AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1997.00158
Data decisione, Autorità:
19.06.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00158
Lugano
19 giugno 1998 /MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 8
settembre 1997
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di __________,
agente in via rogatoriale, su richiesta dell’Ufficio dei fallimenti del
Distretto di __________ nella procedura fallimentare concernente
in
relazione alla vendita del fondo foglio __________ - quota _________ di
comproprietà della part. n.__________ __________
richiamata
l’ordinanza presidenziale 12 settembre 1997, con la quale al ricorso è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
viste
le osservazioni 24 settembre 1997 dello Stato del Cantone Ticino, Ufficio
esazione e condoni, __________, e 12 novembre 1997 dell’UEF __________;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Nel fallimento __________,
decretato l’11 ottobre1994 dal Pretore del Distretto __________, l’UF
__________ con rogatoria di vendita del 7 gennaio 1997 ha incaricato l’UEF
__________ di procedere alla realizzazione in via rogatoriale del fondo foglio
PPP __________ quota __________ comproprietà part. n. __________ __________
intestata alla fallita.
B. Con
avviso d’incanto 17 luglio 1997, l’UEF __________ ha fissato al 29 agosto 1997
il deposito delle condizioni d’asta e al 9 ottobre 1997 la data dell’incanto.
C. Nell’elenco
oneri - depositato con la graduatoria fallimentare il 25 marzo 1996 - riferito
al foglio PPP __________ quota __________ comproprietà part.n.__________
__________, figura iscritta sub cifra 34 quale creditore pignoratizio per un
credito di complessivi fr. 76’760.-- garantito da cartella ipotecaria al
portatore di primo grado. Il credito _________ è preceduto dal Comune di
_________ (sub cifra 32) e dallo Stato del Cantone Ticino (sub cifra 33) iscritti
per crediti garantiti da ipoteche legali per imposte comunali dal 1989 al 1994
(di complessivi fr. 357.05) rispettivamente imposte cantonali dal 1988 al 1995
(di complessivi fr. 657.45).
D. Con
scritto 25 marzo 1997 lo Stato del Cantone Ticino aveva insinuato - in aggiunta
a precedente notifica - crediti fiscali riferiti agli anni 1996 e 1997 (importi
indicati come provvisori), nonché interessi sui crediti fiscali relativi agli
anni 1988-1994 già iscritti a elenco oneri.
E. Con
scritto 24 luglio 1997 il Comune di __________ ha a sua volta insinuato crediti
per imposte 1995,1996 e 1997 nonché interessi aggiornati sui crediti fiscali
1989-1997.
F. Nelle
condizioni d’incanto di cui al verbale depositato il 29 agosto 1997 si legge in
particolare al punto 8:
“
8. L’aggiudicatario deve assumere o pagare a contanti senza imputazione sul
prezzo di aggiudicazione:
a) (omissis)
b) i crediti
assistiti da ipoteca legale (premi di assicurazione contro gli incendi, imposte
fondiarie) non scaduti al momento dell’incanto e quindi non iscritti
nell’elenco oneri, inoltre le tasse correnti di diritto pubblico per l’acqua
potabile, gas, elettricità, fognature, ecc.”
Inoltre
in calce alle terza pagina del medesimo verbale d’incanto si trova la nota
seguente:
“N.B.:
Le eventuali imposte dovute allo Stato del Cantone Ticino (TUI di cui all’art.
123 LT riservato l’art.139 LT), nonché le eventuali imposte dovute allo Stato
del Cantone Ticino e al Comune __________ di cui all’art. 66 e segg. - art. __________
e segg. e art. __________ LT e precisamente:
(e meglio come
all’aggiornamento della notifica di credito del 25 marzo 1997)
(e meglio come
all’aggiornamento della notifica di credito del 24 luglio 1997)
saranno
considerate come debito della Massa (art. 262 cpv.1 LEF) e, pertanto, esse
dovranno essere dedotte dalla somma ricavata dal pegno e pagate prima della
distribuzione ai creditori della somma netta (Vedi sentenza T.F. del 1° Marzo
1996 nella causa Massa fallimentare __________).
L’Amministrazione
del fallimento pagherà questi contributi che verranno dedotti sul ricavo della
realizzazione, sotto riserva che nessuna contestazione, quanto all’imposta
rivendicata, non sia stata formulata dalla Massa fallimentare o dai creditori
ipotecari, che saranno consultati dall’Amministrazione del fallimento alla
ricezione della notifica dell’imposta.”
G. Con
ricorso __________ postula l’annullamento della decisione dell’Ufficio dei
Fallimenti __________ “di prelevare dal ricavo della vendita all’asta della PPP
n. __________ dello stabile di cui alla part. n.__________ RFD di __________,
gli importi necessari al pagamento dei debiti (e relativi interessi) elencati
alla N.B. del verbale d’incanto di fondi depositato il 29 agosto 1997 per
quanto riguarda le imposte (e relativi interessi), ad eccezione dell’eventuale
imposta sugli utili immobiliari e (...) delle tasse immobiliari (e relativi
interessi)”, nonché l’annullamento della decisione dell’UEF “per quanto
riguarda il prelevamento per il pagamento degli interessi relativi alle imposte
cantonali e comunali dal 1988 al 1994 risp. dal 1989 al 1997 già esposte
nell’elenco oneri, ad eccezione delle tasse immobiliari”, con l’ordine all’ufficio
di allestire, ad incanto avvenuto, il piano di ripartizione tenendo conto delle
censure sollevate con il ricorso, atteso:
-
che
benché la nota indicata sub N.B. nel verbale d’incanto, “questa volta
(è) formulata in modo un po’ meno equivoco“, in quanto “distingue almeno,
seppur incompletamente, fra le imposte dovute allo Stato del Cantone Ticino a
norma dell’art. __________ LT, ossia l’imposta sugli utili immobiliari (TUI) e
le imposte cantonali e comunali fondate sugli art. 66 e segg. (imposte sull’utile
a carico delle persone giuridiche), risp. sugli art__________ e segg. LT
(imposte comunali sull’utile e sul capitale delle persone giuridiche) risp. sull’art.
98 lett.b LT, tuttavia non menzionato (imposta immobiliare cantonale), e 291
LT (imposta immobiliare comunale)“, (...) “l’UF, nell’elencare successivamente
gli importi delle diverse imposte (...) non fa più la minima distinzione fra
imposta sull’utile, l’imposta sul capitale e l’imposta immobiliare”;
-
che
“la mancata distinzione degli importi relativi a questi tre differenti tipi
d’imposta è inopportuna, in quanto (...) i crediti ad esse relativi non hanno
lo stesso regime giuridico e non sono garantiti nello stesso modo”;
-
che
pur ammettendo che “i suddetti oneri siano da considerare debiti della massa
(in contrapposizione ai debiti della società fallita), nella misura in cui sono
nati o nasceranno dopo la dichiarazione del fallimento (11 ottobre 1994)”, non
può essere condivisa l’opinione dell’UF secondo cui gli stessi andrebbero soddisfatti
“mediante deduzione dalla somma ricavata dalla realizzazione del pegno”;
-
che
intanto l’UF si porrebbe in contraddizione affermando da una parte che i
suddetti passivi sono debiti della massa, e come tali andrebbero prelevati “sulla
somma ricavata da tutta la massa, come appunto stabilisce il citato art.
262 cpv.1 LEF in combinazione con l’art. 261 LEF”, e dall’altra parte
pretenderebbe che gli stessi “contributi” vadano invece “dedotti sul ricavo
della realizzazione, il che è come dire che torna applicabile l’art. 262
cpv.2 LEF”;
-
che
invece sarebbe “evidente che le due disposizioni non sono applicabili
cumulativamente”;
-
che
inoltre andrebbero operate delle distinzioni in quanto “non tutti gli oneri
sopra specificati (...) rientrano nella stessa categoria e vanno trattati allo
stesso modo”;
-
che
innanzitutto in merito all’imposta sugli utili immobiliari, la ricorrente -
facendo riferimento agli art. 127 cpv.3, 252 e 254 LT - riconosce che tale
imposta “gode di un indiscutibile privilegio”, per cui non contesta su questo
punto l’operato dell’UF, “riservato naturalmente l’art. 139 LT”;
-
che
diverso sarebbe “il discorso per quanto si riferisce invece alle imposte
ordinarie, cantonali e comunali, non indicate nell’elenco oneri”;
-
che
“tali imposte beneficiano (della garanzia) del pegno legale secondo l’art. 183
LAC (art. 252 LT) soltanto nella misura in cui hanno una relazione particolare
con l’immobile conformemente all’art. __________ ”;
-
che
“dottrina e giurisprudenza hanno da tempo precisato i limiti posti dal diritto
federale all’istituto dell’ipoteca legale prevista dalla legislazione ticinese,
ammettendo, per le società anonime, soltanto le imposte cantonali e comunali
cosiddette < reali>, ossia le tasse immobiliari, calcolate sul valore di
stima ufficiale, senza deduzioni di debiti, il cui oggetto è rappresentato
dall’immobile stesso, con esclusione invece dell’imposta sul capitale (...)”;
-
che
“nel verbale impugnato non è specificato (...) se gli importi indicati (fr.
138.30 risp. fr. 132.45) si riferiscono alle tasse immobiliari o anche alle
altre imposte (...)”;
-
che
“il primo importo sembrerebbe riferirsi esclusivamente all’imposta immobiliare
cantonale (2 °/oo di fr. 34’541.03 x 2 anni)”, mentre “il secondo supera
l’imposta dovuta a titolo d’imposta immobiliare comunale (1 °/oo di fr.
34’541.03 x 3 anni = fr. 103.60 anziché fr. 132.45)”;
-
che
contrariamente a quanto sembra ritenere l’UF, che “ha fondato la sua decisione
sulla sentenza DTF 1.3.1996 in re ____________________, “tale giudizio non
giustifica affatto la pretesa di addossare l’intero onere fiscale ai soli
creditori ipotecari, (...) in primo luogo perché, almeno nella misura in cui
non si tratta di tasse immobiliari, non v’è alcuna relazione particolare né con
l’immobile da realizzare, né con la realizzazione stessa, per cui viene a
mancare il presupposto giuridico principale per l’applicazione dell’art. 262
cpv. 2 LEF, ossia il carattere < reale> dell’importo (...)”; e in secondo
luogo perché nella sentenza citata il problema dell’applicabilità dell’art. 262
cpv. 2 LEF, determinante invece nel caso concreto, non è ivi manco posto
(...)”;
-
che
inoltre fondamentale sarebbe la decisione del Tribunale federale pubblicata in
DTF 62 III 128 ss. “la quale ha stabilito il principio che imposte sul capitale
(“Kapitalsteuer”) non sono da considerarsi né spese di realizzazione, né spese
di amministrazione e che siffatte imposte sono dovute dal proprietario, e in
caso di fallimento dalla massa fallimentare, e non sono a carico del creditore
pignoratizio (...)”;
-
che
la stessa sentenza precisa “che l’imposta, in quanto debito della massa,
dev’essere prelevata prima della ripartizione, ma non sul ricavo della
realizzazione del pegno”, “e ciò nemmeno quando l’oggetto gravato dal pegno è
oggetto d’imposta (...), né quando l’attivo della massa lasciato disponibile
dal pegno non basta al pagamento dell’imposta”;
-
che
“se si ammettesse il contrario, il fisco acquisirebbe in pratica una posizione
di privilegio nei confronti dei creditori pignoratizi che non è previsto da
alcuna legge (...);
-
che
del resto i principi sviluppati da siffatta sentenza in punto all’applicazione dell’art.
262 cpv.2 LEF non sono stati modificati dalle più recenti decisioni pubblicate
dal Tribunale federale;
-
che
pertanto, in relazione alle imposte cantonali dal 1996 al 1997 e comunali dal
1995 al 1997, “dal provento della vendita all’asta della PPP no. __________
della part. __________ __________ potranno essere prelevati soltanto gli
importi necessari per coprire l’eventuale imposta sugli utili immobiliari e le
tasse immobiliari (e relativi interessi), salvo il caso in cui rimanga
un’eccedenza attiva dopo il soddisfacimento dei creditori pignoratizi”;
-
che
infine “per quanto riguarda gli interessi sulle imposte ordinarie cantonali e
comunali definitive, dal 1988 al 1994, risp. dal 1989 al 1997, (...) gli stessi
non possono essere considerati debito della massa, essendo un accessorio dei
debiti della fallita già esposti nell’elenco oneri”: “soltanto nella misura in
cui si riferiscono a imposte iscritte nell’elenco oneri, ma che beneficiano di
un’ipoteca legale, essi vanno riconosciuti e aggiornati d’ufficio (art. 157
cpv. 2 e 209 LEF)”.”
H. Delle
osservazioni delle altre parti interessate al procedimento si dirà se
necessario in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Oggetto di disputa è in
sostanza l’indicazione alla nota “N.B.” inserita dall’Ufficio in calce alle
condizioni d’incanto, secondo cui l’(eventuale) imposta cantonale sull’utile
immobiliare, le imposte cantonali 1996-1997 e comunali 1995-1997 nonché gli
interessi sulle imposte cantonali 1988-1994 e quelli sulle imposte comunali
1989-1997 “saranno considerate come debito di massa (...) e pertanto dovranno essere
dedotte dalla somma ricavata dal pegno e pagate prima della distribuzione ai
creditori della somma netta (...)”.
-
Le
condizioni d’incanto stabiliscono le modalità di aggiudicazione del fondo e ne
costituiscono la base legale (cfr. Fritzsche/
Walder, op.cit., Vol. I, §31 n.6 p.439). Esse sono allestite
dall’amministrazione del fallimento in conformità degli usi locali e in modo da
ottenere la maggior somma possibile (cfr. i combinati art. 134 e 259 LEF). In
particolare nell’ambito del fallimento le condizioni d’incanto, alle quali si
applicano per analogia, per quanto qui di rilievo, gli art. da 135 a 137
LEF, devono indicare con esattezza quali oneri reali gravano il fondo, quali
obbligazioni da essi garantiti sono accollate al deliberatario rispettivamente
sono da estinguere con il ricavo della realizzazione, nonché quali altre spese
deve sostenere il deliberatario oltre al prezzo di aggiudicazione (cfr. art.135
cpv.1 e 2 LEF), atteso che a differenza di quanto avviene nell’esecuzione
speciale l’assegnazione al deliberatario - fino a concorrenza del prezzo di
aggiudicazione - di un’obbligazione personale assistita da pegno ha effetto
liberatorio per il fallito (cfr. art.130 cpv.4 RFF; Fritzsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem
Recht, Vol. II, Zurigo 1993, §51 n.12 p.340).
a) In
merito agli oneri che gravano il fondo (e meglio all’esistenza, all’ammontare,
al grado e all’esigibilità degli stessi) fa stato l’elenco oneri cresciuto in
giudicato e unito alle condizioni d’incanto quale parte essenziale (“wesentlicher
Bestandteil”) delle medesime (cfr. Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997,
§28 n.46, p.239). Con la pubblicazione del fallimento l’ufficio, tra l’altro,
ingiunge infatti ai creditori del fallito e a tutti coloro che vantano pretese
sui beni in suo possesso d’insinuare entro un mese dalla pubblicazione i loro
crediti o le loro pretese insieme con i mezzi di prova (art. 232 cpv.2 n.2
LEF). In caso di diritti frazionari costituiti su fondi appartenenti alla
massa, sarà poi compilato, per ogni fondo - sulla base delle risultanze dal
registro fondiario e delle insinuazioni dei creditori - un elenco speciale di
tutti i crediti da esso garantiti e degli altri aggravi reali che all’incanto
dovranno essere accollati al deliberatario, ad esclusione diegli oneri reali
che esistono e passano all’aggiudicatario per virtù di legge (cfr. art. 125
cpv.1 primo periodo RFF, art. 58 cpv.2 RUF).
b) Per
l’art. 208 cpv.1 LEF la dichiarazione di fallimento rende esigibili rimpetto
alla massa tutti i debiti del fallito, eccettuati quelli che sono
effettivamente garantiti da pegno sui suoi fondi. Di questi ultimi - se ammessi
nell’elenco oneri - si dovrà indicarne con esattezza la scadenza, atteso che in
principio se sono scaduti al momento dell’incanto, vengono estinti con il
ricavo della realizzazione (cfr. art. 135 cpv.1 terzo periodo LEF)
rispettivamente - qualora comportassero anche un’obbligazione personale nei
confronti del fallito - saranno collocati ex art. 219 cpv.4 LEF nella
graduatoria per la parte rimasta scoperta, come crediti chirografari (cfr. art.
85 terzo paragrafo RUF). Se invece non sono scaduti al momento dell’incanto,
vengono assegnati all’aggiudicatario (cfr. combinati art. 130 e 46 cpv.2 RFF).
c) Crediti
assistiti da ipoteca legale devono tuttavia essere sempre saldati con la
realizzazione: se sono scaduti al momento dell’incanto vanno pagati in
contanti, con imputazione sul prezzo di aggiudicazione (cfr. combinati art.
130 cpv.1 e art. 46 cpv.1 e 2 RFF), se invece non sono ancora scaduti e quindi
non iscritti nell’elenco oneri, vanno pagati dall’aggiudicatario senza imputazione
sul prezzo nella misura in cui rientrano in quelli previsti dall’art. 49 cpv.1 lett.b
RFF (cfr. combinati art. 130 cpv. 1 e 49 cpv.1 lett.b RFF), così come dovrà
essere esplicitamente indicato nelle condizioni di vendita.
a) Relativamente
alla procedura di appuramento dell’elenco degli oneri nell’ambito di
un’esecuzione speciale (in via di pignoramento o in via di realizzazione del
pegno), segnatamente in merito all’apparente contraddizione tra il primo e il
secondo capoverso dell’art.36 RFF, il Tribunale federale ha già avuto modo di
statuire che rientra nel potere di cognizione dell’ufficio esecuzione, e di
conseguenza dell’Autorità di vigilanza in via di reclamo, stabilire se la
pretesa creditoria notificata implica o meno oneri reali per il fondo, ossia se
il credito insinuato è in linea di principio suscettibile di essere garantito
da ipoteca (non importa se legale o convenzionale): siffatta determinazione è
rilevante dal profilo procedurale, atteso che - se non vi è aggravio per il
fondo - il credito non potrà essere iscritto nell’elenco oneri (cfr. DTF 117
III 38 s., cons. 3). L’accertamento di diritto materiale dell’esistenza e
consistenza (contenuto, quantum) del credito è e rimane invece di competenza
esclusiva del giudice di merito (cfr. DTF 101 III 39; 117 III 38 s., cons. 3).
Come precisato da questa Camera “quello dell’ufficio di esecuzione, e
conseguentemente dell’autorità di vigilanza, è comunque un potere di cognizione
limitato ad un esame prima facie, senza possibilità di approfondimento
(cfr. art. 36 cpv.2 primo periodo RFF in fine) e con riserva di diverso
avviso da parte del giudice di merito, il quale gode invece anche su questo
punto del pieno potere di cognizione. Una pretesa tempestivamente notificata
non potrà pertanto non essere iscritta nell’elenco oneri se non quando risulti
manifesta l’assenza di un onere reale per il fondo, e nel caso di crediti
pretesi garantiti da ipoteca legale - stabilita pertanto dalla legge che
costituisce titolo d’acquisto del diritto di pegno (cfr. Tuor/ Schnyder/ Schmid, Das Schweizerische
Zivilgesetzbuch, 11. ed., Zurigo 1995, p. 824; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, Vol. III, 2. ed.,
Berna 1996, p. 195, N. 2825, 2830d e riferimenti) - soltanto quando risulti
manifesta l’assenza di una base legale che li ponga al beneficio di siffatta
ipoteca. In caso di dubbio la loro iscrizione nell’elenco oneri non può invece
essere rifiutata” [cfr. sentenza CEF 14 marzo 1997 su reclami di Stato del
Cantone Ticino e del Comune di L. (inc. n.15.96.114 e n.15.96.118)].
b) Nel
fallimento non vi è spazio tuttavia per una procedura separata di appuramento
dell’elenco oneri (Lastenbereinigungsverfahren) ex art. 106-109 LEF come
quella prevista nell’esecuzione speciale (cfr. gli art. 36 ss. RRF
rispettivamente i combinati art. 102 RFF e art. 36 RRF; Fritzsche/ Walder, op. cit., Vol. II, §49 p.293 n.3; M. Süsskind, Das schweizerische Widerspruchsverfahren
(art. 106-109) und die deutsche Drittintervention (§771 ZPO), Zurigo 1989,
p.21s.); l’appuramento degli oneri avviene infatti nell’ambito della
contestazione della graduatoria, della quale gli elenchi (oneri) speciali ex
art.125 RFF sono parti integranti, e con la quale vengono depositati (cfr. art.
247 cpv.2 LEF). I principi valgono tuttavia, mutatis mutandis, anche per
l‘allestimento dell’elenco oneri nell’ambito di un fallimento, l’elenco speciale
di cui all’art. 125 RFF essendo assimilabile quanto a contenuto ed effetti
all’elenco oneri dell’esecuzione speciale (cfr. Amonn/Gasser, op.cit., §46 p.368 n.20;). In particolare quale
provvedimento procedurale dell’amministrazione del fallimento anche la graduatoria
fallimentare - e con essa l’elenco oneri - può essere contestata in via di
ricorso ex art. 17 LEF per violazioni di prescritti procedurali oppure con
azione di merito (azione di contestazione della graduatoria ex art.250 LEF)
quando contestato è il contenuto di diritto materiale, in particolare anche
l’estensione e il grado degli oneri iscritti negli elenchi speciali
(cfr. Fritzsche/ Walder, op.cit.,
Vol. II, §49 p.303 ss.).
c) All’amministrazione
del fallimento, e su ricorso all’autorità di vigilanza, compete dunque
unicamente la questione pregiudiziale a sapere se a un esame prima facie
(e con riserva di diverso parere da parte del giudice del merito) le pretese
creditorie fatte valere dagli enti pubblici, ma contestate mediante reclamo
dalla creditrice pignoratizia __________ costituiscono crediti garantiti da
ipoteca legale, atteso che soltanto in caso di manifesta assenza di una base
legale che li ponga al beneficio di siffatta ipoteca essi non potranno essere
iscritti nell’elenco (oneri) speciale relativo al fondo gravato, ma saranno
collocati in graduatoria come crediti non garantiti da pegno. Siffatto esame
preliminare è pure necessario per stabilire se e quali crediti fiscali devono
essere messi nelle condizioni d’incanto e posti a carico dell’aggiudicatario ex
art. 49 lett.b RFF (cfr. fra tante CEF 27 giugno 1994 su reclamo C.S. c. T.SA,
cons.5 in fine, in: Rep. 1994, p.441 ss.).
- Iscritti
nell’elenco oneri - rispettivamente nella graduatoria fallimentare - possono
essere soltanto crediti garantiti da pegno nei confronti del fallito esistenti
al momento della dichiarazione di fallimento (cosiddette “Konkursforderungen”).
Crediti sorti invece successivamente non partecipano alla liquidazione
fallimentare se non nella misura in cui possono essere considerati debiti di
massa (“Masseschulden”) e quindi pagati integralmente
dall’amministrazione fallimentare attingendo dalla somma lorda ricavata dalla
liquidazione degli attivi prima ancora della distribuzione ai creditori del
fallimento (siano essi garantiti o no da pegni) (cfr. Fritzsche/Walder, op.cit., Vol. II, §52 n. 19ss. p.368 ss.; Amonn/Gasser, op.cit., §48 n.2ss. p.
391 s.; DTF 106 III 124, 105 III ). Momento determinante per la distinzione tra
“Konkursforderungen” e debiti di massa è quindi in linea di principio la
dichiarazione di fallimento (cfr. anche Pierre-Robert
Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna
1993, p.300). La qualificazione di una pretesa creditoria come debito di massa
o come debito del fallito è tuttavia una questione che dev’essere decisa dal
giudice del merito competente e che sfugge al potere di cognizione
dell’autorità di vigilanza (DTF 113 III 148ss.; 106 III 121s.; Amonn/Gasser, op.cit., §42 n.8 p.233; Pierre-Robert Gilliéron, op.cit., p.300).
L’amministrazione del fallimento deve, dal canto suo, comunque esaminare
d’ufficio se i crediti insinuati vanno iscritti in graduatoria (rispettivamente
- se garantiti da pegno immobiliare - nell’elenco oneri) oppure se sono da
ritenere debiti di massa (DTF 106 III 124 cons.3 in fine), atteso che
l’iscrizione in graduatoria di una pretesa successivamente riconosciuta come
debito di massa è da considerarsi nulla con effetto retroattivo (DFT 106 III
123s. e rif. ivi).
- Oggetto
di disputa è il contenuto della nota “N.B.” inserita dall’UEF in calce alle
condizioni d’incanto. Ora, come accennato in precedenza (cons.2) le condizioni
d’incanto devono indicare tra l’altro anche le modalità di pagamento del prezzo
di aggiudicazione così come delle altre spese a carico dell’aggiudicatario,
quale parte va pagata in contanti e in quali termini (cfr. art. 46 ss. RFF).
Non rientra invece nel contenuto necessario delle condizioni d’asta
l’indicazione della destinazione dell’importo richiesto in contanti, né quella
dei presumibili debiti di massa, tantomeno l’indicazione se siffatti debiti
siano o meno al beneficio di una garanzia reale. Siffatta indicazione non solo
non è necessaria, ma è anzi inopportuna in quanto costringe gli interessati, in
particolare come nel caso concreto il creditore pignoratizio, a reagire
immediatamente - per non vedersi successivamente opporre il proprio silenzio -
contestando mediante ricorso un provvedimento dell’amministrazione fallimentare
(ammissione di un credito, rispettivamente dei relativi interessi, come debito
di massa garantito da ipoteca legale e privilegiato in sede di ripartizione a
scapito proprio dei creditori pignoratizi) di per sé soltanto anticipato: sarà
infatti in sede di ripartizione, quando dovrà essere allestito lo stato di
riparto a norma dell’art. 261 LEF che la questione della natura, dell’ammontare
rispettivamente dell’esistenza di una garanzia reale relativamente a crediti
ammessi dall’amministrazione fallimentare come debiti di massa potrà, se ancora
di attualità, essere esaminata ad opera del giudice competente, così come
esaminata potrà essere la specifica questione - qui ancora lasciata indecisa -
se, in che misura e con quali conseguenze crediti fiscali riconosciuti come
debiti di massa possano rientrare nella nozione di “spese d’inventario, di
amministrazione e di realizzazione del pegno” nel senso dell’art. 262 cpv. 2
LEF.
La
nota N.B. in calce alle condizioni d’asta va pertanto interamente depennata
A
titolo di completezza va tuttavia osservato che i crediti fiscali riferiti agli
anni 1988-1994 (Cantone) rispettivamente 1989-1994 (Comune di __________) in
quanto contenuti nell’elenco oneri (cresciuto in giudicato) rappresentano a non
averne dubbio crediti contro il fallito (cosiddette “Konkursforderungen”) garantiti
da ipoteche legali sul fondo. Siffatti crediti, con gli interessi ad
essi relativi e aggiornati al momento dell’incanto, verranno soddisfatti in
primo luogo dalla somma ricavata dalla realizzazione del fondo - dopo deduzione
delle spese occorse per la sua amministrazione e realizzazione a norma dell’art.
85 primo paragrafo RUF e dell’art. 209 LEF. In particolare va ricordato che
l’esistenza del pegno su detti crediti non può più essere rimessa in
discussione nella procedura fallimentare in atto.
- Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati
gli art. 130, 134ss., 208, 209, 259, 261, 262 LEF, 36 ss., 46, 49ss. RFF, 85
RUF
pronuncia: 1. Il ricorso 8 settembre 1997 di __________, è
accolto nel senso dei considerandi.
1.1. E’
depennata dalle condizioni d’incanto l’intera nota sub N.B. del seguente
tenore:
“N.B.: Le
eventuali imposte dovute allo Stato del Cantone Ticino (TUI di cui all’art. 123
LT riservato l’art. 139 LT), nonché le eventuali imposte dovute allo Stato del
Cantone Ticino e al Comune di __________ di cui all’art. 66 e segg. - art.
274-276 e segg. e art. 291 LT e precisamente:
(e meglio
come all’aggiornamento della notifica di credito del 25 marzo 1997)
(e
meglio come all’aggiornamento della notifica di credito del 24 luglio 1997)
saranno
considerate come debito della Massa (art. 262 cpv.1 LEF) e, pertanto, esse
dovranno essere dedotte dalla somma ricavata dal pegno e pagate prima della
distribuzione ai creditori della somma netta (Vedi sentenza T.F. del 1° Marzo
1996 nella causa Massa fallimentare __________ Lausanne).
L’Amministrazione
del fallimento pagherà questi contributi che verranno dedotti sul ricavo della
realizzazione, sotto riserva che nessuna contestazione, quanto all’imposta
rivendicata, non sia stata formulata dalla Massa fallimentare o dai creditori
ipotecari, che saranno consultati dall’Amministrazione del fallimento alla
ricezione della notifica dell’imposta.”
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art.19 LEF.
-
Intimazione
a:
avv. __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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