Reactivation of execution after bankruptcy suspension; change to debt enforcement by seizure

15.1997.167Outro Tribunal30 de out. de 1997Granted

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Resumo

The supervisory complaint concerned an execution that had reached the bankruptcy-warning stage before the debtor’s bankruptcy was declared and later suspended for lack of assets. The complainant argued that, under Art. 230 LEF, the proceeding should resume by seizure after suspension. The appellate supervisory court agreed, holding that the pending enforcement could be reactivated and converted to seizure under Art. 38(2) LEF, with the seizure notice to be issued. It also held that the debtor retained the possibility of late objection against the new assignee creditor, if statutory requirements were met. No costs or indemnities were ordered.

Regest

Art. 230 cpv. 3 e 4 LEF; art. 38 cpv. 2 LEF; riattivazione dell’esecuzione dopo la sospensione del fallimento per mancanza di attivi e mutazione della specie d’esecuzione. Dopo la sospensione della liquidazione del fallimento per mancanza di attivi, le esecuzioni promosse prima della dichiarazione di fallimento riprendono il loro corso e il debitore può essere escusso anche in via di pignoramento. Per economia procedurale, la riattivazione deve avvenire nello stesso procedimento, con mutamento della specie esecutiva nel momento processuale che consenta ancora la tutela dei diritti dell’escusso; nel caso di cambio di creditore, resta riservato il diritto all’opposizione tardiva ex art. 77 LEF. In materia di spese, vigono le regole speciali degli art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF, nonché dell’art. 20a LEF.

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AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1997.167

Data decisione, Autorità: 30.10.1997, CEF

Incarto n. 15.97.00167

Lugano 30 ottobre 1997/FC/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 22 agosto 1997 di


patr. dall'avv. __________

contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno

nell'esecuzione n. __________ promossa da


contro


interessante anche l'allora amministratore unico


patr. dall'avv. __________

in materia di riattivazione dell'esecuzione ex art. 230 cpv.4 LEF, con contestuale mutazione della specie d'esecuzione (art. 38 cpv.2 LEF);

viste le osservazioni 5 settembre 1997 di __________ e 23 settembre 1997 dell'UEF di Locarno;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO

che l'esecuzione in via di fallimento n. __________, promossa da __________ contro __________ per fr. 210'571.70 oltre accessori, era già giunta allo stadio della comminatoria di fallimento, emessa il 20 novembre 1996, quando il 4 giugno 1997 è stato dichiarato dal Pretore di Locarno-Città il fallimento di __________;

che il 4 luglio 1997 il Pretore di Locarno-Città ha decretato la sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivo;

che il 31 dicembre 1996 __________ aveva ceduto a __________ il credito contro __________;

che il 5 agosto 1997 __________ ha chiesto all'UEF di Locarno l'emissione a suo favore di un attestato di carenza di beni a seguito di pignoramento;

che con provvedimento 12 agosto 1997 l'UEF di Locarno ha escluso che l'esecuzione, già giunta allo stadio della comminatoria di fallimento, possa proseguire in via di pignoramento, ritenuto che nulla osta alla sua prosecuzione ancora in via di fallimento;

che con tempestivo ricorso 22 agosto 1997 __________ è dell'avviso che l'art. 230 cpv.3 e 4 LEF consenta la mutazione della specie d'esecuzione nell'ipotesi che, dopo la comminatoria di fallimento, sia stata pronunciata dapprima la decozione della società anonima e successivamente la sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi ex art. 230 LEF;

che il ricorrente postula la continuazione dell'esecuzione n. __________ in via di pignoramento, protestate spese e ripetibili;

che durante i due anni dopo la sospensione della liquidazione del fallimento per mancanza di attivi, il debitore può essere escusso anche in via di pignoramento (art. 230 cpv.3 LEF), ritenuto che le esecuzioni promosse prima della dichiarazione di fallimento riprendono il loro corso (art. 230 cpv.4 primo periodo LEF) e che il tempo trascorso tra la dichiarazione di fallimento e la sospensione non si computa nei termini previsti (art. 230 cpv.4 secondo periodo LEF);

che ratio di siffatta normativa è di evitare la reiterazione di procedure fallimentari votate all'insuccesso;

che ragioni di economia procedurale impongono la riattivazione dell'esecuzione ex art. 230 cpv.4 LEF, con contestuale mutazione della specie d'esecuzione da quella in via di fallimento all'esecuzione in via di pignoramento (art. 38 cpv.2 LEF), a partire dallo stadio procedurale che consenta ancora all'escusso la tutela dei suoi diritti esecutivi;

che nel caso di specie l'esecuzione va proseguita in via di pignoramento con l'emissione ad opera dell'UEF di Locarno dell'avviso di pignoramento;

che l'intervenuto cambiamento del creditore in corso d'esecuzione - da ____________________ a __________ - riapre ovviamente alla debitrice il diritto all'opposizione tardiva ex art. 77 LEF, ove se ne realizzino i presupposti;

che il ricorso di __________ deve pertanto essere accolto nei limiti espressi nei considerandi;

che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF), benché espressamente rivendicate, poiché così stabilito dal legislatore federale (cfr. anche art. 20a cpv.1 primo periodo LEF) e non ricorrendo i presupposti dell'art. 20a cpv.1 secondo periodo LEF);

richiamati gli art. 38 cpv.2, 77 e 230 cpv.3 e 4 LEF,

PRONUNCIA

  1. Il ricorso di __________, è accolto.

1.1. Di conseguenza è fatto ordine all'UEF di Locarno di riattivare l'esecuzione n. __________ in via di pignoramento, con l'emissione dell'avviso di pignoramento contro __________.

1.2. Resta riservato all'escussa il diritto all'opposizione tardiva nei confronti del nuovo creditore __________

  1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  2. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

  3. Intimazione: __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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