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Numero d'incarto:
15.1996.134
Data decisione, Autorità:
27.01.1997, CEF
Incarto n.
15.96.00134
Lugano
27 gennaio 1997
/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 25 luglio 1996 di
Contro
l’operato
dell’UEF del Distretto di Riviera
in materia di prosecuzione
dell'esecuzione;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN
DIRITTO
che
il 17 aprile 1996 l’UEF del Distretto di Riviera ha notificato a __________ il
precetto esecutivo nell'esecuzione n. __________ promossa dalla __________ per
Fr. 1'035.30 oltre accessori;
che
il debitore ha interposto tempestiva opposizione;
che
con atto (doc. 8) qualificato "decisione", di data 20 maggio 1996,
__________, richiamato l'art. 124a cpv.1 dell'Ordinanza (1) della legge sul
servizio delle poste del 1° settembre 1967 (OSP, in: RS 783.01), si è così
espressa:
"1. Il
CP [Conto postale] n. __________ è stato soppresso.
- Giusta
l'art. 5 della LPA e gli art. 124a e 126 dell'Ordinanza del 1° settembre 1967
relativa alla legge federale sul servizio delle poste, La dichiariamo debitore
dell'importo di Fr. 985.30 + l'interesse passivo del 9% dall'8.3.1995 + Fr.
20.-- tassa amministrativa e Fr. 70.-- di spese di esecuzione.
Le
ingiungiamo di versare l'importo scoperto (...) entro 30 giorni dal ricevimento
della presente decisione.
-
In
applicazione dell'art. 80 LEF per l'importo di Fr. 985.30 + l'interesse passivo
del 9% dall'8.3.1996 + Fr. 20.-- tassa amministrativa e Fr. 70.-- di spese
esecutive pronunciamo il rigetto definitivo dell'opposizione fatta al PE n.
__________ dell'UEF di Riviera.
-
La
decisione viene notificata per lettera raccomandata in due esemplari.
La
presente decisione può essere impugnata entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione, mediante ricorso alla __________. (...) La decisione impugnata
va allegata al ricorso. Nel caso in cui quest'ultimo venga respinto, le spese
di procedura (di regola dai 500.-- ai 1'000.-- franchi) sono addossate alla
parte soccombente";
che
l'escusso non ha impugnato la "decisione" (doc. 9);
che
la precettante ha chiesto la prosecuzione dell'esecuzione (doc. 10);
che
con provvedimento 15 luglio 1996 l'UEF del Distretto di Riviera ha reso noto
alla creditrice che non vi sono i presupposti per la prosecuzione
dell'esecuzione, atteso che nella decisione di rigetto dell'opposizione non è
ravvisabile prima facie un titolo esecutivo ex art. 80 LEF;
che
con tempestivo reclamo __________ ha chiesto l'annullamento del provvedimento
15 luglio 1996 dell'UEF del Distretto di Riviera e conseguente ordine di
proseguire l'esecuzione in via di pignoramento, protestate spese e ripetibili;
che
la reclamante assevera in sostanza che l'organo d'esecuzione non può sindacare
il contenuto materiale di una sentenza amministrativa cresciuta in giudicato
per difetto di impugnazione;
che
"nel caso specifico, l'UEF ha esaminato la base legale della decisione del
20 maggio 1996 e, in particolare, le norme sulle quali l'__________ fonda la
sua competenza di rendere tali decisioni. L'UEF si è ugualmente chinato sul
modo utilizzato dalle __________ per argomentare, nella propria decisione, la
loro qualità di autorità amministrativa federale. Ne ha concluso che non si
poteva ravvisare un titolo esecutivo nella decisione della DCP. Agendo in un
tale modo, l'Ufficio si è dunque pronunciato sulla validità materiale e sul contenuto
del titolo di rigetto, anziché sulla competenza dell'autorità che l'ha
emesso";
che
con osservazioni 30 luglio 1996 l'UEF del Distretto di Riviera si è rimesso
alla decisione dell'Autorità cantonale di vigilanza;
che,
contrariamente all'assunto della reclamante, l'organo d'esecuzione non ha
sindacato dal profilo materiale la "decisione" 20 maggio 1996 della
__________, limitandosi all'esame - che gli compete - degli aspetti formali
dell'atto che la precettante reputa decisione amministrativa di un'autorità
federale;
che
il diritto per la creditrice di emanare decisioni di merito con contestuale
rigetto definitivo dell'opposizione conferisce in sostanza ad una parte di
essere giudice in causa propria;
che
l'istituto, contro cui si sono levate serie critiche dottrinali meritevoli di
approfondimento (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Le point sur le droit des poursuites
et des faillites, in: SJZ 1996 p.295; Tibère Adler, La mainlevée de l'opposition
par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes, in: Droit privé et assurances
sociales, Enseignement de 3. cycle de droit 1989, Friborgo 1990, p.241-260; Jacques
Reymond, Mainlevée et continuation de la poursuite, in: SJZ 1982, p.306-309; Gilliéron,
nota a DTF 109 V 46, in: JdT 1985 II 95), costituisce in tutta evidenza
un'eccezione nel sistema del diritto esecutivo, pur presentando innegabili
vantaggi dal profilo pratico poiché consente un'accelerazione delle procedure,
di regola senza pregiudizi irreparabili per la parte debitrice;
che
l'eccezione si giustifica nei soli casi in cui vi sia una chiara base legale
espressa;
che
siffatta base legale è stata riconosciuta dal Tribunale federale negli art. 97
cpv.4 LAVS e 30 cpv.1 e 4 LAMI (DTF 121 V 110-112, 109 V 48-51 e 107 III
62-66);
che
analoga base legale vi è ora nell'art. 88 cpv.2 LAMal (RS 832.10);
che,
come evidenzia Gilliéron, op. cit., p.295, "cette jurisprudence a incité l'administration
fédérale des contributions à faire adopter l'art. 57 al.3 OTVA, qui viole manifestement
le principe fondamental dans un État de droit: iniquum est aliquem suae rei
esse judicem";
che
il citato art. 57 cpv.3 OIVA (Ordinanza concernente l'imposta sul valore
aggiunto, del 22 giugno 1994, in: RS 641.201) stabilisce che l'Amministrazione
federale delle contribuzioni è competente per la procedura di rigetto
dell'opposizione, ritenuto che per il cpv.4 le decisioni passate in giudicato
dell'Amministrazione federale delle contribuzioni concernenti imposte,
interessi, spese e multe sono parificate a sentenze esecutive giudiziarie ai
sensi dell'art. 80 LEF;
che
la precettante deriva il suo potere giurisdizionale dagli art. 124a e 126 OSP
(1);
che
l'art. 124a OSP (1) disciplina le modalità di prelievo dall'avere in conto e l'art.
126 OSP (1) sanziona la violazione dei doveri contrattuali del titolare del
conto postale con la disdetta e la soppressione del conto postale;
che
a tutela delle ragioni creditorie dell'__________ è previsto l'istituto del
deposito di garanzia [art. 126a OSP (1)];
che
la precettante non indica la base legale che le conferisce il diritto di
emanare decisioni con facoltà di rigettare l'opposizione interposta al
pregresso precetto esecutivo;
che
siffatta base legale non risulta esservi, come rettamente rilevato dall'UEF del
Distretto di Riviera;
che
non è sufficiente essere autorità amministrativa federale per legittimare il
diritto di emanare decisioni di merito, legittimanti contestualmente il rigetto
definitivo dell'opposizione interposta al pregresso precetto esecutivo;
che
pertanto la sedicente "decisione" 20 maggio 1996 della __________ è -
nell'estensione, pretesa dalla precettante, volta a far proseguire l'esecuzione
con l'avviso di pignoramento - atto irrito per carenza di puntuale potere
giurisdizionale dell'__________ in materia di conti correnti;
che
la "decisione" 20 maggio 1996 resta, quale atto manifestamente
inidoneo al rigetto, senza alcuna efficacia giuridica in sede di diritto
esecutivo;
che
il potere di cognizione dell'ufficio d'esecuzione non si estende al merito
della decisione, come rettamente assume la reclamante, ma è limitato all'esame
formale volto ad accertare se si dà decisione amministrativa legittimante il
rigetto definitivo dell'opposizione;
che
nel caso di specie l'UEF del Distretto di Riviera si è correttamente
determinato, limitandosi a constatare la nullità dal profilo del diritto
esecutivo della "decisione" 20 maggio 1996 - di tutta evidenza già ad
un semplice esame prima facie cui l'organo d'esecuzione deve procedere - per carenza
di potere giurisdizionale dell'__________ in materia di conti correnti postali;
che
il reclamo va pertanto respinto;
che
non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF) perché così stabilito per norma di diritto
federale;
richiamati gli art. 79, 80 e 88 LEF
PRONUNCIA
-
Il
reclamo 25 luglio 1996 della __________ è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell'art. 19 LEF entro dieci
giorni dalla notificazione.
-
Intimazione: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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