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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1997.12
Data decisione, Autorità:
28.09.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00012
Lugano
28 settembre 1998
FP/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente
Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 13 gennaio 1997 di
patr.
Dallo Studio legale __________
contro
l’operato
dell’UE di Lugano e meglio contro l’emissione dell’attestato di carenza di
beni 2 gennaio 1997 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente
contro
patr.
dall’ avv. __________
rilevato
che su istanza di sospensione del termine per presentare le osservazioni, con
ordinanza presidenziale 24 gennaio 1997, con il consenso della parte
ricorrente, la procedura di ricorso è stata sospesa;
richiamata
l’ordinanza 28/30 luglio 1997, con la quale, in seguito ad istanza della parte
ricorrente, é stato ripristinato il termine per presentare le osservazioni;
viste le osservazioni
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. La
__________ procede in via di pignoramento contro l’arch. __________ per
l’incasso di un suo credito. Il 2 gennaio 1997 l’UE di Lugano ha emesso un
attestato di carenza di beni sulla base del verbale di pignoramento 13 novembre
1996. Dal verbale risulta che il debitore è coniugato e che con la moglie vige
il regime matrimoniale della separazione dei beni. Egli ha poi dichiarato che
con la sua attività saltuaria riesce a coprire solo in parte le spese di
gestione della sua attività. Abita in casa di proprietà della moglie che
provvede al sostentamento tramite l’introito degli affitti percepiti da terzi.
Ha un figlio agli studi . Versa fr. 567.-- al mese per l’assicurazione
malattia. L’escusso ha poi affermato di essere nullatenente.
B. Contro
l’emissione dell’attestato di carenza di beni si è tempestivamente aggravata la
__________ sostenendo che risultando dal verbale di pignoramento che il
debitore è nullatenente, si deve presumere che tutti i beni di sua proprietà
siano passati alla moglie con rogito 1° aprile 1994 del notaio avv. __________.
Ex art. 193 cpv. 1 CC la costituzione o la modifica del regime dei beni tra i
coniugi non possono sottrarre all’azione dei creditori di un coniuge o della
comunione quei beni sui quali i creditori stessi avevano diritto di essere
soddisfatti. Secondo la ricorrente i beni immobili e non, ceduti dal debitore
alla moglie dovevano garantire il pagamento del debito nei confronti della
__________, nato prima della conclusione del contratto matrimoniale. Con il
predetto rogito vi è stato scioglimento del regime precedente e adozione del
regime della separazione dei beni. Tramite questo atto si é fatto in modo che i
beni, al momento in cui il credito della __________ è divenuto esigibile, sono
stati tolti all’azione di quest’ultima. Pertanto l’UE deve procedere ad un
nuovo pignoramento di quei beni mobili e immobili che sono stati sottratti alla
massa pignorabile per mezzo dell’atto di separazione 1° aprile 1994.
C. In
seguito ad istanza d’interruzione del termine per presentare le osservazioni al
ricorso e con il consenso della __________, la procedura in oggetto é stata
sospesa con ordinanza 24 gennaio 1997. La creditrice ne ha poi chiesto il
ripristino, avvenuto con ordinanza 28 luglio 1997.
D. Delle
osservazioni dell’arch. __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in
seguito.
Considerando
in diritto: 1. Se
i coniugi vivono sotto il regime matrimoniale della separazione dei beni (art.
247 ss. CC), una procedura esecutiva promossa da terzi non comporta alcun
problema procedurale o di regime dei beni. Il coniuge debitore deve essere
escusso singolarmente (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts,
Berna 1997, § 21 n. 9/10, p. 145).
- Dalla
documentazione prodotta dall’UE di Lugano risulta che l’atto di separazione dei
beni fra i coniugi __________ è stato rogato dall’avv. notaio __________ il 1°
aprile 1994.
Nel
caso di specie la procedura esecutiva è stata promossa con l’emissione del
precetto esecutivo n. __________ il 15 novembre 1994. Di conseguenza l’UE di
Lugano ha agito correttamente rilasciando il 2 gennaio 1997 l’attestato di
carenza di beni a carico dell’arch. __________, in quanto al momento del promovimento
dell’esecuzione il debitore viveva già sotto il regime matrimoniale della
separazione dei beni.
La questione relativa alla validità della convenzione matrimoniale stipulata
dai coniugi __________ e la sua incidenza sui diritti dei creditori deve essere
demandata al giudice del merito, mediante l’eventuale azione revocatoria ex art.
285 ss. LEF, sfuggendo tale esame al potere di cognizione di questa Camera.
- Ne
consegue la reiezione del ricorso.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 17 , 149 e 285 ss.
LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 13 gennaio 1997 __________, è respinto
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di
vigilanza
Il
vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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