AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.1998.00063
Data decisione, Autorità:
16.11.1998, CEF
Incarto n.
15.98.00063
Lugano
16 novembre 1998 /MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 9 aprile 1998
__________,
contro
l’operato
dell’Ufficio esecuzione del Distretto di Lugano nelle esecuzioni n. __________
e __________ (gruppo n. __________) promosse contro il ricorrente da
__________)
e
da
Stato
del Cantone Ticino, __________
rappr.
dalla Divisione delle contribuzioni, Ufficio esazione
(esecuzione
n__________ )
in tema di
pignoramento di salario;
viste le
osservazioni 15 aprile 1998 della __________ Assicurazione, 16 aprile 1998
dell’Ufficio esazione e condoni, e 17 aprile 1998 dell’UE __________
completata
l’istruttoria il 4 novembre 1998;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Lo
Stato del Cantone Ticino (PE n. __________ del 28 agosto 1997) e la __________
del 7 novembre 1997) procedono contro __________, per l’incasso dei loro
crediti.
B. A
seguito delle rispettive domande di proseguire l’esecuzione (del 31 ottobre
1997 quella dello Stato e del 5 gennaio 1998 quella della __________), l’UE
__________, con atto 25 febbraio 1998, spedito alle parti il 2 aprile 1998, ha
pignorato la quota di fr. 327.-- dello stipendio mensile percepito
dall’escusso, sulla base del seguente calcolo:
Introiti
debitore fr. 2’378.55
Minimo
di esistenza
minimo
base fr. 1’025.00
affitto fr.
580.00
Cassa
malati fr. 245.60
spese
suppl.
portineria
non ric. fr. 100.00
spese
cong. fr. 75.00
spese
suppl.
cure
mediche fr. 25.00
totale fr.
2’050.60 fr. 2’050.60
Eccedenza
mensile pignorabile: fr. 327.95
Arrotondata
per difetto in fr. 327.00
C. Contro
il pignoramento si aggrava __________ che con ricorso 9 aprile 1998 contesta il
calcolo effettuato dall’UE di __________, indicando in particolare il seguente conteggio:
“Entrate
salario netto: fr. 2’337.--
Spese
fisse:
affitto fr.
520.00
posteggio fr. 60.00
media
telefono fr. 112.00
Cassa
malati fr. 255.00
cong.
riscaldamento fr. 100.00
automobile
per lavoro fr. 300.00
imprevisti
fr. 150.00
totale fr.
1’497.00
Salario
netto reale: fr. 840.--”
Il
ricorrente osserva quindi “di non poter vivere con una somma così ridicola” e
in sostanza di non poter accettare la decisione dell’UE, rimettendosi al
giudizio della Camera.
D. Delle
osservazioni delle altre parti si dirà, se necessario, in seguito.
Considerando
in diritto:
a) Per
l’art. 93 cpv.1 LEF i redditi dell’escusso, tra cui rientrano le prestazioni di
qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno, possono essere
pignorati se, a giudizio dell’ufficiale, non sia assolutamente necessario al
sostentamento del debitore e della sua famiglia; tuttavia a favore del medesimo
creditore o del medesimo gruppo di creditori lo stipendio dell’escusso può essere
pignorato - nella stessa esecuzione - per la durata massima di un anno a
partire dall’esecuzione del pignoramento rispettivamente a partire
dall’esecuzione del primo pignoramento (art. 93 cpv.2 LEF).
b) Nel
procedere al pignoramento del reddito l’autorità esecutiva è tenuta ad
accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del
pignoramento, ossia il reddito complessivo del debitore e il fabbisogno suo e
della sua famiglia, atteso che il debitore deve collaborare nel fornire le
necessarie indicazioni (cfr. art. 91 cpv.1 n.2 LEF; Amonn/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
6. ed., Berna 1997, §22 n.31 p.155 e §23 n.56 p.176), in particolare
sull’ammontare del suo stipendio, se il datore di lavoro riconosce la pretesa
salariale rispettivamente per quale motivo e in quale misura la contesta (cfr. Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Vol. I, Zurigo 1997, n.11 ad art. 93
LEF). Di eventuali modifiche della situazione successive al momento del
pignoramento si potrà tenere conto soltanto mediante riesame del pignoramento
(DTF 108 III 13).
c) Con
il gravame l’escusso fa valere in sostanza - in aggiunta alle spese
riconosciutegli dall’UE - un importo di fr. 112.-- mensili per spese
telefoniche, un importo di fr. 255.-- invece di fr.245.60 per “cassa malati”,
un importo di fr. 100.-- invece di fr. 75.-- a titolo di “conguaglio
riscaldamento”, un importo di fr. 300.-- per spese ”automobile per lavoro”
nonché un importo di fr. 150.-- per “diversi imprevisti”. Inoltre ha indicato
un salario netto leggermente inferiore a quello considerato dall’UE (fr.
2’337.-- invece di fr. 2’378.55).
- Introiti
Per
quanto riguarda lo stipendio, __________, interrogato formalmente il 4 novembre
1998, ha confermato in sostanza di percepire fr.2’700.-- lordi anche nel 1998,
rinviando - per le trattenute di legge - all’ultimo conteggio ricevuto che
avrebbe prodotto a questa Camera entro breve. Dal conteggio relativo al salario
di luglio 1998 come quello relativo al salario di ottobre 1998, prodotti dal
ricorrente il 6 novembre 1998, risulta tuttavia che gli oneri sociali
(AVS/AI/IPG, AD, LAINF e Cassa pensione) non sono mutati nel 1998, e ammontano
ancora a complessivi fr. 321.45, così come non si è modificato neppure il
salario lordo mensile (fr. 2’700.--), di modo che l’importo considerato dall’UE
(fr. 2’378.55) corrisponde effettivamente al salario netto mensile percepito
dall’escusso, e va dunque confermato.
- Minimo
di esistenza
a) Secondo
la Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del 1°
gennaio 1994 attualmente in vigore per persona che vive sola è riconosciuta
quale importo base mensile la somma di fr. 1’025.--. Questo importo è
comprensivo delle spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene,
cultura , salute, oneri domestici quali spese di elettricità per
l’illuminazione e gas per la cottura, ecc. In questo importo sono comprese pure
le spese per il telefono ad uso privato.
Il
ricorrente ha affermato che le spese telefoniche - indicate nel suo conteggio
in fr. 112.-- mensili - riguardano l’attività di custode e fino al mese di
luglio 1998 compreso non gli venivano rimborsate, mentre a partire dal mese di
agosto 1998 gli sono state riconosciute dall’amministrazione e versate con il
conteggio di ottobre 1998.
Nel
minimo d’esistenza di cui all’atto di pignoramento impugnato l’UE ha tuttavia
già considerato, in aggiunta all’importo base di fr. 1’025.--, un importo di
fr. 100.-- quali spese supplementari di portineria non riconosciute. Se ne può
concludere che - in assenza di ulteriori, puntuali elementi di prova di maggior
spese telefoniche relative all'attività di custode - l’importo di fr. 100.--
indicato dall’UE _________ va confermato, senza necessità di riconoscere al
ricorrente importi supplementari.
b) Quanto
alle spese per la “Cassa malati”, indicati nel ricorso in fr. 255.-- mensili,
__________ ha tuttavia dichiarato all’udienza 4 novembre 1998 che il premio per
l’assicurazione obbligatoria malattia corrisponde a fr. 245.60 mensili come
risulta dal certificato 17 ottobre 1997 agli atti e come del resto indicato dall’UE
nel suo conteggio. Anche questo importo va dunque confermato.
c) Riguardo
alle spese per riscaldamento l’escusso ha dichiarato che l’UE ha tenuto conto
di un importo troppo basso “considerato l’aumento che già vi era stato prima
del pignoramento” rinviando al conteggio 4 novembre 1997 agli atti. Agli atti
figura in effetti un “conteggio delle spese accessorie 1996”, del 4/6 novembre
1997, dal quale risulta un importo complessivo annuale a carico dell’escusso di
fr. 1’974.60, spese di riscaldamento incluse. L’importo mensile a titolo di
“spese accessorie” (incluse quelle relative al riscaldamento) può dunque prudenzialmente
essere fissato in fr. 100.-- mensili, così come indicato dal ricorrente.
d) Quanto
alle spese per l’auto, il ricorrente ha affermato che la stessa - del 1982 -
gli è “necessaria per quando mi viene chiesto da qualche inquilino di portarlo
all’ospedale , da dottori, ecc.” Per consolidata giurisprudenza le spese fisse
e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza
del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ex art. 92 cpv.1
n.3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua
professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/Gasser, op.cit., §23 n.27,
p.170; Fritzsche/ Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, §24 n.60). In
concreto l’escusso non necessita regolarmente del veicolo per svolgere
l’attività di portinaio nello stabile in cui abita. Di conseguenza non gli può
essere riconosciuto l’importo di 300.-- mensili fatto valere a questo titolo.
Se in futuro l’uso dell’auto dovesse rivelarsi necessario per svolgere altra
attività lavorativa supplementare - come il ricorrente si è dichiarato
intenzionato a intraprendere - tale posta potrà essere riconsiderata
nell’ambito di una eventuale, documentata, domanda di riesame.
Va
tuttavia rilevato che nell’importo di fr. 580.-- mensili considerato dall’UE
nel calcolo del minimo di esistenza a titolo di locazione sono inclusi fr.
60.-- per “posteggio” ; ritenuto che come detto l’auto - allo stadio attuale -
non è necessaria al debitore per svolgere l’attività lavorativa, neppure
quest’importo può essergli riconosciuto quale spesa fissa necessaria. In questo
senso nel calcolo del minimo d’esistenza l’importo alla voce “affitto” va
ridotto da fr. 580.-- a fr. 520.--.
e)
Alla luce delle dichiarazioni dell’escusso e dei documenti agli atti si
ottiene la seguente eccedenza pignorabile:
Introiti
debitore fr. 2’378.55
Minimo
di esistenza
minimo
base fr. 1’025.00
affitto fr.
520.00
Cassa
malati fr. 245.60
spese
suppl.
portineria
non ric. fr. 100.00
spese
cong. fr. 100.00
spese
suppl.
cure
mediche fr. 25.00
totale fr. 2’015.60 fr. 2’015.60
:
La
quota pignorabile dello stipendio __________ risulta quindi essere pari a fr.
362.95 (fr. 2’378.55 dedotti fr. 2’015.60) mensili; tuttavia, per il principio
del divieto della reformatio in peius non si potrà che considerare quale
eccedenza pignorabile l’importo di fr. 327.-- così come calcolato dall’UE.
Ne
consegue che nell’esito il ricorso __________ è respinto.
- Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art.
17, 93 e segg. LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 9 aprile 1998__________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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