AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1997.00081
Data decisione, Autorità:
03.11.1998, CEF
Incarto n.
15.97.00081
Lugano
3 novembre 1998
/MR/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul
ricorso 24 aprile 1997
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________, e meglio
contro lo stato di ripartizione 15 aprile 1997 nella procedura di liquidazione
dell’eredità giacente
viste le
osservazioni 16 maggio dell’arch. __________, e 3 giugno 1997 dell’UEF di
__________,
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con
decreto 21 aprile 1993 del Pretore del Distretto di __________ è stata dichiarata
aperta l’eredità giacente __________.
B. Degli
attivi dell’eredità giacente fa parte, per quanto qui di rilievo, la quota di
comproprietà di ½ del fondo part.n. __________ RFD di __________ (iscritta a
RF quale quota c); la quota di comproprietà rimanente (quota b) è intestata
all’arch, __________.
C. __________,
l’UEF __________ ha convocato la prima adunanza dei creditori per l’11 giugno
1993 e fissato i termini per le notifiche di servitù e per le insinuazioni di
credito e di oneri ipotecari sui beni immobiliari di pertinenza della
successione per il 21 giugno 1993 (servitù) rispettivamente per il 1° luglio
1993 (crediti e oneri ipotecari).
D. Con
scritto 4 giugno 1993 il Comune __________ ha notificato un credito nei confronti
del defunto __________ di fr. 137’659.85 a titolo di “contributo di costruzione
per opere di canalizzazione part.n. __________” e “garantito da ipoteca legale
prevalente ad ogni altro pegno immobiliare”.
E. Il
6 ottobre 1993 presso l’UEF __________ è stata depositata la graduatoria relativa
alla procedura di liquidazione unitamente agli elenchi oneri riferiti ai fondi
di pertinenza dell’eredità giacente, quali parti integranti della graduatoria.
In
particolare nell’elenco oneri riferito alla part. n. __________ __________
(cifre da 12 a 14 della graduatoria), il Comune di __________ è iscritto quale
creditore garantito da ipoteca legale per fr. 137’659.85 a titolo di
“contributo costruzione canalizz.” (cifra 12) e precede il credito di
complessivi fr. 7’400’000.-- oltre accessori __________, garantito da cartelle
ipotecarie di complessivi nominali fr. 7’400’000.-- gravanti il fondo in I, II,
III e IV grado (cifra 14).
F. Nell’ambito
della procedura di conciliazione ex art.73e ss. RFF volta a ripartire il
diritto di pegno immobiliare gravante l’intero fondo part. n. __________ sulle
singole quote di comproprietà, il 28 maggio 1996 le parti interessate (arch.
__________ __________ e __________ in rappresentanza dell’eredità giacente - in
qualità di comproprietari del fondo - da una parte, e __________ e __________ -
in qualità di creditori pignoratizi - dall’altra parte) hanno sottoscritto la
seguente verbalizzazione:
“Dopo
ampia discussione le posizioni risultano le seguenti:
– è proposta
l’assunzione da parte dell’arch. __________ del debito ipotecario e delle
ipoteche legali a favore del Comune di __________ gravanti l’intero fondo.
Questa
proposta è vincolata all’accettazione dei creditori ipotecari nonché
dell’intera massa dei creditori.
– __________
dà il suo consenso alla proposta.
–
il Comune accetta parimenti quanto deciso.”
G. Mediante
circolare 7 giugno 1996 l’UEF ha quindi sottoposto la proposta di “assunzione
da parte dell’architetto __________ del debito ipotecario e delle ipoteche legali
a favore del Comune di __________ gravanti l’intero fondo” a tutti i creditori
chirografari iscritti nella graduatoria dell’eredità giacente, assegnando un
termine con la diffida che in assenza di opposizione o di un’offerta superiore,
l’amministrazione dell’eredità giacente avrebbe proceduto “alla vendita della
quota c ( ½ ) mapp. __________, intestato a _________, mediante trattative
private a favore del sig. __________ ”.
H. Con
rogito n.__________ del 22 luglio 1996 del notaio __________, è stata conclusa
la vendita a trattative private della quota citata all’arch. . La
relativa iscrizione a registro fondiario a nome dell’acquirente della quota c)
di comproprietà del fondo part.n. __________ è avvenuta il 22 luglio 1996
(dg. )
I. Con
scritto 23 ottobre 1996 il Comune di __________ ha interpellato l’UEF in merito
alla procedura di liquidazione dell’eredità giacente, con riferimento
particolare a una “notifica dei crediti del 14 giugno 1995 concernente le
imposte comunali garantite da ipoteca legale”.
L. Con
risposta 29 ottobre 1996 l’UEF ha comunicato “che l’ipoteca legale di fr.
137’659.85 gravante la quota di comproprietà di ½ del mappale n.__________ è
stata completamente assunta dal nuovo proprietario signor __________”,
invitando quindi il Comune a rivolgersi al medesimo per l’incasso.
M. Con
scritto 3 gennaio 1997 l’ente pubblico, confermando l’avvenuta assunzione da
parte del nuovo proprietario del fondo dell’ipoteca legale per i contributi di
costruzione per opere di canalizzazione, ha dichiarato che “per contro non sono
state saldate le imposte comunali 1989-1995, pure garantite da ipoteche legali
e risultanti dalla (nostra) insinuazione del 14 giugno 1995 (...)”.
N. Dopo
aver comunicato il 9 gennaio 1997 che “le imposte comunali dal 1989 al 1995,
pur essendo garantite da ipoteca legale, non sono state incluse nel relativo
elenco oneri, e sono (tuttora) scoperte”, l’UEF con scritto 3 aprile 1997 ha
specificato che siffatte ipoteche “non erano purtroppo note all’ufficio e ciò
da un lato perché al momento del deposito della graduatoria - rimasta
incontestata - a favore del Comune era iscritta soltanto l’ipoteca riguardante
i contributi per canalizzazioni e dall’altro lato perché la successiva notifica
14 giugno 1995 “non risulta esser(ci) pervenuta”. Nello stesso scritto l’UEF ha
quindi dichiarato di trovarsi “nell’impossibilità di poter intervenire
attivamente in questa fattispecie, “essendo una procedura conclusasi
nell’ambito di trattative private”.
O. Il
21 aprile 1997 è stato depositato lo stato di ripartizione 15 aprile 1997della
procedura di liquidazione dell’eredità giacente __________. In esso figura, con
riferimento alla realizzazione della quota di ½ della part. n. __________ la
seguente indicazione:
“Quota
di ½ del mappale n.__________
– assunzione
debito ipotecario
Arch.
__________ fr. 3’900’000.00
– assunzione
ipoteche legali Comune
di
__________ fr. 137’659.85
– in
contanti saldo spese di realizzazione fr. 21’780.00
– in
contanti resoconto amm.
Confinanz
__________ fr. 1’652.70
Totale fr. 4’061’092.55
Riparto
A. Ipoteche
legali
- Comune
di __________
–
assunzione I.L. fr. 137’659.85
B. Ipoteche
convenzionali
-
–
assunzione debito ipotecario
arch. __________ fr. 3’900’000.00
–
saldo conto affitti fr. 1’652.70
–
allo Stato per spese
e competenze fr. 21’780.00
TOTALI
A PAREGGIO fr. 4’061’092.55 “
Con
scritto 15 aprile 1997 è stato dato avviso speciale del deposito di siffatto
stato di riparto ai creditori.
P. Contro
lo stato di riparto si è aggravato il Comune di __________ che con ricorso 24
aprile 1997 ne postula la rettifica, rilevando
– di
essere creditore del defunto __________ sia per contributi di costruzione per
opere di canalizzazione che per imposte;
– che mentre i
contributi per opere di canalizzazione erano totalmente garantiti da ipoteca
legale gravante il fondo part. 1057 __________, le imposte “lo erano solo per
la porzione riguardante il reddito della sostanza immobiliare e la tassa sulla
sostanza immobiliare”;
– di aver notificato
all’apertura dell’eredità giacente soltanto il proprio credito per i contributi
per opere di canalizzazione “in quanto conosciuti in modo preciso”, per le
imposte restando invece “in attesa della quantificazione della porzione
soggetta ad ipoteca legale da parte dell’Ufficio di esazione”;
– di aver notificato il
14 giugno 1995, dopo aver appreso che non sarebbe stato effettuato alcun
conteggio, un credito per imposta immobiliare sulla sostanza riferita agli anni
da 1989 a 1995 per un totale di fr. 11’372.20;
– di aver dato il
proprio consenso -in occasione della riunione di conciliazione del 28 maggio 1996
- “alla proposta assunzione da parte dell’arch. __________ del debito
ipotecario e delle ipoteche legali a favore del Comune di __________ gravanti
l’intero fondo” e di aver interpretato in assoluta buona fede il termine
verbalizzato di “ipoteche legali“ con quelle dei contributi di costruzione per
opere di canalizzazione e quelle delle imposte.
Egli
conclude postulando “che lo stato di ripartizione venga rettificato
considerando anche il (...) credito per imposte garantite da ipoteca legale e
che queste vengano solute attingendo ai mezzi disponibili”.
Q. Delle
osservazioni delle altre parti interessate si dirà in seguito, per quanto
necessario.
Considerando
in
diritto: 1. a) Per l’art. 261 LEF incassata
la somma ricavata da tutta la massa e divenuta definitiva la graduatoria,
l’amministrazione fallimentare compila lo stato di ripartizione e il conto
finale. La graduatoria cresce in giudicato formale allo scadere infruttuoso del
termine legale di impugnazione ex art. 17 LEF e art. 250 LEF (DTF 87 III 80, 88
III 132, 97 III 40; Amonn/ Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §48 n.11 p.392; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour
dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.337). La collocazione
ricevuta dai creditori nella graduatoria determina lo stato di ripartizione.
Nella procedura di ricorso contro lo stato di ripartizione ex art. 263 LEF si
può di regola esaminare solo se tale stato corrisponde alla graduatoria (DTF
102 III 159 cons. 2; fra tante CEF 24 novembre 1988 su reclamo T;
Pierre-Robert Gilliéron, op.cit.,
p. 352).
b) La
giurisprudenza federale ( cfr. DTF 111 II 84 cons. 3a e rif. ivi; Amonn/Gasser, op.cit., §46 n. 37 p.370)
ha tuttavia attenuato il rigore formale di siffatto principio, ammettendo che
la graduatoria - ancorché definitiva - possa essere modificata segnatamente
quando un credito è stato collocato in graduatoria per errore manifesto, un
credito non è stato collocato in graduatoria per errore manifesto,
oppure fatti nuovi giustificano una revisione della pregressa collocazione. Al
potere di cognizione dell’Autorità di vigilanza sfuggono invece, anche in sede
di ricorso contro lo stato di ripartizione, questioni di diritto materiale
connesse all’esistenza o inesistenza di una pretesa creditoria ammessa in graduatoria
(cfr. DTF 111 II 84; 98 II 318 cons.4).
c) Un’ulteriore
attenuazione del principio secondo cui la graduatoria cresciuta in giudicato
formale non può più essere rimessa in discussione ed è determinante per lo
stato di ripartizione è data dall’art. 251 LEF, per il quale sono ammesse
insinuazioni tardive fino alla chiusura del fallimento. Anche in questo caso la
giurisprudenza federale ha avuto modo di precisare che - divenuta definitiva la
graduatoria - possono essere ammesse soltanto insinuazioni riferite a crediti
fatti valere per la prima volta nella procedura fallimentare in
questione (DTF 108 III 82 cons.5, 106 III 44 cons.4), rispettivamente che si
fondano su nuove circostanze di fatto o di diritto (cfr. DTF 115 III 73
cons.1; Amonn/Gasser, op.cit.,
§46 n.36, p.370; Fritzsche/ Walder, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, §49, n.37,
p.320s). Se l’amministrazione fallimentare ritiene giustificata l’insinuazine
tardiva, modifica la graduatoria e pubblica le modificazioni (art. 252 cpv.3
LEF; art. 69 RUF); il creditore deve tuttavia sopportare le spese cagionate dal
ritardo e può essere costretto ad una conveniente anticipazione (art. 251 cpv.2
LEF). Egli non ha inoltre alcun diritto sulle ripartizioni provvisorie fatte
prima della sua insinuazione (art. 251 cpv.3 LEF).
-
Analogamente
a quanto avviene nella procedura fallimentare, iscritti nella graduatoria
possono essere soltanto crediti garantiti da pegno nei confronti del defunto esistenti
al momento della declaratoria di eredità giacente - che nei suoi effetti
equivale alla dichiarazione di fallimento - (cosiddette “Konkursforderungen”).
Crediti sorti invece successivamente non partecipano alla liquidazione dell’eredità
giacente, se non nella misura in cui possono essere considerati debiti di massa
(“Masseschulden”) e quindi pagati integralmente attingendo dalla somma
lorda ricavata dalla liquidazione degli attivi prima ancora della distribuzione
ai creditori dell’eredità giacente (siano essi garantiti o no da pegni) (cfr. Fritzsche/Walder, op.cit., Vol. II, §52 n. 19ss. p.368 ss.; Amonn/Gasser,
op.cit., §48 n.2ss. p. 391 s.; DTF 106 III 124, 105 III ). Momento
determinante per la distinzione tra “Konkursforderungen” e debiti di massa è
quindi in linea di principio la dichiarazione di fallimento (cfr. anche Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour
dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.300), rispettivamente la
declaratoria di eredità giacente. La qualificazione di una pretesa creditoria
come debito di massa o come debito del defunto è tuttavia una questione che
dev’essere decisa dal giudice del merito competente e che sfugge al potere di
cognizione dell’autorità di vigilanza (DTF 113 III 148 ss.; 106 III 121s.; Amonn/Gasser, op.cit., §42 n.8 p.233; Pierre-Robert Gilliéron, op.cit.,
p.300). L’amministrazione deve, dal canto suo, comunque esaminare d’ufficio se
i crediti insinuati vanno iscritti in graduatoria (rispettivamente - se garantiti
da pegno immobiliare - nell’elenco oneri) oppure se sono da ritenere debiti di
massa (DTF 106 III 124 cons.3 in fine), atteso che l’iscrizione in
graduatoria di una pretesa successivamente riconosciuta come debito di massa è
da considerarsi nulla con effetto retroattivo (DTF 106 III 123s. e rif. ivi).
-
In
concreto la graduatoria, unitamente all’elenco degli oneri relativo alla part.
__________, sono stati depositati il 6 ottobre __________ e sono divenuti
definitivi - in assenza di contestazioni (cfr. osservazioni 3 giugno 1997 UEF
di Bellinzona, p. 2) - allo scadere del termine di dieci giorni ex art. 17 LEF
rispettivamente ex art. 250 vLEF, nel tenore in vigore fino al 1° gennaio 1997.
In siffatto elenco oneri a favore del Comune di __________ è iscritto sub cifra
12 soltanto il credito garantito da ipoteca legale di fr. 137’659.85 per
“contributi costruzione canalizzazione”.
a) L’avvenuta
crescita in giudicato della graduatoria comporta che la notifica dei crediti
per imposte comunali 1989-1995, che il ricorrente afferma aver effettuato con
scritto 14 giugno 1995, può essere presa in considerazione - trattandosi
all’evidenza di crediti mai avanzati prima dal Comune e la procedura di liquidazione
non essendo ancora formalmente terminata - soltanto come insinuazione tardiva
ex art. 251 LEF, tuttavia - per le considerazioni esposte al cons.2 - limitatamente
ai crediti sorti prima della declaratoria di eredità giacente (avvenuta
il 21 aprile 1993). In questo senso i crediti fiscali notificati dal Comune e
riferiti agli anni 1989, 1990, 1991, 1992 e 1993 (quest’ultimo soltanto per la
parte calcolata pro rata antecedente il 21 aprile 1993), vanno ammessi
in graduatoria, previa richiesta al ricorrente di conveniente anticipazione
delle spese cagionate dal ritardo. Ad anticipazione avvenuta la graduatoria
sarà dunque modificata con conseguente pubblicazione della modifica (art. 252
cpv.3 LEF; 69 RUF).
b) L’UEF
__________, con scritto 3 aprile 1997, ha tuttavia dichiarato di non aver mai
ricevuto la notifica 14 giugno 1995. Avuto riguardo al principio generale secondo
il quale l’onere della prova spetta a colui che dalla circostanza di fatto affermata
deduce un suo diritto (cfr. art. 8 CC) e in assenza di elementi probatori
concreti a favore della tesi del ricorrente, la notifica di credito di cui allo
scritto 14 giugno 1995 è da considerarsi come efficacemente avvenuta nel
momento in cui __________ ha dichiarato di esserne venuto a conoscenza, e
dunque al più presto alla ricezione dello scritto 23 ottobre 1996 del Comune di
__________, in cui l’ente pubblico per la prima volta ha fatto esplicita menzione
dell’insinuazione 14 giugno 1995.
Ora,
atteso che a quel momento (ottobre 1996) il fondo part. __________ - garanzia
reale dei crediti per imposte oggetto della contestata notifica - era già stato
realizzato (mediante vendita a trattative private all’arch. __________ avvenuta
nel luglio 1996), __________ non può più partecipare alla distribuzione del
ricavo del pegno: di conseguenza i suoi crediti tardivamente notificati per
imposte 1989, 1990, 1991, 1992 e (parzialmente) 1993 - costituendo
pretese personali nei confronti del defunto (cfr. Fritzsche/ Walder, op.cit., Vol. II, §51, n.12, p.340) -
saranno collocati nella graduatoria come crediti non garantiti da pegno in applicazione
dell’art. 219 cpv.4 LEF (cfr. Carl Jaeger,
Das Bundesgesetz betreffend Schulbetreibung und Konkurs, Zurigo 1900, n. 1 ad
art. 246 LEF).
c) I
crediti pure notificati con scritto 14 giugno 1995, ma relativi a imposte sorte
successivamente alla declaratoria di eredità giacente (imposta 1993,
calcolata pro rata per il periodo dal 21 aprile 1993 al 31 dicembre 1993,
imposta 1994 e imposta 1995) non possono invece in ogni modo essere iscritti
nella graduatoria in quanto non costituiscono “Konkurs-forderungen”. Degli
stessi sarà tenuto conto soltanto in sede di ripartizione quali debiti di
massa.
-
Il
ricorso è dunque in questo senso accolto e lo stato di ripartizione impugnato è
annullato. L’UEF procederà alla modifica della graduatoria nel senso dei considerandi,
previa richiesta di conveniente anticipazione delle spese cagionate dal ritardo
nella notifica da parte del Comune di __________.
-
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli
art. 219, 251, 254 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 24 aprile 1997 del Comune di __________ è accolto nel senso dei considerandi.
1.1. Lo
stato di ripartizione 15 aprile 1997 nella procedura di liquidazione
dell’eredità giacente __________, __________, è annullato.
1.2.
L’UEF __________ procederà - previa anticipazione delle spese cagionate dal
ritardo da parte del Comune di __________ - alla modifica della graduatoria, tenendo
conto dei crediti tardivamente notificati dal Comune di __________ con scritto
14 giugno 1995, limitatamente a quelli riferiti agli anni 1989, 1990, 1991,
1992 e 1993 (quest’ultimo credito soltanto per la parte calcolata pro rata
antecedente il 21 aprile 1993), crediti da collocare quali pretese non
garantite da pegno ex art. 219 cpv. 4 LEF.
1.3. La
modifica apportata alla graduatoria sarà pubblicata come di rito.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
–
__________.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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