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Numero d'incarto:
15.1997.232
Data decisione, Autorità:
27.02.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00232
Lugano
27 febbraio 1998
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 15 dicembre 1997 di
__________ patr. da: Studio legale __________
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e meglio contro la notifica del PE nell’esecuzione n.
__________ promossa contro la ricorrente da
__________;
viste le osservazioni: - 27 dicembre 1997 di
- 31 dicembre 1997 di
__________ - 5 gennaio 1998 dell’UEF di Bellinzona;
preso
atto che ordinanza presidenziale 17 dicembre 1997 al ricorso è stato concesso
effetto sospensivo;
ritenuto
in fatto
A. Su
istanza di __________ il 6 novembre 1997 l’UEF di Bellinzona ha emesso il PE n.
__________ indicando quale debitrice “__________ ”.
Sulla
copia del PE destinato al creditore, prodotta dall’UEF di Bellinzona, è stato
annotato che la consegna è avvenuta il 7 novembre 1997, che il PE è stata
notificato a “, moglie” e che non è stata interposta opposizione. Il
5 dicembre 1997 l’UEF ha emesso la comminatoria di fallimento, sulla quale è
indicata quale debitrice “ o, __________, __________ ”.
B. Contro
la predetta comminatoria di fallimento si è aggravata la __________ sostenendo
di non essere mai entrata in possesso di una copia del PE in esame, malgrado
l’abbia chiesto all’UEF di Bellinzona. Il 27 ottobre 1997 a __________ è
subentrato, quale amministratore unico, __________. Questi ha subito chiesto
all’ex amministratore la consegna di tutta la contabilità e della documentazione
relativa alla società. Tale richiesta non è stata interamente soddisfatta. Il
nuovo amministratore è infatti venuto a conoscenza dell’esistenza di un PE solo
il 27 novembre 1997, senza però conoscerne il contenuto. La __________ ha poi
rilevato che con istanza 12 dicembre 1997 ha chiesto la restituzione del
termine ex art. 33 cpv. 4 LEF per poter interporre opposizione, inoltrando
contemporaneamente opposizione contro il PE in esame.
C. Delle
osservazioni di __________, __________ e dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del
caso, in seguito.
Considerato
in diritto:
a) Ex
art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF se l’esecuzione è diretta contro una persona giuridica
o contro una società, la notificazione si fa al rappresentante delle medesime e
cioè per una società anonima a qualunque membro dell’amministrazione o della
direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore. Contro la notifica di
un atto esecutivo avvenuta non nella forma prevista dalla legge oppure ad una
persona non legittimata, il debitore può presentare ricorso all’Autorità di
vigilanza e pretenderne l’annullamento. Una notificazione è nulla solo quando
manca la notificazione al debitore così come l’attestazione dell’avvenuta
notifica oppure quando, in seguito ad altra notificazione errata, l’atto non è
giunto nelle mani dell’escusso (DTF 110 III 9, Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, Berna 1997, § 12 n. 27-28 p. 93).
b) L’iscrizione
nel Registro di commercio ha, in relazione alla nomina di membri del consiglio
di amministrazione, solo effetto declaratorio. Con l’iscrizione vengono resi
noti fatti e rapporti giuridici già esistenti, indipendentemente
dall’iscrizione. Essa vale come attestazione e non ha alcun effetto
costitutivo. Dal punto di vista materiale non cambia pertanto nulla (Meier-Hayoz/Forstmoser,
Grundriss des schweizerischen Gesellschaftsrechts, Berna 1993, § 5 n. 48 p.
111; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, §
16 n. 50 p. 160).
c) Il
PE n. __________ recante l’indicazione “__________ ” è stato emesso il 6
novembre 1997 e notificato il 7 novembre 1997 a __________. Dall’estratto del
Registro di commercio prodotto dalla ricorrente risulta tuttavia che il 27
ottobre 1997 quale amministratore unico della __________ è stato iscritto
. L’indicazione “ ” che appare sul PE in oggetto, e la
conseguente notificazione, è pertanto errata, atteso che amministratore unico
della società il giorno dell’emissione del PE e della sua notifica era a tutti
gli effetti __________. La notificazione del PE n. __________ andrebbe quindi
annullata. Ritenuto tuttavia che il 13 dicembre 1997 l’UEF di Bellinzona ha già
proceduto ad emettere un nuovo PE n. __________ a carico della __________,
indicando quale amministratore unico __________, si impone l’annullamento di
tutta la procedura esecutiva n. __________. L’UEF di Bellinzona procederà
pertanto all’apposizione della lettera E a valere quale estinzione
dell’esecuzione, con la conseguenza che l’organo di esecuzione non può più dare
notizia a terzi della procedura estinta (art. 8a cpv. 3 LEF), salvo l’eccezione
prevista all’art. 8a cpv. 4 secondo periodo LEF.
- Il
ricorso 15 dicembre 1997 della __________ va quindi accolto.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
17 e 65 cpv. 1 n. 2 LEF
pronuncia
- Il
ricorso 15 dicembre 1997 __________, è accolto.
1.1. Di
conseguenza è annullata l’esecuzione n. __________ del 6 novembre 1997 dell’UEF
di Bellinzona che procederà all’apposizione della lettera E nel senso dei considerandi.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione: -
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di
vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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