Complaint against bankruptcy warning dismissed for lack of competence

15.1996.176Outro Tribunal25 de out. de 1996Dismissed

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Resumo

The debtor challenged a bankruptcy warning issued by the Locarno enforcement office in a debt collection for CHF 25,988.15. The supervisory court held that complaint review is limited to formal defects, including lack of bankruptcy subjection, public-law claims, pending annulment action, non-final opposition dismissal, or lack of local jurisdiction. Because the complainant invoked only substantive grounds, namely a prior payment proposal and willingness to pay, the court found itself materially incompetent and dismissed the complaint. No costs or indemnities were charged.

Regest

Art. 17 and 161 LEF; supervisory complaint against a bankruptcy warning is admissible only for formal defects, in particular where the debtor contests subjection to bankruptcy, invokes public-law claims, pending annulment proceedings, non-final rejection of opposition, or lack of territorial competence. Merits objections to the underlying debt or to payment arrangements are not justiciable in supervisory proceedings; they must be pursued in the proper substantive forum. Where the complaint raises only such merits arguments, it is dismissed for want of material competence of the supervisory authority (consid. 1-3).

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1996.176

Data decisione, Autorità: 25.10.1996, CEF

Incarto n. 15.96.00176

Lugano 25 ottobre 1996 /B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 8 ottobre 1996 di


contro

l’operato dell’ Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro la reclamante da


viste le osservazioni 21 ottobre 1996 dell’UEF di Locarno;

ritenuto

in fatto:

A. La __________ procede contro la __________ per l’incasso di Fr. 25’988.15 oltre interessi e spese.

Non avendo l’escussa interposto opposizione, la precettante ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione.

B. Il 4 ottobre1996 1996 l’UEF di Locarno ha emesso la comminatoria di fallimento che è stata notificata all’escussa l’8 ottobre 1996.

C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata la __________ contestando la procedura. Essa ha sostenuto di avere effettuato il 30 settembre 1996 una proposta di pagamento, che dimostrerebbe la sua volontà di saldare il debito.

D. Delle osservazioni dell’UEF di Locarno si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

in diritto:

  1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vgilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):
  • l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

  • l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

  • è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;

  • la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,

  • l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).

  1. Per questioni di merito la via del reclamo è invece preclusa.

  2. La reclamante allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del reclamo per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza.

  3. Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 e 161 LEF

pronuncia

  1. Il reclamo 14 maggio 1996 della __________ è respinto.

  2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  3. Intimazione a:


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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