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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1997.201
Data decisione, Autorità:
17.04.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00201
Lugano
17 aprile 1998/FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 10 novembre 1997 di
contro
l’operato
dell’UEF di Vallemaggia e meglio
contro la decisione formale 7 novembre 1997 nell'esecuzione n. __________
promossa da
rappr.
da __________
nei
confronti del ricorrente;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. __________ procede
nei confronti di __________ per l’incasso di fr. 6752.60.--.
B. Il
10 luglio 1997 veniva eseguito il pignoramento della part. __________ RFD di
__________ di proprietà dell’escusso. Contro tale atto il debitore ha formulato
opposizione.
C. Con
decisione formale 7 novembre 1997 l’UEF di Vallemaggia comunicava a __________
che :
“ il
reclamo contro l’atto di pignoramento è ammesso unicamente per i seguenti
motivi:
-
quando
il pignoramento ha colpito oggetti impignorabili secondo la legge;
-
quando
il pignoramento di salario non è giustificato oppure è esagerato quanto
all’importo.
Di
conseguenza la sua opposizione all’atto citato a margine, è respinta. “
D. Contro
tale decisione si è aggravato l’escusso con ricorso 10 novembre 1997
asseverando che :
“ l’ufficio
di esecuzione e fallimenti mi da la possibilità di ricorso all’Autorità di
vigilanza ai sensi dell’art. 17 LEF. “
Considerando
in diritto: 1. Per l’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR l’atto di ricorso
deve indicare, almeno con una motivazione sommaria, le norme di diritto
federale e/o cantonale violate e in che consiste la violazione (cfr. Flavio Cometta,
Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e
fallimento in RDAT I - 1996, p.287). Benché non si possa essere troppo esigenti
sulla motivazione, questa deve comunque riferirsi all’oggetto della decisione e
alla ratio decidendi. Un termine perentorio ex art. 7 cpv. 5 LPR per completare
un atto insufficientemente motivato nel senso dell’art. 7 cpv. 3 lett. B LPR
può essere fissato solo se la motivazione sia poco chiara, ossia suscettibile
di più interpretazioni, ma non può servire a completare una motivazione il cui
contenuto è insufficiente (cfr. Flavio Cometta, op. cit., p. 287).
Scopo
della completazione, ammessa per diritto processuale cantonale, può solo essere
la precisazione di quanto espresso in termini confusi ed equivoci ma non
l’inserimento di una nuova motivazione, avuto riguardo alla natura perentoria
dei termini di ricorso fissati dal diritto federale (cfr. Flavio Cometta, op.
cit., p. 287).
-
Nel
caso di specie __________ si aggrava contro la decisione 7 novembre 1997 dell’UEF
di Vallemaggia mediante atto di ricorso 10 novembre 1997. L’unica motivazione
contenuta nel gravame è il riferimento all’art. 17 LEF, senza però alcuna
indicazione sulle norme violate, ne tantomeno la natura di tale violazione.
Malgrado in data 20 novembre 1997 l’UEF di Vallemaggia abbia assegnato al
ricorrente giusta l’art. 7 cpv. 5 LPR un termine perentorio di dieci giorni per
motivare il ricorso e produrre 5 copie dell’atto, l’escusso si è limitato ad
inviare le copie mancanti del ricorso. Quindi il ricorso 10 novembre 1997 non
adempie i requisiti sanciti dall’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR difettando di
motivazione relativa alle presunte violazioni di norme di diritto federale e/o
cantonale compiute dall’UEF di Vallemaggia, nonché il carattere di tali
violazioni.
-
Ne
consegue l’irricevibilità del ricorso.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 17 LEF, 7 LPR
pronuncia: 1. Il ricorso 10 novembre 1997 di __________, è
irricevibile.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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