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Numero d'incarto:
15.1996.155
Data decisione, Autorità:
31.07.1997, CEF
Incarto n.
15.96.00155
Lugano
31 luglio 1997/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla domanda di revisione 9 settembre 1996 alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello presentata da
rappr.
contro
la sentenza 22/28 agosto 1996 della Camera di esecuzione e fallimenti quale
Autorità di vigilanza nell'inc. __________ su reclamo 4 marzo 1996 dello stesso
istante in materia di pignoramento di un deposito relativo a una polizza
assicurativa nell'esecuzione n. __________ promossa dallo __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
viste le osservazioni 27 settembre 1996
di __________;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN
DIRITTO
che
lo __________ procede contro __________ per Fr. 673'221.65 con riferimento all'attestato
di carenza di beni n. __________;
che
il 20 dicembre 1995 il creditore ha chiesto il pignoramento del deposito
n.__________, in relazione alla polizza n. __________, intestato all'escusso
presso la __________
che
con provvedimento 27 febbraio 1996 l'Ufficio d'esecuzione di Lugano ha
dichiarato impignorabile tale deposito, atteso che secondo la __________ il
contratto assicurativo è riferito a una polizza di previdenza individuale
vincolata con contratto di deposito bloccato dei premi;
che
lo __________ si è aggravato contro tale provvedimento, argomentando che il
deposito - pur condizionato dal contratto 31 marzo/20 aprile 1994 - è
pignorabile senza limitazione alcuna, trattandosi di conto remunerato simile a
un conto bancario da cui la __________ preleva direttamente i premi;
che
con sentenza 22/28 agosto 1996 questa Camera ha parzialmente accolto il reclamo
ex art. 17 LEF, atteso che dal contratto di assicurazione emerge che le
prestazioni assicurate caratterizzano un contratto d'assicurazione sulla vita
di tipo misto, con beneficiari in caso di vita l'assicurato __________ e in
caso di decesso la di lui moglie;
che
il contratto di deposito bloccato dei premi è stato implicitamente ritenuto
siccome sottratto al potere di disposizione dell'escusso, lo stesso potendo
essere utilizzato secondo le pattuizioni 31 marzo 1994/20 aprile 1994 (cfr.
patto 3: "le dépôt de primes bloqué sert uniquement au paiement des primes
d'assurance arrivant à échéance. Le compte ne peut être dissous
ni partiellement, ni entièrement, aussi longtemps que des primes de contrats
d'assurance qui figurent sous chiffre 1. seront encore à pourvoir") solo
per il pagamento dei premi fino alla scadenza contrattuale del 30 aprile 2015;
che
l'importo sul deposito bloccato ammonta a Fr. 67'851.10, valuta 31 dicembre
1995, da cui sono prelevati Fr. 5'348.-- di premio annuo, l'ultima volta il 1°
maggio 2014;
che
pertanto sul conto bloccato non risultano eccedenze a valere quale importo
liberamente disponibile a favore dell'escusso;
che
con tempestiva domanda di revisione 9 settembre 1996 lo __________ ha evidenziato
di aver chiesto il pignoramento del deposito costituito da __________ alla
__________ e non il pignoramento dei diritti derivanti dal contratto
assicurativo;
che
l'istante reputa realizzata l'ipotesi prevista all'art. 26 lett.a LPR,
l'Autorità non avendo considerato per inavvertenza fatti rilevanti che
risultano dagli atti;
che
è motivo di revisione l'errore dell’Autorità di vigilanza quando è facilmente
correggibile perché gli elementi per operare un esame conforme agli atti già
risultano dall'incarto che ha portato alla sentenza oggetto di revisione;
che
non vi è motivo di revisione per inadeguata constatazione dei fatti se
l'autorità ha scientemente rifiutato di tener conto di una fattispecie
determinata ma che la stessa non ha ritenuto decisiva, poiché un siffatto
rifiuto non è questione d'ordine fattuale bensì giuridico;
che
la nozione di inavvertenza presuppone che il giudice abbia omesso di considerare
un atto determinato o che l'abbia letto erroneamente, scostandosi per
inavvedutezza dal suo tenore esatto, in particolare da quello letterale,
ritenuto che l’inavvertenza non concerne l'apprezzamento delle prove e neppure
quello giuridico dei fatti; la revisione non è finalizzata a correggere
eventuali errori di diritto del giudice: segnatamente essa non può prendere la
forma di un riesame della sentenza di cui è chiesta la revisione (Flavio Cometta,
Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e
fallimento, in: RDAT 1996 I, p.301);
che
l'istante censura in estrema sintesi che il giudizio su reclamo di questa
Camera non abbia considerato per inavvertenza (art. 26 lett.a LPR) la domanda
di pignoramento del deposito sul conto bloccato costituito da __________ presso
la __________;
che
il giudizio impugnato è stato reso - avuto riguardo ai limiti del potere di
cognizione riservato all'Autorità cantonale di vigilanza - tenendo conto, sia
pure senza darne ragione esplicita, della domanda di pignoramento del deposito
sul conto bloccato per il pagamento dei premi fino al 2014, respinta per
l'ovvia ragione della sua indisponibilità per l'escusso in conformità del patto
3 delle pattuizioni 31 marzo 1994/20 aprile 1994 passate tra __________ e
__________;
che
pertanto non vi è spazio per il motivo di revisione ex art. 26 lett.a LPR;
che
la domanda di revisione deve essere respinta;
che,
trattandosi di decisione in materia di revisione, rimedio straordinario di diritto
cantonale, non va indicato il rimedio di diritto (ordinario) prescritto
dall'art. 20a cpv.2 n.4 seconda proposizione LEF;
che
non si prelevano spese (art. 16 cpv.1 LPR) e non si assegnano indennità (art.
17 LPR);
PRONUNCIA
-
La
domanda di revisione 9 settembre 1996 dello __________, è respinta.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
all'Ufficio d'esecuzione di Lugano.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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