New enforcement continuation barred after substituted certificate of loss

15.1997.224Outro Tribunal12 de dez. de 1997Dismissed

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Resumo

A creditor complained against the Lugano Enforcement Office, which refused to continue an enforcement because the filed certificate of loss replaced an earlier one in the same enforcement. The supervisory court held that under Art. 149(3) LP continuation without a new payment order is possible only within six months after receipt of a certificate of loss, but not for a third attempt in the same enforcement. The complaint was dismissed, with no costs or indemnities.

Regest

Art. 149 cpv. 3 LEF; continuation of enforcement after a certificate of loss; if the certificate submitted in support of the continuation replaces an earlier certificate issued in the same enforcement, the creditor may not continue the same proceeding anew. The six-month simplification of Art. 149 cpv. 3 LEF presupposes a valid prior certificate of loss and does not authorize repeated continuation attempts within the same enforcement; after the third attempt, a new enforcement must be initiated with a new payment order (consid. 1).

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1997.224

Data decisione, Autorità: 12.12.1997, CEF

Incarto n. 15.97.00224

Lugano 12 dicembre 1997 /B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 9 dicembre 1997 di


contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro il rifiuto 28 novembre 1997

di proseguire l’esecuzione n__________ promossa dalla ricorrente contro


viste le osservazioni 10 dicembre 1997 dell’UE di Lugano;

ritenuto

in fatto

A. Con domanda 27 novembre 1997 __________ ha chiesto all’UE di Lugano, producendo un attestato di carenza di beni 18 novembre 1997 per l’importo di Fr. 2’141.25 emesso nell’esecuzione n. __________, di proseguire l’esecuzione.

B. Con provvedimento 28 novembre 1997 l’UE di Lugano ha comunicato alla ricorrente di non poter dar seguito alla sua domanda, poiché l’attestato di carenza di beni prodotto sostituisce il precedente ed il creditore non può proseguire l’esecuzione senza un nuovo precetto esecutivo.

C. Contro siffatto provvedimento si è aggravata __________ sostenendo che entro sei mesi dal ricevimento dell’, il creditore può proseguire l’esecuzione senza che venga emesso un nuovo precetto. Anche se l’ ne sostituisce uno precedente, non è necessaria una nuova esecuzione.

D. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

in diritto

a) Ex art. 149 cpv. 3 LEF entro sei mesi dal ricevimento di un attestato di carenza di beni, il creditore può proseguire l’esecuzione senza il bisogno di una nuova esecuzione. Il creditore deve in tal caso presentare solo la domanda di proseguimento. Tuttavia se la nuova esecuzione porta di nuovo all’emissione di un __________, al terzo tentativo occorre iniziare di nuovo la procedura con la domanda di emissione di un nuovo PE (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 31 n. 19).

b) Dall’__________ 18 novembre 1997 si evince che esso sostituisce uno emesso in precedenza nella stessa esecuzione, per cui, come indicato sull’__________, la creditrice non poteva chiedere il proseguimento dell’esecuzione, la domanda di proseguimento in esame costituendo il terzo tentativo di procedere contro il debitore nella stessa esecuzione. L’UE di Lugano ha pertanto correttamente rifiutato di proseguire l’esecuzione, la ricorrente dovendone iniziare una nuova, con la domanda di emissione di un nuovo PE.

  1. Il ricorso 9 dicembre 1997 di ____________________ è respinto.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 17 LEF

pronuncia

  1. Il ricorso 9 dicembre 1997 di __________, è respinto.

  2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  4. Intimazione: -


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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