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Numero d'incarto:
15.1997.192
Data decisione, Autorità:
10.07.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00192
Lugano
10 luglio 1998
/FP/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 3 novembre 1997 di
(patr. dall’avv__________)
contro
l’operato
dell’UE di Lugano e meglio contro la decisione 30 ottobre 1997 nell’esecu-zione
n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
(patr. dall’
avv. __________)
procedura
riguardante anche
(patr. dall’
avv. __________)
richiamata
l’ordinanza presidenziale 4 novembre 1997, con la quale al ricorso è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste le
osservazioni
– 17 novembre
1997 della società __________
– 17 novembre
1997 dell’__________
– 18 novembre
1997 dell’UE di Lugano
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Sul
FUC n. __________ l’UE di Lugano pubblicava l’avviso d’incanto unico della
part. n. __________ RFP di __________ di proprietà di __________, fissando al 2
ottobre 1997 il termine per l’insinuazione dei crediti e degli oneri e al 1°
dicembre 1997 la data dell’incanto.
B. Creditore
procedente nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n.
__________ UE Lugano, risulta essere la società __________ artigiano al beneficio
di un’ipoteca legale degli artigiani ex art. 837 CC iscritta a RF in via
definitiva. L’__________ veniva iscritta nell’elenco oneri quale creditrice
ipotecaria garantita da due pegni immobiliari di nominali fr. 600’000.-- in II
rango e di fr. 3’800’000.-- in III rango. L’elenco oneri veniva depositato il
10 ottobre 1997.
C. L’elenco
oneri veniva contestato il 14 ottobre 1997 __________, limitatamente al credito
insinuato da __________. A seguito di tale contestazione il 30 ottobre 1997 l’UE
di Lugano assegnava a __________ il termine per promuovere l’azione volta a
contestare la pretesa di __________ iscritta nell’elenco oneri.
D. Con
ricorso 3 novembre 1997 __________ si aggrava contro tale assegno di termine,
chiedendone l’annullamento. Il ricorrente sostiene che non essendosi __________
espressa in merito alla contestazione dell’elenco oneri, la stessa sarebbe da ritenere
ammessa, e quindi la decisione impugnata sarebbe contraria all’art. 107 cpv. 4
LEF. Ma anche se l’UE avesse sinora omesso di notificare a UBS la contestazione
14 ottobre 1997 formulata dal ricorrente, l’assegnazione del termine per promuovere
l’azione in contestazione dell’elenco oneri nei confronti di __________ sarebbe
prematura ed andrebbe quindi annullata, mancando il passo procedurale previsto dall’art.
107 cpv. 2 LEF, ossia l’assegnazione del termine di 10 giorni alla Banca per dichiarare
se e in quale misura intende contestare la posizione assunta dal proprietario
del fondo.
Con
assegnazione di termine 30 ottobre 1997 l’UE di Lugano imporrebbe a __________
d’invocare verso __________ un’azione di contestazione dell’elenco oneri avente
il medesimo oggetto della causa di disconoscimento di debito e dell’azione
creditoria pendenti presso al sezione 2 della Pretura di Lugano. Di conseguenza
il termine assegnato al ricorrente violerebbe l’art. 37 cpv. 2 e 3 RFF e l’art.
141 cpv. 1 LEF.
E. Con
osservazioni 17 novembre 1997 la __________ chiede la reiezione del gravame
asseverando che l’interpreta-zione data dal ricorrente all’art. 37 RFF, oltre
ad essere in netto contrasto con il senso di tale norma, non permetterebbe di
giungere alle conclusioni postulate nell’atto ricorsuale.
F. Nelle
sue osservazioni 17 novembre 1997 __________ ribadisce la correttezza
dell’operato dell’UE, sostenendo che non esiste alcuna base legale che permetta
di differire o di non assegnare il termine di cui all’art. 39 cpv. 1 RFF e art.
107 cpv. 5 LEF. Chiede quindi che il ricorso venga respinto.
G. Delle
osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Secondo
l’art. 140 cpv. 1 LEF, prima dell’incanto l’ufficiale constata in base alle insinuazioni
presentate dagli aventi diritto e dall’estratto del registro fondiario, gli
oneri gravanti il fondo (servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari, diritti
personali annotati).
Se
una causa concernente un aggravio iscritto nell’elenco oneri è già pendente in
una esecuzione anteriore, l’ufficio ne farà menzione nell’elenco, indicando le
parti in causa e le loro conclusioni. L’esito della causa sarà decisivo anche
per l’elenco degli oneri della nuova esecuzione (cfr. Art. 37 cpv. 3 RFF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, Zurigo 1997, n. 18 ad art. 140 LEF).
Se
un diritto iscritto nell’elenco degli oneri è contestato l’incanto deve essere
differito sino a decisione sulla lite, sempreché si possa ammettere che questa
influirebbe sul prezzo di aggiudicazione o che procedendo all’incanto si
pregiudicherebbero altri interessi legittimi (cfr. Art. 141 cpv. 1 LEF).
- La
causa di contestazione dell’elenco oneri produce i suoi effetti limitatamente
all’esecuzione per la quale è stato depositato l’elenco oneri contestato. Se
l’esecuzione è conclusa o ritirata l’elenco oneri perde ogni effetto (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs
- und Konkursrechts, Berna 1997, § 28 n. 40, p. 238).Infatti, anche se le
motivazioni che stanno alla base dell’azione di contestazione sono di diritto
materiale, essa persegue unicamente scopi di diritto esecutivo, che si
riflettono sull’esecuzione in vigore (Amonn/Gasser,
op. cit., § 24 n.49, p. 194).
-
Nel
caso di specie l’escusso qui ricorrente contesta la pretesa di __________ iscritta
ad elenco oneri della part. __________ RFP di __________ per l’importo complessivo
di fr. 6’374’622.25 e garantita da mutuo ipotecario in II rango di nominali fr.
600’000.-- e dalla cartella ipotecaria in III rango di fr. 3’800’000.--.
Orbene, come si evince dalla documentazione prodotta (cfr. doc. da G a P) tale
credito risulta essere oggetto, nell’ambito delle esecuzioni n.__________ e n.
__________ UE Lugano, della causa di cui all’inc. __________ pendente presso la
Pretura di Lugano, sezione 2. Con il termine “causa”, nel senso dell’art. 37
cpv. 3 RFF, deve essere intesa non un’azione di contestazione dell’elenco
oneri, la quale avrebbe effetto unicamente sull’esecuzione in corso bensì una
causa concernente un aggravio iscritto nell’elenco degli oneri. Di conseguenza
non è necessario assegnare alcun termine per contestare l’elenco oneri, essendo
la pretesa contestata già oggetto di una causa pendente presso la Pretura di
Lugano, sezione 2. Pertanto la decisione 30 ottobre 1997 dell’UE di Lugano e il
susseguente assegno di termine a __________ per promuovere l’azione volta a
contestare la pretesa di __________ iscritta ad elenco oneri, devono essere annullati.
-
L’esito
della causa tra __________ e __________ è sicuramente in grado d’influenzare il
prezzo di aggiudicazione dell’immobile. Infatti nell’ipotesi in cui la pretesa
di __________ venisse a cadere a seguito dell’esito della causa incoata dal ricorrente,
l’aggiudica-zione dell’immobile avverrebbe ad un prezzo inferiore, essendo il
credito di __________ poziore a quello della __________, creditore procedente
(cfr. art. 126 cpv. 1 LEF, applicabile anche alla procedura in via di
realizzazione del pegno in virtù dell’art. 156 LEF). S’impone quindi,
conformemente all’art. 141 cpv. 1 LEF, il differimento dell’incanto sino a
decisione sulla lite.
-
Ne
consegue l’accoglimento del ricorso.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art.
17, 126 cpv. 1,140,141 cpv. 1 LEF, 37 RFF
pronuncia: 1. Il
ricorso 3 novembre 1997 di __________, è accolto.
1.1. Di
conseguenza la decisione 30 ottobre 1997 dell’UE di Lugano, e l’assegnazione di
termine a __________, per promuovere l’azione volta a contestare la pretesa di
__________ iscritta ad elenco oneri della part. __________ RFP di __________,
emesse nell’esecuzione n. __________, sono annullate.
-
L’incanto
della part. __________ RFP di __________ viene differito sino alla conclusione
della causa tra __________ e __________ di cui all’inc. N.__________ pendente
presso la Pretura di Lugano, sezione 2.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
–
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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