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Numero d'incarto:
15.1997.00181
Data decisione, Autorità:
17.10.1997, CEF
Incarto n.
15.97.00181
Lugano
17 ottobre 1997
/MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
su segnalazione da parte della Camera di esecuzione e fallimenti quale autorità
di seconda istanza in procedura sommaria nell'ambito dell'esecuzione n.
__________ (Ufficio esecuzione del Distretto di Lugano) promossa a convalida
del sequestro n. __________ da
contro
__________.
preso
atto della decisione del 17 ottobre 1997 di questa Camera su appello di
__________ contro il decreto di sequestro 26 settembre 1997 della Pretura del
Distretto di Lugano, Sezione 4, emanato su istanza 17 settembre 1997 di
__________ contro __________ (inc.n.__________);
esaminati atti e
documenti;
ritenuto in
fatto e considerando in diritto:
che
con decreto 16 luglio 1996 la Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, su
istanza di __________ contro __________ __________ ha ordinato il sequestro
delle unita PPP n. __________, __________ e __________, fondo base part. n.
__________ RFD __________, intestate alla debitrice del sequestro;
che
siffatto decreto è stato eseguito dall’Ufficio esecuzione di Lugano (sequestro
n. __________), il quale ha chiesto lo stesso giorno l’annotazione a registro
fondiario della restrizione della facoltà di disporre ex art. 960 cpv. 1 n.2
CC;
che
__________ ha promosso in seguito l’esecuzione a convalida del sequestro
(esecuzione n. __________) che ha portato al pignoramento delle unità PPP
sequestrate (cfr. verbale di pignoramento 12 agosto 1997, spedito alle parti il
15 settembre 1997);
che
venuto a conoscenza dell’esistenza presso l’Ufficio dei registri di Lugano di
tre cartelle ipotecarie al portatore gravanti in primo grado i fondi pignorati
(le unità PPP n. __________, n. __________ e __________, fondo base part. n.
__________ RFD __________) e di valore nominale di fr. 350’000.-- (le prime
due) rispettivamente di fr. 260’000.--, __________ ne ha chiesto al giudice il
sequestro con istanza 17 settembre 1997;
che
pendente l’istanza di sequestro __________ con scritto 19 settembre 1997 ha
chiesto all’UE di prendere in custodia le cartelle rispettivamente di fare
ordine all’Ufficiale del registro fondiario di trattenere le stesse fino a
ulteriore disposizione dell’UE (cfr. doc. R inc.n.__________);
che
contro il rifiuto opposto dall’UE alla sua richiesta, __________ ha dapprima
introdotto a questa Camera un ricorso ex art. 17 LEF, poi ritirato con
dichiarazione 25 settembre 1997 (cfr. inc. n. 15. 97.162);
che
ricevuto il decreto di sequestro 26 settembre 1997, che ha concesso il chiesto
sequestro delle tre cartelle ipotecarie seppure con l’indicazione “purché il
fondo gravato non sia già oggetto di pignoramento o sequestro”, __________ ha
presentato appello contro siffatta decisione, postulando la radiazione dalla
stessa dell’indicazione sopra menzionata;
che
con decisione 17 ottobre 1997 la Camera di esecuzione e fallimento ha
dichiarato irricevibile l’appello, trasmettendo la sua decisione e l’intero
incarto a questa autorità per esame della questione della presa in custodia
delle cartelle ipotecarie non sequestrate;
che
il Tribunale federale ha già avuto modo in diverse occasioni di esprimersi
sulla questione della presa in custodia di titoli di pegno a nome del
proprietario del fondo (rispettivamente di titoli di pegno al portatore in mano
al proprietario del fondo), quando a seguito di precedente pignoramento del
fondo gravato non si può procedere al loro sequestro o pignoramento (cfr. DTF
113 III 144 ss.; 104 III 15 ss.;91 III 69 ss.);
che
in particolare è stata riconosciuta in principio la necessità di prendere in
custodia siffatti titoli per la durata del pignoramento del fondo, salvo in
alcuni casi specifici che qui non entrano in linea di conto (cfr. DTF 104 III
18s. cons.2d ), onde escludere che l’escusso ne possa disporre con conseguente
pregiudizio dei creditori per i quali è stato già pignorato il fondo: dovesse
infatti l’escusso cedere i titoli in proprietà o costituirli in pegno a favore
di un terzo, il diritto di pegno da essi incorporato e fino ad allora soltanto
virtuale diventerebbe reale, con corrispondente effettivo aggravio del fondo e
conseguente diminuzione del suo valore (cfr. DTF 91 III 76 cons.3c/aa);
che
nel caso concreto le tre cartelle ipotecarie giacenti presso l’Ufficio del
registro fondiario sono indicate come appartenenti all’escussa e proprietaria
del fondo e questo è tuttora oggetto di precedente pignoramento;
che
pertanto non potendo essere sequestrate, le cartelle costituiscono reale
pericolo per gli interessi dei creditori partecipanti al pignoramento delle
unità PPP, se le cartelle vengono lasciate nella disponibilità dell’escussa;
che
si impone quindi la loro presa in custodia in via supercautelare da parte
dell’Ufficio esecuzione di Lugano quale misura ex art. 98 cpv. 3 LEF intesa ad
assicurare la conservazione del substrato esecutivo determinato mediante il
(precedente) pignoramento delle unità PPP nell’ambito della esecuzione n.
__________;
che
resta riservato alle parti il diritto di essere sentite;
Richiamato l’art. 98 LEF
pronuncia:
- E’
fatto ordine in via supercautelare all’Ufficio esecuzione del Distretto di
Lugano di prendere immediatamente in custodia nell’ambito dell’esecuzione n.
__________ a convalida del sequestro n. __________ i seguenti titoli di pegno,
che si trovano attualmente presso l’Ufficio del registro fondiario di Lugano:
-
Cartella
ipotecaria al portatore di nominali fr. 350’000.-- gravante in primo grado il
foglio PPP n. __________, fondo base part. __________ RFD __________, e
costituita il 25 luglio 1995 (dg. n. __________);
-
Cartella
ipotecaria al portatore di nominali fr. 350’000.-- gravante in primo grado il
foglio PPP n. __________, fondo base part. __________ RFD __________, e
costituita il 25 luglio 1995 (dg. n. __________);
-
Cartella
ipotecaria al portatore di nominali fr. 260’000.-- gravante in primo grado il
foglio PPP n. __________, fondo base part. __________ RFD __________,
costituita il 25 luglio 1995 (dg n. __________),
e
ciò per tutta la durata del pignoramento delle unità PPP gravate dalle cartelle
ipotecarie sopra menzionate.
-
Non
si prelevano spese per questa decisione.
-
Intimazione
a: _________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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