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15.1997.00013 ΓÇó Transitional rule for execution-office liability claims
15.1997.00013Outro Tribunal15 de jan. de 1998Granted
A creditor challenged the Locarno enforcement office’s refusal to issue two payment orders for alleged tort claims relating to events in January 1996. The office had applied the revised Art. 5 SchKG in force from 1 January 1997. The supervisory chamber held that the issue was governed by non-retroactivity: legal effects of pre-1997 facts remained subject to the former liability regime. The complaint was therefore upheld and the office ordered to issue the payment orders. No costs or indemnity were awarded.
Art. 5 vLEF; Art. 2 disp. trans. LEF; Art. 1 Tit. fin. CC; transitional law for enforcement-office liability: legal effects of facts occurring before 1 January 1997 remain governed by the former liability regime. The revision introducing Cantonal primary liability does not apply retroactively to pre-entry-into-force conduct, except where the transitional provisions expressly so provide. The general principle of non-retroactivity, reflected in Art. 1 Tit. fin. CC, applies mutatis mutandis also in enforcement law (consid. 2-4). A refusal to proceed under the new regime is unlawful where the alleged facts occurred before the revision entered into force. Costs and compensation are governed by the special federal rules and are not awarded absent statutory grounds (consid. 5).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1997.00013
Data decisione, Autorità: 15.01.1998, CEF
Incarto n. 15.97.00013
Lugano 15 gennaio 1998 /FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 22 gennaio 1997
contro l’operato dell’UEF di Locarno
nella procedura esecutiva dipendente dalle due domande d'esecuzione 9 gennaio 1997 formulate dal ricorrente
contro
in materia di responsabilità dell'organo d'esecuzione ex art. 5 LEF;
viste le osservazioni 24 gennaio 1997 dell'UEF di Locarno;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che il creditore intende procedere nel 1997 con due esecuzioni, per fr. 10'000'000.-- ciascuna, contro __________, e contro __________, per fatti riferiti all'attività svolta dai precettati quali __________ prima del 31 dicembre 1996, in connessione con vicende esecutive che hanno coinvolto la fallita __________, di cui __________ sarebbe stato azionista e direttore, "in occasione dello sfratto avvenuto il 10 e 11 gennaio 1996";
che le due domande d'esecuzione del 9 gennaio 1997 non hanno portato all'emissione dei due PE, l'UEF di Locarno avendo respinto - con provvedimento 13 gennaio 1997 - tali domande con riferimento all'art. 5 cpv.2 LEF in vigore dal 1° gennaio 1997, secondo cui il presunto danneggiato non ha azione contro il preteso colpevole;
che con tempestivo gravame 22 gennaio 1997 il creditore insiste perché l'organo d'esecuzione dia seguito alle due domande d'esecuzione inoltrate, protestate spese e ripetibili;
che il creditore è dell'avviso che sia applicabile la LEF nella sua formulazione precedentemente in vigore e che pertanto il credito possa essere fatto valere direttamente contro il preteso responsabile del danno;
che dal 1. gennaio 1997 è stata introdotta la responsabilità causale e primaria del Cantone ex art. 5 LEF per il danno cagionato illecitamente dai funzionari, dagli impiegati, dai loro ausiliari, dalle amministrazioni speciali del fallimento, dai commissari, dai liquidatori, dalle autorità di vigilanza e giudiziarie, come pure dalla polizia, nell'adempimento dei compiti loro assegnati dal diritto esecutivo federale;
che l'innovazione è di grande portata per il danneggiato - creditore, debitore, terzo che è parte o no nella vicenda esecutiva - che si vede ora semplificata di molto la procedura di risarcimento dei danni, con in più la possibilità di ottenere anche il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale: infatti non è più tenuto a provare la colpa e non deve più ricorrere a un secondo processo per far valere la rifusione integrale del pregiudizio subito per insolvenza dell'organo d'esecuzione e fallimento;
che nel caso di specie si pone la questione di diritto transitorio se è applicabile la vecchia normativa sulla responsabilità, come ritiene il ricorrente, oppure quella nuova come sostiene l'UEF di Locarno;
che il ricorrente assevera che i fatti posti a fondamento della pretesa dedotta in esecuzione si sono realizzati il 10 e 11 gennaio 1996 (cfr. ricorso p.2, n.1);
che la questione sottoposta a giudizio non rientra tra quelle di mero tenore procedurale disciplinate dall'art. 2 cpv.1 e 2 disposizioni finali LEF e nemmeno nelle previsioni di natura materiale ex art. 2 cpv.3-5 disposizioni finali LEF;
che per il principio della non retroattività - valido quale principio generale del diritto intertemporale, con riferimento all'art. 1 titolo finale CC - torna applicabile nel caso in esame la vecchia normativa ex art. 5-7 vLEF (cfr. Franco Lorandi / Ivo Schwander, Intertemporales Recht und Übergangsbestimmungen im revidierten Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, in: AJP 1996, p.1467);
che gli effetti giuridici di fatti anteriori all'entrata in vigore dell'art. 5 nLEF sono regolati, anche successivamente, dal pregresso art. 5 vLEF siccome vigente al tempo in cui i fatti dedotti in esecuzione si sono verificati (art. 1 cpv.1 titolo finale CC, mutatis mutandis);
che pertanto gli atti compiuti prima del 1. gennaio 1997 sono regolati - per quanto riguarda la loro forza obbligatoria e i loro effetti - anche per l'avvenire dalle disposizioni vigenti quando ebbero luogo (art. 1 cpv.2 titolo finale CC, mutatis mutandis);
che il ricorso va pertanto accolto, nel caso di specie trovando applicazione -ai fini dell'emissione dei richiesti precetti esecutivi- la responsabilità per colpa dell'organo d'esecuzione in applicazione dell'art. 5 vLEF;
che l'UEF di Locarno procederà pertanto all'emissione dei richiesti PE;
che gli escussi sono comunque tutelati a sufficienza dall'art. 85a LEF, norma di grande portata pratica introdotta con la revisione in vigore dal 1. gennaio 1997, che consente finalmente di arginare i frequenti casi di abuso che il diritto previgente non riusciva a contrastare con efficacia (sugli auspici de lege ferenda ora realizzati, cfr. Flavio Cometta, Il giudice del diritto esecutivo e il principio della buona fede, in: SJZ 1991, p.300, n.2 lett.g, in particolare bb);
che gli escussi possono ora domandare, in ogni tempo, l'accertamento dell'inesistenza del debito o della sua estinzione. Esecuzioni vessatorie possono così giungere rapidamente a conclusione, evitando all'ingiustamente precettato pregiudizi di natura patrimoniale: gli escussi potranno chiedere al giudice del merito - anche richiamandosi all'art. 6 § 1 CEDU, trattandosi di disputa di carattere civile (cfr. Flavio Cometta, L'incidenza della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sul diritto esecutivo svizzero, in: Il Ticino e il diritto, Raccolta di studi pubblicati in occasione delle Giornate dei giuristi svizzeri 1997, Collana CFPG blu vol. 2, Lugano 1997, p.307-308, nota 38) - l'annullamento di tutte quelle esecuzioni che il sedicente creditore ha promosso ma non fatto proseguire e nemmeno formalmente ritirato. L'istituto dell'annullamento ex art. 85a LEF diviene pertanto un utile strumento di protezione dei dati personali (cfr. Dominik Gasser, Revidiertes SchKG - Hinweise auf kritische Punkte, in: ZBJV 1996, p.640);
che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF), benché espressamente rivendicate, poiché così stabilito dal legislatore federale (cfr. anche art. 20a cpv.1 primo periodo LEF) e non ricorrendo i presupposti dell'art. 20a cpv.1 secondo periodo LEF);
richiamati gli art. 5 vLEF, 2 disposizioni finali LEF e 1 titolo finale CC
PRONUNCIA
1.1. Di conseguenza l'UEF di Locarno darà indilatamente seguito alle due domande d'esecuzione 9 gennaio 1997 di __________ contro __________ e contro __________.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione: __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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