AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1998.00075
Data decisione, Autorità:
28.09.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00075
Lugano
16 settembre 1998
FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 19 maggio 1998
contro
l’operato dell’UE
di __________ e meglio contro il verbale di pignoramento 1° aprile 1998
nell’esecuzione n.
__________ promossa da
nei
confronti del ricorrente
richiamata l’ordinanza presidenziale 20 maggio 1998,
con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________ procede
nei confronti __________ per l’incasso di un credito di fr. 701987.--
B. In
data 1° aprile 1998 l’UE di Lugano pignorava un credito contestato di fr.
4’036’921.-- vantato dal debitore nei confronti di , corrispondente
all’importo complessivo di n. cambiali di fr. 504’615.23 cadauna
protestate in __________.
C. Contro
tale provvedimento si è aggravato con ricorso 19 maggio 1998 __________, in via
principale, l’annullamento del verbale di pignoramento 1° aprile 1998, e in via
subordinata che l’opera del cursore venga dichiarata nulla laddove provoca il
pignoramento di averi non rivendicati dal creditore e laddove essa viola l’art.
97 cpv. 2 LEF. Il ricorrente sostiene che l’Ufficio pignorando l’importo di fr.
4’036’921.--, relativo ad un credito vantato dall’escusso, a fronte di un
credito posto in esecuzione di fr. 701987.-- avrebbe violato l’art. 97 cpv. 2
LEF.
D. Delle
osservazioni dell’UE __________ si dirà, se del caso in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Per l’art. 97 cpv. 1 LEF il funzionario
dell’ufficio di esecuzione stima gli oggetti pignorati facendosi assistere, ove
occorra, da periti. Il pignoramento è limitato a quanto basti per soddisfare
dei loro crediti, in capitale, interessi e spese, i creditori pignoranti (art.
97 cpv. 2 LEF). La determinazione della stima e la conseguente estensione del
pignoramento sono una questione di apprezzamento (cfr. DTF 120 III 81).
L’omissione della stima da parte dell’ufficio di esecuzione non è motivo di
nullità del pignoramento (cfr. DTF 97 III 20; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs
- und Konkursrechts, Berna 1997, § 22 n. 49, p. 158; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung un d Konkurs, Zurigo 1997, n.8 ad art. 97,
p. 502).
-
Nel
caso di specie l’UE _________ ha pignorato un credito contestato vantato
dall’escusso pari a fr. 4’036’921.-- a copertura di un credito posto in
esecuzione di fr. 701’987.--. Il credito pignorato è stato stimato dall’Ufficio
in fr. 1.--, in considerazione delle difficoltà d’incasso. Orbene tale importo,
peraltro non contestato dal ricorrente, risulta di gran lunga inferiore al
credito posto in esecuzione. Di conseguenza nessuna violazione dell’art. 97
cpv. 2 LEF può essere addebitata all’UE di Lugano, e il verbale di pignoramento
1° aprile 1998 deve quindi essere integralmente riconfermato.
-
Ne
discende la reiezione del ricorso.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 17 e 97 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 19 maggio 1998 __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
avv. __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster