Realization request deemed premature due to pending complaint

15.1997.120Outro Tribunal2 de set. de 1997Dismissed

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Resumo

The Locarno debt-enforcement office asked the supervisory court to determine how the debtor's share in an undivided inherited estate should be sold in enforcement proceedings. The court held the request premature because a related complaint concerning the underlying enforcement was still pending. It therefore declared the request inadmissible and ordered the office to continue the procedural steps connected with that complaint. An appeal to the Swiss Federal Tribunal was indicated within ten days under Art. 19 LEF.

Regest

Art. 132 SchKG; Arts. 9-10 of the Federal Regulation on seizure and realization of rights in a community; realization of a debtor’s share in an undivided estate; admissibility of the supervisory authority’s determination. Where a complaint concerning the underlying enforcement is still pending, the supervisory review of the manner of realization is premature and cannot be entered into. The office must first complete the procedural steps linked to the complaint before a determination on realization may be made (consid. prematurity).

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1997.120

Data decisione, Autorità: 02.09.1997, CEF

Incarto n. 15.97.00120

Lugano 2 settembre 1997 /FC/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini, Zali

segretario:

Roveri, vicecancelliere

vista l'istanza 4 agosto 1997 dell'UEF di Locarno tendente a far determinare il modo di realizzazione dell'interessenza spettante all'escusso


nell'eredità indivisa ed in comunione relitta dal defunto


nell'esecuzione n. __________ dell’UEF di Locarno, preceduta dal sequestro n. __________, promossa dal

Comune di __________, già __________, __________

richiamata l’istanza 4 agosto 1997 dell’UEF di Locarno, che postula la realizzazione ai pubblici incanti dell'interessenza spettante all'escusso nella comunione ereditaria fu __________;

accertato che è ancora pendente il reclamo 25 luglio 1996 - formulato da __________ e __________ (inc. CEF n. __________) e riferito all'esecuzione n. __________ sottesa a quella oggetto di questo esame giudiziale - irritualmente presentato a questa Camera e trasmesso all'UEF di Locarno ex art. 4 cpv.1 LPR con ordinanza 31 luglio 1996 per il seguito di procedura;

atteso che l'esame in conformità degli art. 132 LEF nonché 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione si dimostra pertanto prematuro;

PRONUNCIA

  1. L'istanza 4 agosto 1997 dell'UEF di Locarno è irricevibile.

  2. È fatto ordine all'UEF di Locarno di procedere negli incombenti procedurali connessi al reclamo (ora: ricorso) 25 luglio 1996 di __________ e __________, __________ (inc. CEF n. __________).

  3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

  4. Intimazione all'UEF di Locarno e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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