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15.1997.234 ΓÇó Restitution of time limit granted for late opposition
15.1997.234Outro Tribunal18 de dez. de 1997Granted
The Ticino debt enforcement supervisory chamber granted the debtor’s request for restitution of the deadline for filing opposition to a debt collection order. After the creditor was warned that silence would count as acceptance of the late opposition, it did not respond; the court therefore treated this silence as tacit acceptance and ordered the opposition entered in the enforcement register. No costs or indemnities were awarded.
Art. 33 cpv. 3 e 4 LEF; opposizione tardiva e restituzione del termine; la parte interessata può rinunciare a far valere l’inosservanza del termine quando esso è istituito nel suo esclusivo interesse. Se la parte precettante, debitamente avvertita che il silenzio vale quale assenso, non si determina, il silenzio è qualificato come ammissione tacita dell’opposizione tardiva, con conseguente accoglimento della domanda di restituzione. Nessuna tassa né indennità sono dovute quando il risultato deriva da tale acquiescenza tacita (consid. in diritto).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.234
Data decisione, Autorità: 18.12.1997, CEF
Incarto n. 15.97.00234
Lugano 18 dicembre 1997 /FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretaria:
Baur Martinelli
statuendo sull'istanza 31 ottobre 1997 di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF presentata da
nell'esecuzione n. __________dell'UE di Lugano promossa contro l'istante da
richiamata l'ordinanza presidenziale 7 novembre 1997;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che __________ procede contro __________ con PE n. __________ dell'UE di Lugano;
che con atto dato alla posta il 13 e pervenuto all'organo d'esecuzione il 17 ottobre 1997 __________ ha interposto opposizione all'UE di Lugano;
che il 17 ottobre 1997 l'UE di Lugano ha reso noto all'escussa che l'opposizione risultava tardiva;
che il 23 ottobre 1997 l'UE di Lugano ha rinviato l'escussa a far capo, se del caso, all'istituto della restituzione del termine ex art. 33 cpv.4 LEF;
che con domanda 31 ottobre 1997 di restituzione del termine __________ ha chiesto all'Autorità cantonale di vigilanza di ammettere l'opposizione al PE n__________, con riferimento anche ai motivi dell'istanza 21 ottobre 1997 erroneamente formulata alla Pretura del Distretto di Lugano;
che con ordinanza presidenziale 7 novembre 1997 è stato fissato alla parte precettante un termine ex art. 33 cpv.3 LEF per dichiarare se ammette l'opposizione tardiva dell'escusso;
che l'art. 33 cpv.3 LEF consente alla parte interessata nel procedimento di rinunciare ad avvalersi dell'inosservanza di un termine, se questo è stato istituito nel suo esclusivo interesse;
che la parte precettante è stata resa attenta che il suo silenzio varrà quale tacita ammissione dell'opposizione (cfr. dispositivo n.2 dell'ordinanza presidenziale 7 novembre 1997);
che __________ non si è determinato;
che siffatto silenzio va qui ritenuto quale tacita ammissione dell'opposizione, così come alla nota comminatoria (cfr. anche l'art. 19 cpv.4 LPR);
che l'istanza di restituzione dei termini deve di conseguenza essere accolta;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 33 cpv.3 e 4 e 74 cpv.1 LEF,
PRONUNCIA
1.1. Di conseguenza è ammessa l'opposizione interposta il 13/17 ottobre 1997 da __________, al PE n. __________ dell'UE di Lugano.
1.2. L'UE di Lugano procederà all'iscrizione dell'opposizione nel registro delle esecuzioni.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione a: __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
quale autorità cantonale di vigilanza
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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