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Numero d'incarto:
15.1997.240
Data decisione, Autorità:
18.05.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00240
Lugano
18 maggio 1998/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 17 dicembre 1997 di
rappr.
dall'avv. __________
contro
l’operato
dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano
nell'esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
in materia di annullamento
dell'esecuzione;
viste le osservazioni 31 dicembre 1997 dell'UE
di Lugano;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN
DIRITTO
che
__________ procede per fr. 5'060.-- oltre accessori contro __________ con precetto
esecutivo n. __________ notificato il 9 agosto 1994, cui l'escussa ha
interposto tempestiva opposizione;
che
il 9 ottobre 1997 l'escussa ha chiesto in sostanza all'UE di Lugano di
annullare l'esecuzione n. __________ con riferimento alle dichiarazioni 26
settembre 1997 della Pretura del Distretto di Lugano, sez. 5 e 2, da cui
risulta che non sono state introdotte istanze di rigetto o azioni creditorie
riferite all'esecuzione n. __________
che
con provvedimento 10 ottobre 1997 l'UE di Lugano ha respinto la domanda di
cancellazione dell'esecuzione n. __________ evidenziando che si può accedere
alla richiesta solo su esplicita istanza del creditore procedente oppure in
ossequio dell'art. 85a LEF;
che
con atto 17 dicembre 1997 __________ ha chiesto di nuovo la "cancellazione
del precetto esecutivo" per l'impossibilità di far capo all'art. 85a LEF,
con riferimento a Froidevaux, LP, p.79, e al messaggio sulla revisione della
LEF, p.50-51;
che
l'atto citato va ritenuto - così come inteso espressamente dalla ricorrente
nell'ipotesi di diniego della "cancellazione del precetto esecutivo"
quale "reclamo" (recte: ricorso) ex "art. 18 LEF" (recte:
17);
che
con osservazioni 31 dicembre 1997 l'UE di Lugano ha chiesto la reiezione del
ricorso ove sia ammessa la tempestività del gravame;
che
l'organo d'esecuzione si è determinato sulla domanda di cancellazione con
provvedimento 10 ottobre 1997;
che
per l'art. 17 cpv.2 LEF il ricorso dev'essere presentato entro dieci giorni da
quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;
che
il ricorso 17 dicembre 1997 è irrimediabilmente tardivo, la nuova richiesta di
cancellazione essendo manifestamente inidonea a determinare un nuovo
provvedimento dell'UE di Lugano avente portata propria;
che
il gravame va pertanto dichiarato irricevibile;
che
in via abbondanziale va ricordato che il ricorso sarebbe comunque stato
respinto, ritenuto che:
postula all'UE di Lugano l'annullamento dell'esecuzione n. __________, sostenendo
che l'esecuzione è perenta perché "non è stata continuata";
-
la
disciplina dell'istituto dell'annullamento dell'esecuzione per intervenuta
estinzione del debito con i relativi interessi e le spese è retta dagli art. 85
e 85a LEF, e non solo dall'art. 85a LEF come erroneamente indicato dall'UE di
Lugano con atto 10 ottobre 1997;
-
in
siffatta evenienza l'estinzione dell'esecuzione avrebbe determinato
l'apposizione della lettera E nel registro delle esecuzioni in corrispondenza
della procedura topica, atteso che in tale registro vanno iscritte tutte le
esecuzioni di qualunque specie, con l'indicazione del loro evolvere cronologico
e con l'iscrizione del loro risultato per mezzo di iniziali e che la lettera E
significa estinzione dell'esecuzione (art. 10 del Regolamento sui formulari e i
registri da impiegare in tema d'esecuzione e di fallimento e sulla contabilità,
del 5 giugno 1996 [Rform, in: RS 281.31]);
-
è
qui opportuno ricordare a futura memoria che - benché gli uffici d'esecuzione
non possano dare notizia a terzi di procedimenti esecutivi che rientrano nella
previsione legislativa ex art. 8a cpv.3 LEF e avuto riguardo ai limiti
temporali dell'art. 8a cpv.4 LEF - le iscrizioni nel registro delle esecuzioni
non possono essere tolte nella loro interezza ("einfach vernichtet",
cfr. Kurt Amonn / Dominik Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
- ed., Berna 1997, §4 n.24, p.18) ma vanno completate con le note indicazioni
letterali e i giustificativi corrispondenti devono essere conservati secondo le
modalità previste dal Regolamento sulla conservazione dei documenti relativi
alle esecuzioni ed ai fallimenti, del 5 giugno 1996 (RCDoc, in: RS 281.33);
-
resta
esclusa ogni ipotesi di radiazione dell'esecuzione dal registro delle
esecuzioni, la nullità o l'annullamento avendo quale effetto diretto solo che
non si potrà comunicare a terzi l'informazione sull'esecuzione nulla o
annullata (DTF 115 III 26 cons.1; Jaeger / Walder / Kull / Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I (Art. 1-158), 4. ed., Zurigo 1997,
n.8 ad art. 22 LEF, p.105);
-
non
si sarebbe pertanto potuto accedere all'annullamento dell'esecuzione n.
__________ così come richiesto dalla ricorrente (recte: all'apposizione delle
lettera E a valere quale estinzione dell'esecuzione, con la conseguenza che
l'organo d'esecuzione non può più dare notizia a terzi della procedura estinta
[art. 8a cpv.3], salvo l'eccezione prevista all'art. 8 cpv.4 secondo periodo
LEF);
che
non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 8a e 85a LEF,
PRONUNCIA
-
Il
ricorso 17 dicembre 1997 di __________, è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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