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Numero d'incarto:
15.1996.13
Data decisione, Autorità:
18.06.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00013
Lugano
18 giugno 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 10 gennaio 1996 di
contro
l’operato
dell’ Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro l’atto di pignoramento 15
dicembre 1995/2 gennaio 1996 in diverse esecuzioni promosse contro il
reclamante da
(rappr.
da __________)
(esec.
n. __________)
(esec.
n. __________)
(esec.
n. __________);
viste le
osservazioni 31 gennaio 1996 dell’Ufficio esecuzione di Lugano;
completata
l’istruttoria;
ritenuto
in
fatto
A. __________, __________ ed il __________ procedono contro
__________ per l’incasso di diversi crediti.
B. Con provvedimento 15 dicembre 1995/2 gennaio 1996 l’UE
di Lugano ha pignorato al reclamante l’indennità percepita dall’Ufficio
cantonale del lavoro di Fr. 525.-- al mese sulla base del seguente computo.
Introito
Fr. 1’650.--
Minimo
di esistenza
minimo base Fr. 925.--
locazione Fr. 200.--
totale
Fr. 1’125.-- Fr. 1’650.--
Eccedenza
mensile pignorabile Fr. 525.--.
C. Contro siffatta determinazione si è tempestivamente
aggravato __________. Con integrazione al reclamo 1. febbraio 1996 ha chiesto
il riconoscimento di spese non dichiarate al momento del pignoramento, ossia
Fr. 157.95 per il telefono dicembre 1995, Fr. 308.05 per l’elettricità del 3.
trimestre 1995, Fr. 272.05 per la televisione. Egli ha inoltre fatto valere,
per la figlia __________, Fr. 675.-- all’anno per l’abbonamento del treno e Fr.
5.50.-- al giorno per i pasti consumati alla mensa del Liceo, così come Fr. 2’845.--.
per spese dentistiche.
Con
ulteriore integrazione al reclamo 12 febbraio 1996 il debitore ha dichiarato di
essere intenzionato a riappacificarsi con la moglie e di versarle la somma di
Fr. 1’500.-- mensili quale canone di locazione per l’uso di tre locali e
giardino nella casa da essa locata.
D. Interrogato formalmente il 15 maggio 1996 il
reclamante ha dichiarato di avere percepito da settembre 1995 a fine febbraio
1996 dall’Ufficio cantonale del lavoro un’indennità quale indipendente di Fr.
1’650.-- al mese lordi. Il 1. aprile 1996 ha iniziato a lavorare quale
venditore presso la __________, purtroppo con poco successo. Il 1. maggio 1996
è stato trasferito a __________ quale “stagiaire” . La sua rimunerazione non è
ancora stata definita. __________ ha poi aggiunto di non essersi riappacificato
con la moglie e di continuare a vivere presso la figlia __________, alla quale
in precedenza versava Fr. 200.-- al mese per l’alloggio, che però attualmente
non è più in grado di versare.
E. Su
richiesta di questa Camera la __________ ha comunicato in data 24 maggio 1996
di avere iniziato delle trattative con il reclamante in merito ad una
collaborazione presso il posto-vendita di gomme di __________, di non avere
però ancora stabilito alcun dettaglio per quanto riguarda la rimunerazione e
che, appena ciò si fosse verificato, l’avrebbe comunicato.
F. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del
caso, in seguito.
Considerato
in
diritto
-
Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12
cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
a) Secondo
il punto 1.1. della Tabella dei minimi di esistenza agli effeti del diritto
esecutivo del 1. gennaio 1994 l’importo base per persona singola ammonta a Fr.
925.-- al mese.
Il
reclamante pretende il riconoscimento di Fr. 157.95 per il telefono, Fr.
308.05 per l’ elettricità e Fr. 272.05 per la televisione. Queste spese non
possono però dar luogo a nessun supplemento, essendo le stesse già comprese
nell’importo base mensile di Fr. 925.--.
b) Il punto 2.4.3. della citata Tabella prevede che a chi
è costretto a prendere dei pasti fuori dall’economia domestica vengono
riconosciuti da Fr. 6.-- a Fr. 9.-- per ogni pasto principale.
Secondo
il punto 2.6. sempre della citata Tabella possono essere considerate spese
supplementari per l’istruzione dei figli, le spese per mezzi di trasporto
pubblico, materiale scolatico e simili fino alla loro maggiore età (cfr. DTF 98
III 34).
Al
reclamante va pertanto riconosciuto l’importo di Fr. 675.-- pagato per
l’abbonamento annuo ferroviario per la tratta __________ della figlia
__________, che frequenta il Liceo a __________, per il periodo da settembre
1995 a settembre 1996, che suddiviso per 12 mesi, dà un importo mensile di Fr.
56.25. Anche la spesa di Fr. 5.50 al giorno, ossia di Fr. 110.-- al mese,
fatta valere dal reclamante per i pasti consumati dalla figlia alla mensa del
Liceo va ammessa.
- Nel calcolo del minimo vitale vanno tenuti in
considerazione solo gli importi effettivamente pagati (cfr. DTF 121 III 20).
Durante
l’interrogatorio formale __________ ha dichiarato di non avere ancora saldato
la nota di onorario di Fr. 2’845.- per il dentista e di avere finora versato
unicamente Fr. 200.--. Egli ha pure ammesso di non essere tornato a vivere con
la moglie. Pertanto al reclamante non può essere riconosciuto nè l’importo di
Fr. 2’845.-- per spese dentistiche, nè l’importo di Fr. 1’500.-- quali spese di
locazione, non avendo effettivamente pagato questi importi.
- Il reclamante ha dichiarato di avere ricevuto
l’indennità mensile di Fr. 1’650.-- quale indipendente unicamente fino alla
fine di febbraio 1996. Dal mese di aprile 1996 egli lavora presso la
__________. La sua rimunerazione, come confermato dalla datrice di lavoro, non
è però ancora stata fissata. Pertanto il calcolo dell’eccedenza pignorabile va
eseguito tenuto conto dei supplementi ammessi al considerando sub 2. sulla base
dell’indennità di Fr. 1’650.-- fino alla fine di febbraio 1996. Sarà poi
compito del reclamante di comunicare, appena concordata, la sua rimunerazione
all'Ufficio esecuzione di Lugano, che procederà al riesame del pignoramento.
Il
minimo di esistenza __________ fino a fine febbraio 1996 è calcolato pertanto
come segue:
a)
Introito Fr.
1’650.--
b)
Minimo di esistenza
minimo base Fr. 925.--
locazione Fr. 200.--
spese trasporto e pasti della Fr. 166.25
figlia __________
totale
Fr. 1’291.25 Fr. 1’650.--
Eccedenza
mensile pignorabile fino a fine febbraio 1996: Fr 358.75, arrotondata a Fr.
358.--.
- Il reclamo 10 gennaio 1996 __________ va quindi
parzialmente accolto.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 17 e 93 LEF
pronuncia
- Il
reclamo 10 gennaio 1996 __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza il provvedimento 15 dicembre 1995/2
gennaio 1996 dell’UE di Lugano è riformato nel senso che il pignoramento
dell’indennità di __________ si riduce a Fr. 358.-- al mese, in luogo di Fr.
525.--, fino al 29 febbraio 1996.
1.2. __________
è tenuto a comunicare, appena sarà fissata, la rimunerazione percepita dalla
__________, all’Ufficio esecuzione di Lugano, che procederà al riesame del
pignoramento.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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