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Numero d'incarto:
15.1997.00137
Data decisione, Autorità:
15.10.1997, CEF
Incarto n.
15.97.00137
Lugano
15 ottobre 1997 /MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo (recte: ricorso) 22 agosto 1997
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano e meglio contro l'emissione del precetto esecutivo n.
__________ del 14 agosto 1997 nell'esecuzione promossa da
nei confronti della ricorrente;
richiamata
l’ordinanza presidenziale 27 agosto 1997, con la quale al ricorso è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste le
osservazioni 9 settembre 1997 dell’UE di Lugano e 11 settembre 1997 della
__________;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto in
fatto e considerando in diritto:
che
nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa dalla __________ contro
__________ l’UE di Lugano ha proceduto il 23 ottobre 1996 al pignoramento del
credito da salario per fr. 6’370.-- relativo al mese di ottobre 1996 e vantato
dall’escusso nei confronti della __________;
che
contro siffatto pignoramento, in particolare contro il relativo atto di pignoramento
intimato il 18 dicembre 1996, __________ __________ ha interposto ricorso a
questa Camera in data 23 dicembre 1996, tuttora pendente;
che
con domanda di esecuzione 13 agosto 1997 la __________ __________ ha promosso
esecuzione contro la __________ per un credito di fr. 6’370.-- oltre accessori
indicando quale titolo di credito “assegno per l’incasso di ragioni creditorie,
art. 131-2 LEF, esecuzione No. __________ UE Lugano”;
che
l’UE di Lugano in data 14 agosto 1997 ha spiccato contro la __________ il
precetto esecutivo n. __________;
che
il 18 agosto 1997 l’escussa ha interposto opposizione;
che
con ricorso 22 agosto 1997 la __________ chiede in via principale
l’annullamento, in via subordinata la sospensione, del PE n. __________ del 14 agosto
1997, atteso in sostanza che:
-
l’esecuzione
promossa dalla __________ con il PE impugnato “porta sul medesimo credito già
inventariato nell’atto di pignoramento 23.10.96, ossia la quota salario del
mese di ottobre 1996 dell’importo di Fr. 6’370.--, quota appunto contestata con
il reclamo 2/97 __________ alla CEF”;
-
l’assegnazione
dei crediti, oppure la cessione dei crediti prevista dall’art. 131 LEF è una
forma di realizzazione dei beni inventariati nell’atto di pignoramento”;
-
“nella
fattispecie la realizzazione dei beni è tuttora sospesa in seguito
all’interposizione del reclamo 2/97 da parte del dipendente __________, che
contesta l’atto di pignoramento 23.10.96, segnatamente la quota di salario da
pignorare”;
-
che
“tale reclamo (...) non è ancora stato evaso”;
-
che
“pertanto l’UE Lugano non avrebbe dovuto stendere il PE oggetto di questo
reclamo”;
che
ricevuta la domanda di esecuzione, l’ufficio stende il precetto esecutivo con
il contenuto e le formalità stabiliti dalla legge (art. 69 e 70 LEF),
limitandosi ad esaminare la validità formale della domanda di esecuzione in
conformità all’art. 67 LEF, nonché l’esistenza di tutti i presupposti
procedurali per dare avvio all’esecuzione, ogni questione relativa alla
fondatezza materiale o all’esecutività della pretesa dedotta in esecuzione
essendo demandata al giudice nell’ambito dell’apposita procedura introduttiva
(“Einleitungsverfahren”; cfr. K. Amonn/ D. Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, § 17 n.1, p. 105);
che
nel caso concreto l’UE ha emesso il PE n. __________ dando seguito alla domanda
di esecuzione 13 agosto 1997;
che
sullo stesso precetto esecutivo sono indicati tutti gli elementi richiesti
dalla legge per la sua validità, elementi ripresi letteralmente dai dati
indicati dalla __________ nella domanda di esecuzione;
che
anche quest’ultima da un profilo formale soddisfa i requisiti posti dall’art.
67 LEF;
che
nulla ostava all’emissione di un precetto esecutivo come quello impugnato,
atteso che risultano dati tutti i presupposti procedurali;
che
la questione sollevata dalla ricorrente, in quanto attinente alla possibilità
stessa per la __________ di dedurre in esecuzione la pretesa salariale di
__________ nei confronti della __________, sulla base dell’art. 131 cpv. 2 LEF,
non rientra invece tra i presupposti procedurali che l’UE deve esaminare
d’ufficio e sfugge alla verifica - su ricorso - da parte dell’autorità
cantonale di vigilanza: l’esame della stessa è infatti demandato alla procedura
di rimozione dell’opposizione - opposizione che __________ già ha interposto al
precetto esecutivo qui impugnato (cfr. K. Amonn/ D. Gasser, op.cit., § 18 n.9
p. 111);
che
in questo senso il ricorso va respinto;
che
non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di
diritto federale.
Richiamati gli art. 17 ss. , 67, 69 s.
LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 22 agosto 1997 __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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