Invalid enforcement notice due to wrong venue of service

15.1997.119Outro Tribunal26 de mar. de 1998Granted

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Resumo

The debtor challenged a seizure notice, claiming she had never received the payment order and that the enforcement had been initiated at the wrong place. The supervisory court accepted the complaint after confirming, by municipal record, that she had her domicile elsewhere since birth. It held that the debtor must be pursued at her domicile under Art. 46(1) SchKG. The payment order had therefore been issued by a territorially incompetent enforcement office, rendering the enforcement null. The subsequent seizure notice was annulled as a void act. No costs or compensation were awarded.

Regest

Art. 46 Abs. 1 SchKG; Art. 22 SchKG; territoriale Zuständigkeit im Betreibungsverfahren und Nichtigkeit von Vollstreckungshandlungen: Der Schuldner ist an seinem Wohnsitz zu betreiben. Wird die Betreibung an einem anderen Ort eingeleitet, fehlt es an der örtlichen Zuständigkeit des Vollstreckungsamtes; die daraus hervorgehenden Verfahrenshandlungen sind als nichtige Akte von Amtes wegen aufzuheben. Die Nichtigkeit erfasst auch nachfolgende Vollstreckungsschritte, soweit sie auf dem fehlerhaft eingeleiteten Verfahren beruhen (E. 1).

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AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1997.119

Data decisione, Autorità: 26.03.1998, CEF

Incarto n. 15.97.00119

Lugano 26 marzo 1998 /B/fc/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 18 luglio 1997 di


contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e meglio contro l’avviso di pignoramento 11 luglio 1997 emesso nell’esecuzione n. __________ dell’UE di Orbe promossa contro la ricorrente da


rappr.


rilevato che con ordinanza presidenziale 7/11 agosto 1997 al ricorso è stato concesso effetto sospensivo;

ritenuto

in fatto: A. Con PE n. __________ del 5 novembre 1996 dell’Ufficio esecuzione di __________ ha escusso __________ a __________ per l’incasso di Fr. 7’890.-- oltre interessi e spese. Il PE risulta essere stato notificato il 6 novembre 1996 a __________ Al PE non è stata interposta opposizione. Con domanda di prosecuzione 10 febbraio 1997 il creditore ha chiesto all’UEF di Bellinzona di proseguire l’esecuzione. L’11 luglio 1997 l’UEF ha emesso l’avviso di pignoramento in oggetto.

B. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata __________ argomentando di non avere mai ricevuto un PE concernente il credito posto in esecuzione. La ricorrente ha sostenuto di essere venuta a conoscenza del PE solo telefonando all’UEF di Bellinzona. Il PE è stato ritirato dal signor __________ unico occupante dell’appartamento a __________, che non glielo ha mai consegnato. L’escussa ha dichiarato di essere domiciliata a __________ di averlo comunicato all’amministrazione dell’immobile di __________ e di non avere mai cambiato domicilio.

C. Su richiesta della scrivente Camera, __________ ha tramesso una dichiarazione 23 settembre 1997 del Comune di __________, Ufficio controllo abitanti, dalla quale risulta che la ricorrente è domiciliata a __________ dalla nascita.

D. Delle osservazioni dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

in diritto: 1. Ex art. 46 cpv. 1 LEF il debitore deve essere escusso al suo domicilio.

Di conseguenza risultando domiciliata dalla nascita a __________, la ricorrente non poteva essere escussa a __________. Il PE n. __________ datato 5 novembre 1996 dell’Ufficio di esecuzione di Orbe è stato quindi emesso da un organo d’esecuzione incompetente ratione loci. Il successivo avviso di pignoramento emesso dall’UEF di Belllinzona nell’ambito di una procedura esecutiva nulla, va quindi annullato, trattandosi di atto irrito.

  1. Il ricorso 18 luglio 1997 __________ va quindi accolto.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 22 e 46 cpv. 1 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 18 luglio 1997 __________ è accolto.

1.1. L’avviso di pignoramento 11 luglio 1997 dell’UEF di Bellinzona è annullato.

  1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  3. Intimazione:


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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