Lack of local jurisdiction nullifies seizure notice

15.1996.2Outro Tribunal18 de jun. de 1996Partially Granted

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A debtor appealed against the Lugano enforcement office’s seizure notice, arguing that he was no longer domiciled in Lugano and therefore could not be pursued there. The chamber held that local jurisdiction in debt enforcement is mandatory and that a seizure notice issued by an incompetent office is void. Since the debtor had already ceased to be domiciled in Lugano before the seizure stage, the enforcement could not be continued there. The complaint was therefore partly upheld and the seizure notice annulled. No costs or indemnities were awarded.

Sumário Omnilex

Art. 17 and 53 LEF; territorial competence in enforcement and nullity of a seizure notice. In debt-enforcement proceedings, the legal place of enforcement is mandatory for all stages. If the debtor changes domicile after service of the payment order, continuation remains at the previous domicile only under Art. 53 LEF; if the change occurs before the seizure stage, the proceedings must follow the new place of enforcement, and if the debtor has moved abroad the enforcement generally cannot be continued there. A seizure notice issued by an office lacking ratione loci competence is void and may be invoked at any time by complaint or raised ex officio by the supervisory authority (consid. 1b–1c).

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AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1996.2

Data decisione, Autorità: 18.06.1996, CEF

Incarto n. 15.96.00002 15.96.00002

Lugano 18 giugno 1996/B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 10 gennaio 1996 di


patr. dall'avv. __________

contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano tendente ad ottenere l’annullamento dell’avviso di pignoramento e della procedura esecutiva n. __________ promossa contro il reclamante da


patr. dall'avv. __________

viste le osservazioni: - 25 gennaio 1996 di


  • 26 gennaio 1996 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;

rilevato che con decreto presidenziale 11 gennaio 1996 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo;

esaminati atti e documenti,

ritenuto

in fatto:

A. Il 16 febbraio 1993 __________ ha presentato domanda di esecuzione all’UE di Lugano contro __________, indicando quale domicilio “ __________ ”. Al PE è stata interposta opposizione, rigettata in via provvisoria dal Pretore del Distretto di Lugano con sentenza 6 aprile 1993. L'azione di disconoscimento di debito promossa con petizione 16 aprile 1993 da __________ è stata stralciata dai ruoli con sentenza 18/19 ottobre 1995 per intervenuta perenzione processuale. Su domanda di proseguire l’esecuzione l’UE di Lugano ha emesso il 3 gennaio 1996 l’avviso di pignoramento in oggetto.

B. Con reclamo 10 gennaio 1996 si è aggravato __________ postulando l’annullamento sia dell’avviso di pignoramento 3 gennaio 1996 che dell’intera procedura esecutiva. __________ ha sostenuto di non essere domiciliato in Svizzera, bensì nel __________, per cui non poteva essere escusso a __________, dove solo sua moglie è domiciliata. Secondo il reclamante sua moglie non era inoltre legittimata a ricevere validamente la notifica di qualsivoglia atto esecutivo, non essendovi tra i coniugi __________ una comunione familiare.

C. Con osservazioni 25 gennaio 1996 __________ ha postulato la reiezione del reclamo sostenendo che l’escusso è domiciliato a __________. Egli circola con veicoli immatricolati nel Canton Ticino. Inoltre durante la procedura di rigetto dell’opposizione __________ ha sempre indicato quale domicilio __________. Nel __________ egli detiene infatti unicamente un semplice permesso di soggiorno provvisorio, scadente nel novembre 1996. I coniugi __________ non sono separati di fatto e da sempre vivono nel regime di separazione dei beni. Secondo il creditore il centro degli interessi del reclamante rimane a __________ presso la moglie.

Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

in diritto:

a) Il PE in oggetto è stato notificato a __________: l’escusso era legittimato a censurare in principio ex art. 17 LEF il provvedimento dell’UE di Lugano con reclamo a questa Camera quale Autorità di vigilanza.

L’incompetenza ratione loci dell’UE di Lugano non rende però nullo il precetto esecutivo ma solo annullabile (cfr. DTF 104 III 13, 88 III 11, 83 II 50, 82 III 74, 79 III 15 e 68 IIII 35; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, §12 n. 19 p.; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993 p. 88).

Nella concreta fattispecie non vi è stato tempestivo reclamo: la parte creditrice poteva quindi chiedere di far proseguire l’esecuzione avanti l’ufficio competente.

b) L’autorità di vigilanza deve vegliare in ogni stadio della procedura, affinché le disposizioni concernenti la competenza vengano osservate. L’avviso di pignoramento emesso da un ufficio di esecuzione incompetente ratione loci è nullo. La nullità può sempre essere invocata con reclamo. Essa può anche essere pronunciata d’ufficio dall’autorità di vigilanza (cfr. Gilliéron, op. cit. p. 88; Amonn, op. cit. § 10 n. 31-33 p. 90; Fritzsche/Walder, op. cit. § 11 m. 2 n. 10 p. 104-105 e rif. ivi).

c) Le disposizioni legali in merito al luogo d’esecuzione sono imperative. In linea di principio il luogo legale d’esecuzione vale per tutta l’esecuzione: tutti gli stadi della procedura esecutiva devono essere quindi eseguiti nel luogo giusto. Questa regola viene tuttavia limitata dall’ art. 53 LEF, secondo il quale se il debitore cambia domicilio dopo la notificazione del pignoramento, l’esecuzione si prosegue al domicilio precedente. Quando il cambiamento avviene però in uno stadio precedente, va proseguita nel nuovo luogo di esecuzione. Lo spostamento del domicilio all’estero durante il primo stadio dell’esecuzione ha come conseguenza che contro il debitore l’esecuzione non può più essere proseguita, a meno che sia latitante oppure abbia ancora una sede in Svizzera o un domicilio speciale (cfr. Amonn, op. cit., § 10 n. 26-30 p. 89-90).

d) Con sentenza 10 gennaio 1996 (inc. VIG 15.95.42) questa Camera, ha ritenuto che __________ non fosse domiciliato a __________ sulla base dei seguenti accertamenti (cfr. cons. 3):

"__________ ha dichiarato di essere domiciliato a __________ dal 1992, dove si trova la sede della società per cui lavora e di vivere abitualmente a __________ dove possiede un appartamento. Occupandosi di esportazioni in Svizzera, Italia, Germania e Austria, deve viaggiare frequentemente. Dalla richiesta della “Carte de séjour” risulta che __________ è entrato nel Granducato del __________ il 30 dicembre 1991. Con attestazione 29 novembre 1995 il Ministero della Giustizia del Grunducato del __________ ha certificato che “l’autorisation de séjour “ è concessa a __________ fino al 1. novembre 1996. Secondo le convergenti dichiarazioni dei coniugi __________, loro punto d’incontro per complessivamente circa due mesi all’anno è __________. Altri punti d’incontro durante gli ultimi 12 mesi sono stati __________, dove hanno trascorso insieme circa un mese in diverse visite, e __________ dove i coniugi __________ si sono visti tre volte. A __________ __________ trascorre complessivamente circa un mese all’anno suddiviso in diverse visite.

Sulla base delle precedenti considerazioni non può essere affermato che __________ sia il luogo dove __________ risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente e che rappresenta il centro dei suoi interessi. __________ si trattiene infatti a __________ saltuariamente per non più di un mese all’anno complessivamente, mentre il centro dei suoi interessi professionali si trova a __________ ed il luogo dove risiede principalmente e dove trascorre il maggior tempo con sua moglie è __________. Queste circostanze, riconoscibili anche a terzi, permettono pertanto di concludere che, pur lasciando indecisa la questione a sapere dove sia effettivamente il domicilio di __________ (se a __________ o a __________, dove sembrerebbe visto che i coniugi vi passano il maggior tempo assieme), al momento della domanda di esecuzione in oggetto, non era a __________ ".

Di conseguenza, indipendentemente dalla questione a sapere se al momento della notifica del PE n. __________, avvenuta il 18 febbraio 1993, __________ fosse domiciliato a __________, determinante è in casu che al momento della notifica dell’avviso di pignoramento in oggetto, avvenuta il 3 gennaio 1996, egli non vi era domiciliato. Dovendosi pertanto affermare che il reclamante, già prima della notifica dell’avviso di pignoramento, non aveva domicilio a __________, la procedura di esecuzione in esame non può essere proseguita per incompetenza ratione loci dell’UE di Lugano. L’avviso di pignoramento va pertanto annullato.

  1. Il reclamo 10 gennaio 1996 di __________ va quindi parzialmente accolto.

Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 17 e 53 LEF

pronuncia

  1. Il reclamo 10 gennaio 1996 __________, è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza l’avviso di pignoramento 3 gennaio 1996 emesso nell’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano promossa contro __________ è annullato.

  1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  2. Intimazione: - __________

per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello

quale Autorità di vigilanza

Il Presidente La Segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

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Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the Lugano enforcement office had local jurisdiction to continue the enforcement after the debtor allegedly moved abroad.

Decisão extraída

The office lacked local jurisdiction when the seizure notice was issued, because the debtor was no longer domiciled in Lugano and the enforcement could not be continued there.

Fundamentação extraída

Local jurisdiction in enforcement is mandatory. A seizure notice issued by an incompetent office is void and may be raised at any time. Since the debtor had already lost his domicile in Lugano before 3 January 1996, the execution could not continue there.

Questão jurídica principal

Whether the seizure notice of 3 January 1996 had to be annulled as void.

Decisão extraída

Yes. The seizure notice had to be annulled due to the enforcement office's lack of territorial competence.

Fundamentação extraída

The change of domicile abroad before the seizure stage prevented continuation of the proceedings in Lugano. Because the debtor was not domiciled there at the relevant time, the notice was void.

Questão jurídica principal

Whether court costs and indemnities should be awarded.

Decisão extraída

No costs and no indemnities were charged.

Fundamentação extraída

The chamber expressly ordered that no expenses be taken and no compensation be awarded.

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