formulario per la “notificazione di
pignoramento di salario” Mod.10, con copia all’escusso. Il 6 ottobre l’UEF ha
pure inviato alle parti l’atto di pignoramento, datato 23 giugno 1998, con
indicata la trattenuta di Fr. 728.00 mensili a partire dal mese di ottobre
1998.
G. Con
identici atti di ricorso 4 agosto 1998 e 2 novembre 1998 __________ postula
l’annullamento delle notificazioni di pignoramento di salario 24 luglio 1998
rispettivamente 6 ottobre 1998, asserendo in sostanza:
-
di
lavorare come indipendente in qualità di aiuto montatore per impianti di
ventilazione e di essere regolarmente iscritto presso la __________ dove paga i
relativi contributi;
-
di
percepire dall’attività in proprio un “reddito medio di CHF 2’000.--”;
-
che
“è evidente che lavorando in un cantiere, a periodi di richiesta costante
soprattutto nella bella stagione si alternano periodi con poco lavoro,
soprattutto nei periodi invernali”;
-
che
l’UEF avrebbe deciso di pignorare il suo “salario” , ivi compresa la
tredicesima, senza considerare il suo statuto di indipendente;
-
che
l’UEF avrebbe fondato la sua decisione “sulle fatture a suo tempo ricevute dal
ricorrente in data 8/9 luglio scorso riferentisi al 1996 e ad alcuni mesi del
1997”;
-
che
“non si capisce l’ipotetico salario medio deciso di CHF 3’280.--”;
-
che
il fatto di aver esercitato “in passato l’attività in proprio con una certa
regolarità non è evidentemente motivo sufficiente per considerare le entrate
del ricorrente come un salario frutto da attività dipendente”.
H. Nelle
sue osservazioni 14 settembre 1998 e 17 dicembre 1998 l’UEF ha in sostanza
ammesso che l’escusso lavora quale indipendente e che pertanto non può essere
pignorata la tredicesima mensilità. Per il resto l’ufficio contesta le
allegazioni del ricorrente, rilevando che dalle fatture prodotte - che
risalgono fino ai primi mesi del 1998 - risulta che __________ “lavora
regolarmente per il signor __________ almeno dal gennaio 1996” e che “secondo
un nostro calcolo il reddito medio è di almeno Fr. 3’280.-- mensili”, per cui
sarebbe “falso e punibile penalmente l’aver dichiarato un salario di Fr.
2’000.-- lordi”.
I. Interrogato
formalmente da questa Camera il 4 novembre 1998 __________ ha confermato di
lavorare quale indipendente come aiuto __________ e aiuto per __________. Ha
inoltre precisato di “venire chiamato” soprattutto dal signor __________, pure
lavoratore indipendente, “quando c’è lavoro”, per una paga oraria di Fr. 25.-,
di essere affiliato alla Cassa di compensazione AVS e di pagare separatamente i
relativi contributi. A proposito delle fatture agli atti, __________ ha
confermato che le stesse corrispondono a quanto effettivamente percepito dal signor
__________ nel periodo a cui esse si riferiscono. Ha inoltre ribadito - dato lo
statuto di lavoratore indipendente - di non trovare corretta l’avvenuta
notifica del pignoramento al signor __________, notifica che “rischia di far sì
che il signor __________ non si rivolga più a me”. Quanto alle spese,
l’escusso ha dichiarato di abitare dal febbraio 1997 in una casetta a
__________ dotata di riscaldamento elettrico, pagando Fr. 500.-- mensili di
pigione, oltre a spese accessorie, tra cui l’elettricità, per ca. Fr. 200.--
al mese di media., e di recarsi nei diversi cantieri - in prevalenza nel
__________ e nel __________ - con la propria auto percorrendo circa 60
chilometri al giorno. A comprova di quanto affermato, l’escusso si è inoltre
impegnato a produrre a questa Camera le fatture da lui emesse relative ai mesi
da gennaio 1998 a novembre 1998, i conteggi relativi ai contributi AVS, il
certificato di affiliazione alla Cassa nonché i giustificativi delle spese di
locazione, dichiarando la sua disponibilità a iniziare dal mese di dicembre
1998 a versare personalmente Fr. 300.-- al mese a saldo delle esecuzioni
pendenti nei suoi confronti all’UEF di Bellinzona.
Considerando
in diritto: 1. Oggetto
dei due ricorsi è l’atto - identico - di notificazione di pignoramento di
salario spedito il 24 luglio 1998 (nell’esecuzione n. __________)
rispettivamente il 6 ottobre 1998 (nelle esecuzioni n. __________ e div.) a
__________ di __________ nonché il pignoramento dell’importo di Fr. 728.--
mensili del reddito dell’escusso, di cui all’atto di pignoramento datato 23
giugno 1998, ma spedito alle parti il 6 ottobre 1998 e che riporta il conteggio
24 luglio 1998. Per economia processuale, si giustifica pertanto la
congiunzione delle due procedure ricorsuali, con emanazione di una sola
sentenza, tuttavia con dispositivi distinti.
a) Per
l’art. 93 cpv.1 LEF i redditi dell’escusso, tra cui rientrano le prestazioni di
qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno, possono essere
pignorati se, a giudizio dell’ufficiale, non sia assolutamente necessario al
sostentamento del debitore e della sua famiglia; tuttavia a favore del medesimo
creditore o del medesimo gruppo di creditori il reddito dell’escusso può essere
pignorato - nella stessa esecuzione - per la durata massima di un anno a
partire dall’esecuzione del pignoramento rispettivamente a partire
dall’esecuzione del primo pignoramento (art. 93 cpv.2 LEF). Per provento da
lavoro nel senso dell’art. 93 LEF si intende ogni introito pervenuto all’escusso
quale retribuzione per una sua attività lavorativa, sia essa dipendente o
indipendente (DTF 85 III 39, 86 III 16). In caso di reddito da attività
indipendente, ai fini del pignoramento si potrà tenere conto tuttavia soltanto
del reddito netto, dopo deduzione dal reddito lordo delle spese connesse
all’esercizio dell’attività (DTF 112 III 20; Georg
Vonder Mühll, in: Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco
1998, n.5 ad art. 93 LEF).
b) Nel
procedere al pignoramento del reddito l’autorità esecutiva è tenuta ad
accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del
pignoramento, ossia il reddito complessivo del debitore e il fabbisogno suo e
della sua famiglia, atteso che il debitore deve collaborare nel fornire le
necessarie indicazioni unitamente ai mezzi di prova a lui accessibili (cfr.
art. 91 cpv.1 n.2 LEF; DTF 119 III 71s. cons.1 e rif.; Vonder Mühll, op.cit., n.16 ad. art. 93 LEF; Amonn/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §22 n.31 p.155 e §23 n.56 p.176; Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Vol. I, Zurigo 1997, n.11 ad art. 93
LEF). Di eventuali modifiche della situazione successive al momento del
pignoramento si potrà tenere conto in linea di principio soltanto mediante
riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
a) Per
l’art. 99 LEF in caso di pignoramento di crediti o di diritti non risultanti da
titoli al portatore o all’ordine, l’organo esecutivo avverte il terzo debitore
- mediante il formulario obbligatorio Mod.10 - che da quel momento in avanti
non potrà fare un pagamento valido se non all’ufficio. Tale atto di diffida non
coincide di regola con il pignoramento, ma rappresenta soltanto una misura
“cautelare” (cfr. Titolo marginale agli art. 98 ss. LEF) intesa ad assicurarne
l’esecuzione (cfr. Fritzsche/ Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984,
§23 n.42, p.297). La diffida ex art. 99 LEF è tuttavia ammissibile soltanto in
caso di pignoramento di crediti dell’escusso nei confronti di terzi, quale
appunto può essere il credito salariale del debitore nei confronti del datore
di lavoro, mentre non lo è evidentemente il reddito da attività indipendente:
In tal caso infatti la quota pignorabile del reddito dev’essere chiesta
direttamente all’escusso, con la comminatoria delle conseguenze penali
dell’art. 169 CP per distrazione dell’eccedenza pignorata: qualora infatti
l’escusso non provvedesse alla consegna all’organo esecutivo dell’importo
pignorato fissato dall’ufficio, al creditore si aprirebbe la via della denuncia
penale (cfr. Vonder Mühll, op.cit.,
n.52 ad.art. 93 LEF).
b) In
concreto l’UEF ha proceduto al pignoramento del reddito dell’escusso derivante
dalla sua attività indipendente, in particolare quale “collaboratore
indipendente” del signor __________ - a carico del quale sono emesse tutte le
fatture agli atti. La qualifica di lavoro indipendente - come preteso
dall’escusso e riconosciuto dallo stesso UEF (cfr. verbale di pignoramento 5
novembre 1996, in cui è detto che si procede alla trattenuta di un importo
“derivante dalla sua attività in proprio”) non è contestata. Non trattandosi
pertanto del pignoramento di un credito dell’escusso verso terzi, viene a cadere
a priori la necessità di procedere alla diffida ex art. 99 LEF. In questo senso
gli atti di “notificazione di pignoramento di salario” 24 luglio 1998
rispettivamente 6 ottobre 1998 al signor __________ vanno senz’altro annullati.
- Con
riferimento al calcolo dell’eccedenza pignorabile l’escusso ha affermato
nell’atto di ricorso che ”l’autorità esecutiva ha fondato la sua decisione
sulle fatture a suo tempo ricevute dal ricorrente in data 8/9 luglio scorso riferentisi
al 1996 ed ad alcuni mesi del 1997” e che “né si capisce l’ipotetico salario
medio deciso di CHF 3’280.--”. In sede di interrogatorio formale __________ ha
confermato da un lato che dette fatture corrispondono a quanto effettivamente
percepito dal signor __________ nel periodo a cui esse si riferiscono,
impegnandosi dall’altro a produrre alla Camera le fatture emesse nel periodo da
gennaio 1998 in avanti, ciò che tuttavia è rimasto allo stadio di puro parlato.
Le fatture agli atti si riferiscono al periodo da gennaio 1996 a marzo 1998
(senza i mesi di febbraio 1997, novembre 1997, gennaio 1998 e febbraio 1998) e
oscillano da un minimo di Fr. 837.-- (gennaio 1997) a un massimo di fr.
4’475.-- (luglio 1997), per una media mensile di ca. Fr. 3’300.-- per i mesi
del 1996, rispettivamente di ca. Fr. 3’200.-- per i mesi del 1997.
Quanto
alle spese, il ricorrente si è limitato ad affermare - in sede di
interrogatorio formale - di avere una spesa media mensile per riscaldamento di
Fr. 200.-- (maggiore di Fr. 100.-- a quella considerata dall’UEF nel conteggio
24 luglio 1998) e di percorrere per lavoro con la propria auto in media 60
chilometri al mese, senza tuttavia produrre alcun giustificativo.
Ora
alla luce del negligente comportamento processuale, sia nei confronti dell’UEF
che nei confronti di questa Camera, dell’escusso che ha omesso a più riprese di
produrre i mezzi di prova a lui facilmente accessibili e per altro in parte
indicati dal medesimo, il conteggio effettuato dall’UEF sulla base dei (pochi)
dati disponibili forniti dall’escusso sulle sue entrate e sulle sue uscite, in
assenza di altri elementi oggettivi di segno contrario, va senz’altro
confermato. In particolare l’importo considerato dall’UEF di Fr. 3’280, che
corrisponde alla media aritmetica degli importi di tutte le fatture agli atti riferentisi
a un periodo di oltre due anni, può senz’altro essere ammesso quale suo
introito lordo medio. Infatti qualora - come in concreto - l’escusso non
disponga di un’entrata fissa, il suo reddito può essere calcolato soltanto
sulla base di una media mensile riferita a un lasso di tempo attendibile.
Spetta poi al debitore accantonare, nei mesi con maggiori entrate, il
necessario per fronteggiare i periodi di ristrettezza economica. Eventuali
mutamenti duraturi della sua situazione economica potranno essere oggetto di
revisione del pignoramento.
Ne
consegue che il calcolo dell’eccedenza pignorabile effettuato il 24 luglio 1998
dall’UEF - che già tiene conto di Fr. 250.-- per trasferte e di Fr. 180.-- per
pasti fuori domicilio, nonché di un importo di Fr. 100.-- per non meglio
precisate “Spese diverse” - avuto riguardo anche al principio del divieto della
reformatio in peius va qui confermato. Su questo punto pertanto i
ricorsi sono respinti, e il pignoramento di Fr. 728.-- mensili confermato.
- Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF,
pronuncia: 1. Le
procedure di cui agli incarti n. __________ e n.__________ sono dichiarate
congiunte.
- Il
ricorso 4 agosto 1998 (inc.n.__________) di __________, __________, è
parzialmente accolto.
2.1. L’atto
di “Notificazione di pignoramento di salario” 24 luglio 1998 a __________, è
annullato.
2.2. Nell’esecuzione
n. __________ è confermato il pignoramento di un importo di Fr. 728.-- mensili
del reddito percepito da __________ __________.
2.3. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
2.4. Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
- Il
ricorso 2 novembre 1998 (inc.n.__________) di __________ __________, è
parzialmente accolto.
3.1. L’atto
di “Notificazione di pignoramento di salario” 6 ottobre 1998 a __________, è
annullato.
3.2. Nelle
esecuzioni n. __________ e div. è confermato il pignoramento di un importo di
Fr. 728.-- mensili del reddito percepito da __________
3.3. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.4. Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
- Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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