AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.1998.00018
Data decisione, Autorità:
10.11.1999, CEF
Incarto n.
15.1998.00018
Lugano
10 novembre
1999 /MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 2
febbraio 1998
contro l’operato dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti del Distretto di __________ e meglio contro la decisione 23
gennaio 1998 di non procedere alla liquidazione dell’eredità relitta dal
defunto , ultimo domicilio a __________ (), con riferimento
ai beni siti in Svizzera,
viste le osservazioni 11
febbraio 1998 dell’UEF di __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto:
A. Il
17 febbraio 1992 su domanda di , nei confronti di (), l’UEF
di __________ ha proceduto al sequestro (n.__________) dell’importo di fr.
15’544.-- depositato presso l’ufficio medesimo dalla stessa __________ nell’ambito
di altra, precedente procedura esecutiva promossa nei suoi confronti da parte
di __________. Il 3 aprile 1992 __________ ha promosso contro __________ presso
la Pretura della Giurisdizione di __________ la causa a convalida del
sequestro.
B. Il
16 aprile 1992, nelle more della procedura giudiziale di convalida, ,
con ultimo domicilio a (), è deceduto a __________.
C. Con sentenza 10 febbraio 1993 il
Pretore di __________ ha condannato __________ al pagamento all’attrice della
somma di fr. 25’000.-- oltre accessori, con contestuale rigetto in via
definitiva dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ fatto a suo
tempo spiccare a convalida del medesimo sequestro. Siffatta decisione è stata
notificata in via edittale mediante pubblicazione ________e dichiarata
cresciuta in giudicato il 19 aprile 1993 dalla Pretura di __________ con
apposizione del relativo timbro.
D. Nel
frattempo, con atto del 22 febbraio 1993, __________ __________ ha presentato
domanda di proseguire l’esecuzione, alla quale l’UEF, con riferimento
all’esecuzione n. __________ a convalida del sequestro n.__________, ha dato
seguito emettendo l'avviso di pignoramento 11 marzo 1993, trasmettendolo lo
stesso giorno al Tribunale d’appello per notifica a __________, nelle vie rogatoriali.
Con scritto 4 maggio 1994, trasmesso all’UEF il 18 maggio 1994, la Pretura
Circondariale di __________ ha dichiarato che l’Ufficio competente per le
notifiche - a cui l’avviso di pignoramento “era stato consegnato per i necessari
adempimenti - ha comunicato di non poterlo più reperire, essendo stato
probabilmente smarrito”.
E. Il
19 maggio 1994 l’UEF ha ricevuto copia del certificato di morte relativo a
__________ rilasciato il 21 aprile 1994 dall’Ufficio dello Stato civile del
Comune di __________.
F.
Con decisione 10 gennaio 1996 il Pretore di _________ alla luce della
dichiarazione 13 dicembre 1994 della Pretura Circondariale di __________
attestante l’avvenuta rinuncia all’eredità da parte di __________, e
__________, nonché del certificato di famiglia 2 agosto 1994 dell’Ufficio
anagrafe del Comune di __________, ha dichiarato “l’eredità relitta dal defunto
__________ __________, (...) giacente, limitatamente ai beni situati in
Svizzera” e ordinato all’UEF di __________ di procedere “alla liquidazione
dell’eredità in conformità di legge”.
G. Il
25 settembre 1996 è deceduta a __________ anche la creditrice __________. Il 16
ottobre 1996 si è aperta la procedura di grida per beneficio d’inventario nella
successione di __________, conclusasi con l’accettazione dell’eredità con
beneficio d’inventario da parte della sola coerede __________, alla quale il 5
maggio 1997 è stato rilasciato il relativo certificato ereditario.
H. Nel
frattempo, con scritto 25 febbraio 1997, l’UEF di __________ si è rivolto al
Tribunale di __________ per sapere se l’autorità italiana rivendichi la
competenza in merito alla successione di __________ __________, chiedendo in
particolare una “dichiarazione che (ci) autorizzi a procedere alla liquidazione
oppure a trasmettervi gli atti per il disbrigo della pratica”.
I. Con
scritto 9 aprile 1997 la Pretura Circondariale di __________ ha dichiarato che
nel caso concreto “nessuno dei criteri di collegamento appare consentire la
deroga alla giustizia italiana” e invitato quindi l’UEF a “trasmettere gli atti
affinché si possa procedere in Italia all’apertura della procedura di eredità
giacente”.
L. Con
atto 30 luglio 1997 __________ ha chiesto formalmente all’UEF di __________ di
avviare la procedura di liquidazione in via di fallimento dell’eredità relitta
in Svizzera di __________, come al decreto pretorile 10 gennaio 1996.
M. Con provvedimento formale 23 gennaio
1998 l’UEF si è rifiutato di dare seguito alla domanda di __________
__________, dichiarandosi incompetente sulla base dell’art. 88 LDIP e della
dichiarazione 9 aprile 1997 della Pretura Circondariale di __________; a titolo
abbondanziale l’UEF ha pure rilevato che il giudizio pretorile 10 febbraio 1993
di condanna di __________ al pagamento di fr. 25’000.-- oltre accessori “a un
semplice esame sommario appare nullo e sprovvisto di efficacia giuridica per
violazione del diritto di essere sentito”.
N.
Con ricorso 2 febbraio 1997 __________ è insorta davanti a questa Camera
postulando che l’UEF di __________ proceda come richiesto dal decreto pretorile
alla liquidazione fallimentare dell’eredità “relitta ed oberata del signor fu
__________ ”, atteso in sostanza che:
-
“limitatamente
ai beni siti in Svizzera la competenza dell’Ufficio esecuzioni di __________ è
stata decretata il 10.01.1996 dal Pretore di __________ ”; “questa decisione è
basata sugli artt. 88 e 89 LDIP ed è stata emessa dopo che - da oltre un anno -
nessun erede né autorità italiana aveva rivendicato l’importo sequestrato giacente
presso l’Ufficio esecuzioni di __________ ”;
-
“in
Italia gli eredi legittimi hanno rinunciato all’eredità, mentre non era dato di
sapere - come non lo è tuttora - se una procedura di liquidazione d’ufficio
sia stata avviata o meno dall’autorità italiana” e ”parimenti è ignoto se sia o
meno stato nominato un curatore della successione relitta ex art. 528 CCI” ;
-
“(...)
solo in un secondo tempo, il 09.04.97, la pretura di __________ sembra aver
manifestato il proprio interesse presso l’ufficio esecuzioni”;
-
“questa
rivendicazione di foro non solo è tardiva ma è pure stata inoltrata ad autorità
giudizialmente incompetente, l’UEF".
O.
Nelle sue osservazioni 11 febbraio 1998 l'UEF di __________ ribadisce in
sostanza quanto espresso nello scritto 23 gennaio 1998, postulando la reiezione
del gravame con contestuale autorizzazione "a trasmettere gli atti in suo
possesso alle competenti autorità italiane ed a collaborare con esse per il
disbrigo della procedura fallimentare limitatamente ai beni situati in
Svizzera".
Considerando in diritto:
- Per
i combinati art. 193 cpv. 1 n. 1 e 193 cpv. 2 LEF il giudice del fallimento in
caso di rinuncia all'eredità ex art. 566 ss. e 573 CC ordina la liquidazione
in via di fallimento, e ciò anche se il defunto non era di per sé soggetto alla
procedura fallimentare. Si tratta di una forma particolare di dichiarazione di
fallimento senza preventiva esecuzione (cfr. Capitolo terzo del Titolo quinto
e Marginale dell' art. 193 LEF), che avviene su comunicazione dell'autorità
competente per la successione (art. 193 cpv. 1 LEF) oppure su istanza di un
creditore o di un erede (art. 193 cpv.3 LEF). La dichiarazione di fallimento è
comunicata senza indugio all'Ufficio dei fallimenti (artt. 176 e 194 LEF). Essa
- come tutte le dichiarazioni di fallimento - è in linea di principio
vincolante per l'autorità del fallimento; soltanto in casi di manifesta nullità
può esserne rifiutata l'esecuzione (cfr. DTF 100 III 19 ss; Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Vol. II, Zurigo 1997/1999, n.4 ad art.
176 LEF; Amonn/ Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §36 n.49, p.292; Roger Giroud, Basler Kommentar zum SchKG,
Vol. II, n. 8 ad art. 171 LEF).
-
Per
l'art. 46 LEF il debitore dev'essere escusso al suo domicilio svizzero,
rispettivamente, se persona giuridica o società di persone iscritta nel
registro di commercio, alla sua sede in Svizzera (foro ordinario d'esecuzione).
Il debitore con domicilio all'estero non dispone invece di un foro esecutivo
ordinario: in Svizzera egli può essere escusso soltanto a uno dei fori speciali
d'esecuzione previsti dagli art. da 50 a 52 LEF, sempreché ne ricorrano tutte
le condizioni (Amonn/ Gasser, op.cit.,
§10 n.12, p.71). In particolare l'art. 52 primo periodo LEF stabilisce che
l'esecuzione preceduta da sequestro può essere promossa anche al luogo in cui
si trova l'oggetto sequestrato. L'esecuzione a convalida di un sequestro può
quindi essere promossa in Svizzera anche nei confronti di un debitore con
domicilio o sede all'estero: tuttavia al foro del sequestro è esclusa
l'apertura di una procedura fallimentare, quand'anche l'escusso sia soggetto al
fallimento ex art. 39 LEF (Ernst F. Schmid,
Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, n.10 ad 52 LEF e n. 8 ad art. 48 LEF; Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, op.cit.,
Vol. I, n.6 ad art. 52 LEF).
-
Il
fallimento di un debitore con domicilio all'estero può invece essere dichiarato
ed eseguito in Svizzera nel caso del riconoscimento in Svizzera del fallimento
pronunciato all'estero (cosiddetto fallimento secondario, ex art. 166 ss. LDIP,
al luogo in cui si trovano i suoi beni e con effetto su tutti i beni in
Svizzera) oppure nel caso previsto dall' art. 50 cpv.1 LEF (alla sede
dell'azienda svizzera, cosiddetto "Niederlassungskonkurs", cui l'art.
166 cpv. 2 LDIP fa esplicito riferimento, con effetto limitato ai soli beni e
alle sole obbligazioni inerenti all'azienda).
-
In
concreto dagli atti risulta che __________ __________ è deceduto in __________,
a __________ (cfr. copia certificato di morte 21 aprile 1994 rilasciato
dall'Ufficio dello Stato civile del Comune di ), Stato in cui si
trovava anche l'ultimo suo domicilio (). In Svizzera, e meglio a
__________ era escusso in forza del sequestro ottenuto da __________ __________
(cui è succeduta in diritto la ricorrente __________) sui contanti da lei
versati all'UEF nell'ambito di precedente esecuzione promossa da __________ nei
suoi confronti.
Il
Pretore della Giurisdizione di ___________, luogo di situazione dei beni
sequestrati del defunto, con decisione 10 gennaio 1996 ha ordinato all’UEF di
__________ di procedere alla liquidazione dell’eredità "relitta dal
defunto __________ __________ " e dichiarata "giacente, limitatamente
ai beni situati in Svizzera”. Ora, a prescindere dalla questione se sia di per
sé ammissibile la dichiarazione di eredità giacente rispettivamente l'apertura
di una liquidazione fallimentare al luogo di situazione di (parte) dei beni del
defunto che non disponeva di un foro ordinario in Svizzera (ciò che
rappresenterebbe una deroga - oltre a quella prevista all'art. 166 cpv. 2 LDIP
- al principio secondo cui contro siffatto debitore può essere aperta una
procedura fallimentare - limitatamente ai beni in territorio svizzero - solo a
seguito di riconoscimento della decozione pronunciata dal competente tribunale
estero), nel caso in esame alla luce della univoca dichiarazione 9 aprile 1997
della Pretura Circondariale di __________, che rivendica la competenza italiana
ad occuparsi della successione fu _________, risulta manifestamente non data
la competenza (sussidiaria) della Pretura di , che presuppone appunto
"che le autorità estere non se ne occupino" (art. 88 cpv. 2 LDIP),
ciò che va accertato d'ufficio (cfr. A. Schnyder,
in Internationales Privatrecht, Basilea/ Frankfurt a.M. 1996, n.4 ad art. 88
LDIP; A. Heini, in IPRG-Kommentar,
Zurigo,1993, n.3ss. ad 87 LDIP e n.4ss. ad art. 88 LDIP). L'incompetenza territoriale
della Pretura di _____________ ad occuparsi della successione __________
comporta anche l'incompetenza di dichiararla giacente e di ordinarne la
liquidazione in via di fallimento ex art. 193 LEF: ne consegue che l'UEF di
__________ non è tenuto in siffatte circostanze a dare seguito all'ordine
pretorile 16 gennaio 1996. In questo senso il ricorso di va respinto.
-
Per
i combinati art. 59 cpv.2 e 49 LEF, l'esecuzione iniziata contro un debitore
prima della sua morte può essere continuata contro la sua eredità con la specie
di esecuzione applicabile al defunto - al luogo in cui egli poteva essere
escusso al momento della sua morte - e ciò fino alla divisione o alla
costituzione di una indivisione o alla liquidazione d'ufficio dell'eredità. Nel
caso di specie l'esecuzione n. __________ a convalida del sequestro
n.__________, cui è seguita, con petizione 3 aprile 1992, la causa di merito
(con contestuale istanza di rigetto definitivo dell'opposizione interposta dal
debitore al PE n. __________) è stata iniziata - in via ordinaria - prima della
morte di __________, avvenuta il 16 aprile 1992 a __________. L'esecuzione a
convalida n. __________ deve pertanto seguire il suo corso, atteso che la
creditrice con atto 22 febbraio 1993 ne ha chiesto tempestivamente la
continuazione sulla base della sentenza 10 febbraio 1993 del Pretore di
__________ di condanna del debitore e di rigetto definitivo dell'opposizione,
sentenza munita di regolare timbro di crescita in giudicato 19 aprile 1993, l'esame
della validità del titolo di rigetto prodotto dalla creditrice sfuggendo
infatti al potere di esame dell' UEF. L'UEF deve quindi procedere al
pignoramento a favore della creditrice dell'importo sequestrato, atteso che il
verbale di pignoramento sarà notificato alle parti, in particolare anche ai
rappresentanti in __________ della Successione fu __________, per il tramite
della Pretura circondariale di __________. In questo senso è evaso il ricorso.
-
Non si prelevano spese (art. 61 cpv.
2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché
così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 46, 49,
52, 59,193 LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 2 febbraio 1998 di
__________, è evaso nel senso dei considerandi.
1.1. E'
fatto ordine all'UEF di __________ di procedere nell'esecuzione n. __________
al pignoramento di quanto è oggetto del sequestro n.__________ ottenuto da
__________ nei confronti della successione fu __________, Lissone.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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