AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1996.204
Data decisione, Autorità:
20.05.1997, CEF
Incarto n.
15.96.00204
Lugano
20 maggio 1997/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur
Martinelli
statuendo
sul ricorso 6 dicembre 1996 del
__________ patr. dallo studio legale __________
contro
l'operato
dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno nelle esecuzioni n. __________ promosse dal reclamante
contro
in materia di
esecuzione del pignoramento;
viste le
osservazioni 19 dicembre 1996 del Ministero pubblico e 4 febbraio 1997 dell'UEF
di Locarno;
ritenuto
in fatto
A. Il
Comune di __________ ha chiesto la prosecuzione delle quattro esecuzioni contro
i coniugi __________ con atto 4 aprile 1996 e sollecitatoria 23 agosto 1996.
Il
13 settembre 1996 l'UEF di Locarno ha reso noto al patrocinatore del
precettante che il pignoramento non era ancora stato eseguito, essendo pendenti
due procedure penali per impedimento di atti d'ufficio dell'organo
d'esecuzione. Si tratta di una denuncia 3 giugno 1994 contro __________ per
assenza ingiustificata al pignoramento (art.91 LEF e 323 CP) e disobbedienza a
decisioni dell'autorità (art. 292 CP) e di una denuncia 24 aprile 1995 contro
__________ per assenza ingiustificata al pignoramento (art.91 LEF e 323 CP).
B. Il
Comune di __________ è insorto contro l'inazione del Ministero pubblico con
reclamo al __________ che, con decisione 16 ottobre 1996, ha dichiarato
irricevibile il gravame, atteso che "dagli atti trasmessi non risulta che
la reclamante sia parte delle procedure e non può essere riconosciuta alla
stessa la veste di terzo interessato". Secondo l'autorità penale, a
prescindere dagli aspetti penali della vicenda, nulla impedisce all'UEF di
Locarno di procedere negli incombenti di natura esecutiva.
C. Con
reclamo 6 dicembre 1996 il Comune di __________ è dell'avviso che l'UEF di
Locarno debba "procedere indilatamente al pignoramento nelle esecuzioni n.
__________ nei confronti di __________ e __________ in __________, facendosi
assistere, se del caso, dalla forza pubblica che è tenuta per legge a dar man
forte".
D. Con
osservazioni 19 dicembre 1996 il Ministero pubblico e per esso il Procuratore
pubblico Perugini - "a nome dei colleghi PP titolari degli incarti"
pendenti nelle procedure promosse dall'UEF di Locarno contro __________ e
__________ in connessione a ipotesi di reato in materia di esecuzione e
fallimenti - ha reso noto il convincimento che non vi è "alcun impedimento
[per l'UEF di Locarno] a procedere negli incombenti d'ufficio indipendentemente
dall'esito delle denunce che in ogni caso non potrebbero sostituirsi a quanto
vi spetta per legge".
E. Con
osservazioni 4 febbraio 1997 l'UEF di Locarno ha confermato "la veridicità
di tutti i punti contenuti nel ricorso", evidenziando "le difficoltà
ad eseguire le operazioni di pignoramento nei confronti dei signori __________
senza l'aiuto della forza pubblica" e auspicando "l'ordine immediato
di aiuto da parte della Polizia cantonale".
Considerato
in diritto:
a) Per
l'art. 91 cpv.1 LEF il debitore è tenuto, sotto minaccia di pena, ad assistere
al pignoramento o a farvisi rappresentare (art. 323 n.1 CP), come pure a
indicare, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente
pignoramento, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso,
come pure i crediti e i diritti verso terzi (art. 164 n.1 e 323 n.2 CP).
b) Se
il debitore omette senza giustificazione sufficiente di assistere al
pignoramento o di farvisi rappresentare, l'ufficio d'esecuzione può ordinarne
l'accompagnamento per mezzo della polizia (art. 91 cpv.2 LEF).
Sulla
liceità dei mezzi coercitivi, cfr. DTF 87 III 87-97 (parere del 6 dicembre 1961
della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale
all'Autorità cantonale di vigilanza del Canton Berna, i cui principi sono stati
dichiarati ancora formalmente in vigore in virtù della Circolare n.37 del
Tribunale federale del 7 novembre 1996 riferita all'elenco aggiornato delle
circolari, istruzioni, lettere e dei pareri, pubblicato in DTF 122 III
332-335).
L'ordine
di accompagnamento per mezzo della polizia non costituisce misura privativa
della libertà e non è quindi lesivo dei principi dedotti dall'art. 5 CEDU
(cfr., mutatis mutandis, la sentenza 14 agosto 1995 del Kassationsgericht del Canton
Zurigo, in: ZR 1996 n.78 p.242-245).
c) Su
richiesta dell'ufficiale, il debitore deve aprire i locali e i ripostigli. Se
necessario, l'ufficiale può chiedere l'aiuto dell'autorità di polizia (art. 91
cpv.3 LEF).
Siffatta
normativa è espressione del principio, del tutto ovvio in uno Stato di diritto,
secondo cui gli organi statali dispongono della forza pubblica per l'attuazione
di tutte le loro funzioni istituzionali: detto altrimenti, il diritto esecutivo
federale impone l'intervento diretto dell'autorità di polizia quando non è
ragionevolmente possibile farne a meno, ad esempio quando chi è parte nel
procedimento esecutivo manifesta attitudini manifestamente contrarie a norme cogenti
del diritto pubblico federale che esigono tempestiva attuazione. Non è infatti
possibile, avuto riguardo al principio di celerità che connota il diritto
esecutivo svizzero, differire nel tempo l'esecuzione delle varie fasi
procedurali - ad esempio l'esecuzione del pignoramento - solo perché l'escusso
vi si oppone e la procedura penale connessa alla violazione degli art. 164 n.1,
323 n.1 e 2 CP, in relazione all'art. 91 cpv.1, 2 e 3 LEF, può comportare una
durata di qualche consistenza temporale (sulla nozione di tempestività nella
prassi, cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo
in materia di esecuzione e fallimento, in: RDAT 1996-I, p.268 nota 10).
d) L'ufficio
d'esecuzione deve ricordare esplicitamente agli interessati i loro obblighi
come pure le conseguenze penali dell'inosservanza (art. 91 cpv.6 LEF).
Il
pignoramento impone quindi all'escusso tutta una serie di doveri procedurali,
tra cui anche quello di essere presente o di farsi rappresentare, la cui
violazione trae seco le note conseguenze dal profilo penale, oltre al ricorso
alla forza pubblica previsto dall'art. 91 cpv.2 e 3 LEF (cfr. Hans Wiprächtiger,
Das neue Vermögensstrafrecht und die Änderungen im Bereich der Konkurs- und Betreibungsdelikte,
n. III.1., III.4., III.5. e III.12, in: Diritto penale economico, Collana CFPG
vol. 18, Lugano 1997 [di prossima pubblicazione]; Jörg Rehberg / Niklaus Schmid,
Strafrecht III, 6. ed., Zurigo 1994, p.257 ss.; Günter Stratenwerth, Schweizerisches
Strafrecht, Besonderer Teil I, 4. ed., Berna 1993, p.394 ss.; Peter Albrecht, Kommentar
zum schweizerischen Strafrecht, Berna 1990, n.6 ad art. 163 CP; Robert Hauser, Der
Schutz von Schuldbetreibung und Konkurs durch das Strafrecht, in: Festschrift
100 Jahre SchKG, Zurigo 1989, p.31 ss.; Stefan Trechsel, Schweizerisches StGB, Kurzkommentar,
Zurigo 1989, n.2 ad art. 323 CP; Vital Schwander, FJS 1964, n.1133 p.1; DTF 106
IV 281 cons.3; SJZ 1971 p.212-213 n.103).
- Se
l'organo d'esecuzione non riesce a svolgere con i propri mezzi l'atto
procedurale richiesto, deve ricorrere all'aiuto della forza pubblica.
a) La
polizia, sia essa comunale o cantonale, agisce quale organo ausiliario dell'UEF
e deve eseguire l'ordine impartito senza poterne discutere la legittimità dal
profilo del diritto esecutivo federale: detto altrimenti, se l'UEF chiede alla
polizia per errore di aprire i locali dell'escusso senza che ve ne sia motivo,
sarà il Cantone a risponderne ex art. 5 cpv.1 LEF, riservato l'esercizio del
diritto di regresso sull'ufficiale in conformità dell'art. 5 cpv.3 LEF.
b) Se
la richiesta d'aiuto all'autorità di polizia è conforme alla LEF, il modo
d'attuazione dell'intervento rientra nell'esclusiva competenza e responsabilità
della polizia, nell'ossequio dei fondamenti costituzionali del diritto
amministrativo, tenendo conto dei principi di legalità e di proporzionalità che
lo connotano (cfr. Rainer Schweizer, Entwicklungen im Polizeirecht von Bund und
Kantonen, in: AJP 1997, p.384).
L'intervento
di polizia in materia di pignoramento è misura nota non solo nel nostro ordinamento
(cfr. per la Francia, Modalité d'ouverture forcée des portes à l'occasion des procédures
de saisie. Réglementation, in: La Semaine Juridique [JCP], Éd. G, n° 9, 1996,
p.33): di regola consiste nell'accompagnamento dell'escusso nei locali
dell'organo d'esecuzione o nel luogo in cui deve essere eseguito materialmente
il pignoramento (art. 91 cpv.2 LEF) e nell'apertura di locali e ripostigli (art.
91 cpv.3 LEF), ritenuto che con ripostiglio va inteso qualcosa di chiuso il cui
contenuto sfugge alla vista, ad es. una cassaforte, un cassetto chiuso, ecc.
- Nel
caso di specie, il pignoramento va eseguito al domicilio degli escussi
__________ e __________ Nonostante ripetuti tentativi di procedere negli
incombenti di pignoramento, gli escussi non aprendo la porta dell'appartamento
benché tempestivamente avvisati del pignoramento, l'UEF di Locarno deve agire
in due direzioni (Kurt Amonn / Dominik Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, Berna 1997, §14 n.1-2, p.97-98 e §22 n.29-33, p.154-155):
a) chiedere
l'immediato aiuto dell'autorità di polizia cantonale in ordine all'apertura dei
locali dell'appartamento e dei ripostigli ivi ubicati, per consentire un
sufficiente pignoramento;
b) denunciare
(nuovamente) __________ e __________ al Ministero pubblico, in conformità dell'art.
67 cpv.1 CPP, per le ipotesi di reato ex art. 163 e 164 n.1 come pure 323 n.1 e
2 CP in connessione con le esecuzioni n. __________ dell'UEF di Locarno.
-
Come
rettamente evidenzia il Ministero pubblico, l'organo d'esecuzione non deve
attendere la conclusione della procedura penale per richiedere l'intervento
dell'autorità di polizia: vero è però anche che lo Stato di diritto esige - per
precisa volontà del legislatore federale - che i reati connessi all'esecuzione
e al fallimento vengano perseguiti con la necessaria e tempestiva attenzione, a
condizione che vi sia sufficiente dotazione di persone e mezzi e che si
promuova la specializzazione in questa particolare e complessa branca del
diritto.
-
Il
ricorso va quindi accolto.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art.
62 cpv.2 OTLEF), benché protestate dal Comune di __________ perché così
stabilito dal diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 91 LEF; 164
n.1, 323 n.1 e 2 CP,
pronuncia
- Il
ricorso 6 dicembre 1996 del Comune di __________ è accolto.
1.1. Di
conseguenza è ordinato all'UEF di Locarno di chiedere l'immediato aiuto
dell'autorità di polizia cantonale in ordine all'apertura dei locali
dell'appartamento dei coniugi __________ e __________, come pure dei ripostigli
ivi ubicati, per consentire un sufficiente pignoramento nelle esecuzioni n.
__________, __________ __________ e __________ promosse dal Comune di
__________ contro __________ e __________, __________.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, 1000 Losanna 14, in conformità dell'art.
19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente Il
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster