Seizure of pledged note owned by third party annulled

15.1997.199Outro Tribunal8 de abr. de 1998Granted

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Resumo

A supervisory complaint in debt enforcement concerned a complementary seizure of a CHF 200,000 bearer mortgage note. The office had informed the alleged third-party possessor and set a time limit under Art. 107 LEF after the creditor contested ownership. The chamber held that the note was in the possession of a third party and, absent contrary evidence, was presumed to belong to that person under Art. 930 CC. As it was therefore not the debtor's asset, it could not be seized. The complaint was upheld, the notice and the complementary seizure were annulled, and no costs or indemnity were ordered.

Regest

Art. 91 LEF; Art. 930 CC; seizure of a bearer mortgage note allegedly held by a third party: possession of the instrument by a third person creates a presumption of ownership; absent contrary evidence, the enforcement office may not treat the note as the debtor’s asset and seize it. If the asset is not shown to belong to the debtor, the procedural debate over ownership-claim deadlines under Arts. 107–108 LEF becomes moot. The supervisory authority does not examine alleged falsity of the parties’ statements beyond the enforcement record; such issues are reserved to the criminal courts (consid. 1–2).

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AIUTO RICERCA

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Numero d'incarto: 15.1997.199

Data decisione, Autorità: 08.04.1998, CEF

Incarto n. 15.97.00199

Lugano 8 aprile 1998/FP/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 6 novembre 1997 di


rappr. dall'avv. __________

contro

l’operato dell’UEF di Bellinzona e meglio contro l'avviso e assegnazione di termine

nell'esecuzione n. __________ promossa da


patr. dall'avv. __________

nei confronti di


patr. dall'avv. __________

richiamata l’ordinanza vicepresidenziale 14 novembre 1997, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;

viste le osservazioni

  • 28 novembre 1997 di __________

  • 6 dicembre 1997 dell’UEF di Bellinzona

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. In data 13 luglio 1995 veniva notificato ad __________ il precetto esecutivo n. __________ UEF di Bellinzona con il quale __________ chiedeva il pagamento dell’importo di fr. 300’000.-- più interessi al 5% dal 1° dicembre 1990.

B. Con sentenza 20 ottobre 1995 la Pretura di Bellinzona ha rigettato in via provvisoria l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ limitatamente all’importo di fr. 220’000.--. Con petizione 27 ottobre 1995 __________ ha chiesto il disconoscimento del debito. La creditrice ha chiesto il 21 dicembre 1995 il pignoramento provvisorio.

C. Il 29 febbraio 1996 l’UEF di Bellinzona procedeva al pignoramento provvisorio dell’immobile part.__________ RFD di __________ intestato al debitore. Su richiesta della creditrice l’Ufficio ha eseguito il pignoramento complementare del salario dell’escusso per l’importo di fr. 1’100.-- mensili a far tempo dall’ottobre 1997.

D. Il 16 ottobre l’Ufficio procedeva al pignoramento complementare della cartella ipotecario di fr. 200’000.-- gravante in V rango l’immobile part. __________ RFD di __________. Sul verbale di pignoramento veniva precisato che:

  • La CI è in possesso del signor __________, fratello del signor __________.

  • La CI è rivendicata dal signor __________, fratello del signor __________.

E. In data 4 novembre 1997 l’UEF comunicava a __________ che la creditrice __________, con dichiarazione scritta del 30 ottobre 1997, ha contestato la rivendicazione di proprietà della cartella ipotecaria oggetto del pignoramento. L’Ufficio assegnava pertanto al rivendicante __________ un termine di 20 giorni per promuovere l’azione ai sensi dell’art. 107 LEF.

F. Con ricorso 6 novembre 1997 __________ chiede che la decisione 4 novembre 1997 dell’UEF di Bellinzona ed il relativo assegno di termine vengano annullati, rilevando che, quando il bene oggetto del pignoramento è in possesso di un terzo, occorrerebbe assegnare subito al creditore e al debitore il termine per promuovere l’azione di contestazione. Ne seguirebbe che la decisione querelata andrebbe annullata e gli atti dovrebbero essere retrocessi all’UEF affinché proceda nel senso indicato dall’art. 108 LEF.

G. Con osservazioni 28 novembre 1997 __________ ha chiesto che il ricorso venga respinto, in quanto l’UEF avrebbe agito correttamente ritenendo l’escusso unico detentore della cartella ipotecaria pignorata e fissando al terzo, fratello dell’escusso il termine per promuovere l’azione ex art. 107 LEF. Infatti non sarebbe emerso alcun elemento che provi la cessione della suddetta cartella ipotecarie a terze persone. La creditrice chiede inoltre che la cartella ipotecaria pignorata venga presa in custodia dall’UEF per evitarne la cessione a terzi.

H. Delle osservazioni dell’UEF di Bellinzona si dirà, se necessario, in seguito.

Considerando

in diritto

  1. Giusta l’art. 91 cpv. 1 LEF il debitore è tenuto sotto minaccia di pena a indicare, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i crediti e i diritti verso terzi

L’ufficio di esecuzione ricorda esplicitamente agli interessati i loro obblighi come pure le coseguenze penali dell’inosservanza (art. 91 cpv. 6 LEF).

Il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore che ha nascosto oggetti del suo patrimonio in un’esecuzione in via di pignoramento (art. 190 cpv. 1 cifra 1; Jäger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, Zurigo 1997, n.23 ad art.91). Giusta l’art. 930 cpv. 1 CC il possessore di una cosa mobile ne è presunto proprietario.

  1. Nel caso di specie possessore della cartella ipotecaria oggetto del pignoramento e quindi presunto proprietario in assenza di elemento di segno contrario risulta essere, sulla base delle dichiarazioni dell’escusso , nonchè di quelle del legale del ricorrente, __________. Alla luce di tali risultanze la cartella ipotecaria al portatore di fr. 200’000.-- non può essere pignorata, in quanto non di proprietà dell’escusso.

Se la creditrice ritiene contrarie al vero le dichiarazioni dell’escusso e del ricorrente, potrà trovare eventuale tutela nelle appropriate sedi penali, alle quali d’altronde rinvia l’art. 91LEF, sfuggendo tale questione al potere di cognizione di questa Camera.

  1. Ne consegue l’accoglimento del ricorso, anche se per altri motivi.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 17, 91 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 6 novembre 1997 di __________, è accolto.

1.1. Di conseguenza è annullato l’avviso e assegnazione di termine 4 novembre 1997 dell’UEF di Bellinzona.

1.2. E’ annullato nell’esecuzione n.__________ il pignoramento complementare 16 ottobre 1997 della cartella ipotecaria di fr. 200’000.-in V grado gravante il mappale n. __________ RFD di __________.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla amera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione a:


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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