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Numero d'incarto:
15.1996.209
Data decisione, Autorità:
10.03.1998, CEF
Incarto n.
15.96.00209
Lugano
10 marzo 1998 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 12 dicembre 1996 di
__________ patr. dall'avv. __________
contro
l’operato
dell’UEF di Bellinzona e meglio
contro lo stato di riparto della realizzazione immobiliare nell'esecuzione n.
__________ promossa nei confronti di
interessante anche la ditta
patr.
dall'avv. __________
richiamata
l’ordinanza presidenziale 17 dicembre 1996, con la quale al ricorso è stato
concesso l’effetto sospensivo;
viste le osservazioni
- 24 gennaio 1997 della ditta
- 7 febbraio 1997 dell’UEF di
Bellinzona
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. In
data 2 ottobre 1996 si é tenuto il pubblico incanto per la vendita delle part.
N. __________ e coattiva di 20/120 della part. N. __________ di __________, di
proprietà della __________, __________. I fondi sono stati aggiudicati ai
signori __________ e __________ __________ per l’importo di fr.1’350’000.--.
Gli aggiudicatari hanno versato in contanti all’Ufficio esecuzione i seguenti
importi:
fr. 35’000.-- quale anticipo sulle spese di realizzazione;
fr. 80’000.-- in acconto sul prezzo di delibera.
I
redditi conseguiti con l’amministrazione coatta dei fondi posti all’incanto sono
stati di complessivi fr. 42’450.45.
B. Sull’elenco
oneri del 5 agosto 1996 figuravano iscritti i seguenti crediti,
rispettivamente creditori, qui sinteticamente riassunti:
(I rango ) fr.757’733.--;
(II, III e IV rango) fr.1’914’250.--
-
vari
portatori di cartelle ipotecarie in V - IX rango, non notificati;
-
__________,
__________.42’170.90.
Nell’elenco
oneri veniva inserita l’osservazione secondo cui il creditore __________ e il
creditore __________ avendo contestato il precedente elenco oneri presso la
Pretura di Bellinzona e il Tribunale di Appello di Lugano, avranno diritto al
riparto tenendo conto delle disposizioni dell’art. 250 LEF e della sentenza DTF
63 III 122. Tale menzione veniva riportata anche sulle condizioni d’incanto del
26 agosto 1996. Sia l’elenco oneri, così come le condizioni d’incanto sono
cresciuti in giudicato senza provocare contestazioni di alcun genere.
C. In
data 2 dicembre 1996 veniva depositato lo stato di riparto, il quale assegnava
al creditore __________ l’importo di fr. 42’170.90, avendo quest’ultimo
contestato con successo l’elenco oneri.
D. Con
ricorso 12 dicembre 1996 la __________ ha contestato lo stato di riparto
sostenendo che, le cause di contestazione dell’elenco oneri che hanno dato
origine allo stato di riparto impugnato sono avvenute nel contesto della
procedura esecutiva n.__________ e non concernono in alcun modo la procedura
esecutiva n. __________, oggetto del provvedimento impugnato. Inoltre le
anticipazioni dell’Ufficio relative al riparto ex art. 250 LEF, inserite
nell’elenco oneri e nelle condizioni d’incanto non sarebbero di alcun
pregiudizio alla ricorrente, in quanto la sede naturale di applicazione di tale
norma sarebbe lo stato di riparto impugnato. La __________ sostiene inoltre
che, anche nella denegata ipotesi di voler applicare alla procedura in esame la
ripartizione prevista dall’art. 250 LEF, la stessa sarebbe comunque errata,
poiché non conforme a quanto previsto dalla decisione DTF 63 III 122, che
prevede il riparto del ricavo della contestazione tra i creditori contestanti
secondo il grado dei rispettivi crediti iscritti nell’elenco oneri
E. Con
osservazioni 24 gennaio 1997 la ditta __________ __________ chiede che il
gravame venga dichiarato irricevibile per incompetenza della Camera adita. In
via subordinata chiede la reiezione del ricorso, in quanto la ripartizione
sarebbe avvenuta in conformità di quanto previsto dall’elenco oneri, nonché
dalle condizioni d’incanto.
F. Nelle
sue osservazioni 7 febbraio 1997 l’UEF di Bellinzona si é rimesso al giudizio
di questa Camera.
Considerando
in diritto: 1. La
somma netta ricavata dalla vendita del pegno deve essere distribuita ai
creditori pignoratizi sino a concorrenza dei loro crediti, compresi gli
interessi in corso e le spese di esecuzione (cfr. Art. 157 cpv.2 LEF).
Incassato integralmente il ricavo della vendita l’ufficio allestirà lo stato di
riparto sulla base della procedura di appuramento dell’elenco degli oneri. I
crediti accertati in base a questo procedimento non potranno più venire
contestati giudizialmente né per il loro importo, né per il loro grado (art.
112 cpv.1 RFF ). Il grado e l’importo dei crediti pignoratizi iscritti
nell’elenco degli oneri non possono infatti essere contestati nello stadio di
ripartizione da chi ebbe occasione di impugnarli nel procedimento di appuramento
dell’elenco degli oneri (art. 43 cpv. 1 RFF, applicabile per il rinvio dell’art.
102 RFF anche all’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare).
L’elenco oneri, come la graduatoria fallimentare, benché definitivi possono
ancora essere modificati in casi eccezionali (DTF 111 II 84), segnatamente
quando:
-
un
credito é stato collocato nell’elenco oneri per errore manifesto,
-
un
credito non é stato collocato nell’elenco oneri per errore manifesto;
-
vi
é stata evoluzione nel rapporto giuridico dopo la crescita in giudicato;
-
fatti
nuovi giustificano una revisione della pregressa collocazione.
-
L’Autorità
di vigilanza in questo stadio di procedura deve, di principio, limitarsi ad
esaminare se lo stato di riparto corrisponde all’elenco oneri, atteso che quest’ultimo
costituisce il fondamento della ripartizione. Siffatta restrizione del potere
di cognizione implica che in questa sede si deve forzatamente prescindere dal
decidere questioni di diritto materiale relative all’esistenza dei crediti
inseriti nell’elenco degli oneri.
-
La
causa di contestazione dell’elenco oneri produce i suoi effetti limitatamente
all’esecuzione per la quale è stato depositato l’elenco oneri contestato. Se
l’esecuzione è conclusa o ritirata l’elenco oneri perde ogni effetto (Amonn/Gasser,
Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 1997, § 28 n. 40, p.
238).Infatti, anche se le motivazioni che stanno alla base dell’azione di
contestazione sono di diritto materiale, essa persegue unicamente scopi di
diritto esecutivo, che si riflettono sull’esecuzione in corso (Amonn/Gasser,
op. Cit., § 24 n.49, p. 194).
-
Nel
caso in oggetto tutte le contestazioni dell’elenco oneri da parte del
__________, della __________ e della ditta , sono state introdotte
nell’ambito dell’esecuzione n. Tale esecuzione si è conclusa con
l’asta pubblica del 16 aprile 1996, andata deserta per mancanza di offerte. Lo
stato di riparto impugnato, pur essendo relativo al medesimo immobile, si
riferisce però all’esecuzione n. , nella quale le precedenti
contestazioni dell’elenco oneri non esplicano più alcun effetto. L’artigiano
non può trarre quindi alcun beneficio dalla causa di contestazione introdotta a
suo tempo, in quanto il suo diritto si è estinto con l’asta pubblica del 16
aprile 1996, che ha sancito la conclusione della procedura esecutiva
n.
-
Con
provvedimento impugnabile va inteso ogni atto reso in applicazione della LEF e
del diritto esecutivo in genere, riferito ad un determinato fatto esecutivo su
cui vi è ancora un interesse pratico e attuale alla definizione ad opera
dell’Autorità cantonale di vigilanza: è infatti irricevibile il ricorso che non
persegua un fine procedurale concreto nell’ambito dell’esecuzione forzata in
corso (Flavio Cometta, Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in
materia di esecuzione e fallimento, RDAT 1996, p. 277).
Le
anticipazioni fatte dall’UE relative al riparto ex art. 250 LEF in calce
all’elenco oneri e alle condizioni d’incanto non sono soggette a ricorso,
mancando ogni interesse attuale e concreto al momento in cui sono state
espresse ed essendo la sede naturale per l’applicazione di tale norma lo stato
di riparto impugnato. Solo ad asta avvenuta è infatti possibile stabilire con
esattezza il risultato della procedura esecutiva per ogni singolo interessato,
ciò che non è invece ancora il caso al momento del deposito dell’elenco oneri o
delle condizioni d’incanto. Quindi la menzione effettuata dall’UE, ancorché
errata, non reca alcun pregiudizio al ricorrente che ha omesso d’impugnare
l’elenco oneri e le condizioni d’incanto, poiché tale modalità di ripartizione
esplica i suoi effetti unicamente nell’ambito dello stato di riparto oggetto
del ricorso.
-
Giusta
la cifra 7 delle condizioni d’incanto 26 agosto 1996, dal ricavo d’asta vanno
pagate a contanti le pretese assistite da ipoteca legale a favore degli enti
pubblici per complessivi fr.33’207.15. La rimanenza del prezzo di
aggiudicazione pari a fr.1’316’792.85 deve essere ripartita tra i creditori di
I, II, III e IV rango iscritti ad elenco oneri, segnatamente il __________ e la
__________. Il __________ in data 3 ottobre 1996 ha ceduto il proprio credito
di fr.757’733.-- alla __________ la quale ha concesso ai signori __________ il
subingresso ipotecario per l’importo di fr.1’316792.85 (doc.C). Lo stato di
riparto deve quindi venir corretto con l’indicazione dell’effettivo subingresso
ipotecario in I - IV rango concesso dalla ricorrente agli aggiudicatari.
-
Ne
consegue l’accoglimento del ricorso.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 17, 157 e 250 LEF
pronuncia: 1. Il
ricorso 12 dicembre 1996 __________ è accolto.
1.1. Lo
stato di riparto 2 dicembre 1996 nell’esecuzione n. __________ UEF di
Bellinzona, relativo alle part.n.__________ e comproprietà coattiva 20/120 del
mappale __________ __________ di __________, viene così modificato:
A. IPOTECHE
LEGALI
-
Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona fr. 25’586.40
-
Comune
di Giubiasco fr. 7’620.75
B. IPOTECHE
CONVENZIONALI
- __________) fr.
757’733.--
subingresso
ipotecario fr. 757’733.--
Scoperto fr.
0.0
-
credito
fr. 1’914’250.--
subingresso
ipotecario fr. 559’059.85
saldo
affitti fr. 42’450.45
in
contanti fr.
46’792.85
Scoperto
fr. 1’265’946.85
C. IPOTECHE
LEGALI DEGLI ARTIGIANI E IMPRENDITORI
-
credito
fr. 42’170.90
riparto
fr. 0.0
Scoperto
fr. 42’170.90
Per
gli importi rimasti scoperti verranno emessi degli attestati di insufficienza
di pegno.
1.2. E’
fatto ordine all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona di procedere alla
modifica di cui al dispositivo 1.1., rettificando altresì gli importi globali
corrispondenti.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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