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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1997.14
Data decisione, Autorità:
06.02.1997, CEF
Incarto n.
15.97.00014
Lugano
6 febbraio 1997/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla domanda di revisione 24 gennaio 1997
alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello presentata da
patr.
dall'avv. __________
contro
la sentenza 1° ottobre 1996 della Camera di esecuzione e fallimenti quale
Autorità di vigilanza nell’inc. 15.96.104 su reclamo 14 giugno 1996 di
in materia di pignoramento
nell'esecuzione n. __________ dell'UEF di Locarno contro di lui promossa da
rappr.
dalla __________
ritenuto
in fatto:
A. Con
sentenza 1° ottobre 1996 questa Camera ha respinto il reclamo di __________
contro il pignoramento 11 marzo/6 giugno 1996 di due autovetture, ritenuto che
dal certificato medico 12 giugno 1996 "non risulta che il reclamante sia
invalido e che l'uso di un'autovettura gli sia indispensabile" anche
perché "da __________ vi sono mezzi pubblici che gli permettono di spostarsi".
B. Con
domanda di revisione 24 gennaio 1997 __________ postula la declaratoria di
impignorabilità ex art. 92 cpv.1 n.1 LEF di una delle due autovetture
pignorate, atteso che:
-
in
ordine "pur non essendo esplicitamente previsto dalla LEF, l'istituto
della revisione non è per questo escluso dal diritto federale, anzi va riconosciuto
là dove esistano degli elementi nuovi tali da giustificare un riesame da parte
dell'autorità giudicante (BlSchK 1970 p.49)";
-
nel
merito: "__________ si è ulteriormente sottoposto ad analisi mediche, in
particolare tra la fine di ottobre e inizio novembre 1996, che hanno
evidenziato un preoccupante peggioramento dello stato delle
articolazioni";
-
il
patrocinatore, "interpellato dal qui ricorrente, ha richiesto in data 12
dicembre 1996 al dr. __________, facendo esplicito riferimento allo scopo della
richiesta, di voler confermare lo stato di salute del signor __________ ";
-
dall'attestazione
medica 3 gennaio 1997 del dott. __________ emerge che le affezioni di cui
soffre __________ determinano "una deambulazione molto rallentata,
insicura e dolorosa" e di conseguenza "si rende indispensabile l'uso
dell'autovettura per evitare le sofferenze del paziente, siccome ogni
spostamento a piedi crea la riacutizzazione dei dolori e il peggioramento delle
condizioni generali degli arti inferiori";
-
il
dott. __________ ha indicato che le sue "affermazioni sono basate sull'approfondita
visita del 6 novembre 1996 e sugli accertamenti radiografici eseguiti in data
28 ottobre e 6 novembre 1996".
C. Visto
l'esito, si prescinde dalla notifica ex art. 28 cpv.2 LPR alla precettante
della domanda di revisione.
Considerato
in diritto:
-
Il
precettato ignora che l'istituto della revisione è disciplinato dal diritto
cantonale ticinese agli art. 25 a 29 LPR (cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni
sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento,
in: RDAT I-1996, p. 301-303 , n. 6.1, con il solo rilievo terminologico che dal
1° gennaio 1997 "ricorso" sostituisce "reclamo", in
consonanza con il mutato art. 17 LEF).
-
Per
l'art. 28 cpv.1 LPR la domanda di revisione di una sentenza si propone,
all'autorità di vigilanza che ha giudicato, entro dieci giorni dalla
notifica della sentenza, subordinatamente entro dieci giorni dal momento in cui
l'avente diritto ha saputo - o doveva sapere, facendo uso della diligenza
richiesta dalle circostanze - che era dato un motivo di revisione nel senso dell'art.
26 LPR.
La
norma è in linea con il principio di celerità che caratterizza il diritto
esecutivo e impone l'ossequio di un rigido formalismo (sulla necessità di
regole di forma, cfr. Cometta, op. cit., p. 282, n. 3.1.1. lett.a e b) per
evitare attitudini defatigatorie da parte di chi intende solo far perdere
tempo, ritenuto che il rimedio straordinario della revisione deve rimanere
l'eccezione nel sistema procedurale del ricorso ex art. 17 LEF (Cometta, op.
cit., p. 303, n. 6.1.2).
- Nel
caso di specie, il precettato si era riferito nella pregressa procedura di
reclamo (ora: ricorso) al certificato medico del 12 giugno 1996. Ricevuta la
sentenza 1° ottobre 1996, intimata l'8 ottobre 1996, __________ si è
sottoposto il 28 ottobre 1996 e il 6 novembre 1996 "ad accertamenti
radiografici" e ad "approfondita visita" del dott. __________ il
6 novembre 1996 (cfr. nuovo doc. prodotto). Al punto 2 a p.2 della
domanda di revisione emerge che il patrocinatore dell'escusso, interpellato dal
suo mandante, "ha richiesto in data 12 dicembre 1996 al dott.
__________ (...) di voler confermare lo stato di salute del signor __________
".
Il
certificato medico 3 gennaio 1997 è poi stato prodotto con l'istanza 24
gennaio 1997: ne consegue l'irrimediabile tardività della domanda di
revisione, atteso che il preteso mutato stato di salute già doveva essere
sufficientemente noto all'escusso al più tardi nel mese di novembre 1996.
-
L'irricevibilità
della domanda di revisione rende caduca la domanda di concessione dell'effetto
sospensivo.
-
Trattandosi
di decisione in materia di revisione, rimedio straordinario di diritto
cantonale, non va indicato il rimedio di diritto (ordinario) prescritto dall'art.
20a cpv.2 n.4 seconda proposizione LEF; resta ovviamente riservato il ricorso
di diritto pubblico al Tribunale federale, II Corte civile.
-
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF e 16 cpv.1 LPR) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF e 17 LPR).
Richiamati gli art. 26 ss. LPR,
PRONUNCIA
-
La
domanda di revisione 24 gennaio 1997 __________ è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione
a: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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