Attachment of land registered to third parties upheld

15.1996.116Outro Tribunal3 de abr. de 1998Dismissed

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Resumo

Two supervisory complaints against an attachment and the accompanying seizure notices were joined. The complainants argued that land registered in the names of third parties could not be attached and attacked the creditor’s claim. The chamber held that the land had been donated shortly before the attachment while enforcement was already pending, making a fraudulent transfer and an erroneous land-register entry plausible under Art. 10 RFF. The office was therefore entitled to proceed with the attachment and with a vindication procedure under the LEF. Challenges to the underlying debt were inadmissible in this forum. Both complaints were dismissed, with no costs or indemnities.

Regest

Art. 10 RFF; attachment of land registered in another person’s name and scope of review of the enforcement office. A parcel entered in the land register under a name other than the debtor’s may nevertheless be attached when the creditor renders plausible one of the statutory grounds, in particular a likely erroneous registration or circumstances indicating an avoidance transaction designed to frustrate enforcement. In such case the office may proceed with the attachment and initiate the vindication procedure under Art. 106 ff. LEF. The supervisory authority reviews only enforcement-law issues and not the substantive validity of the underlying claim; objections to the debt belong before the merits court (consid. 2-4).

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.1996.116

Data decisione, Autorità: 03.04.1998, CEF

Incarto n. 15.96.00116/117

Lugano 3 aprile 1998FP/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 15 luglio 1996 di




patr. dallo __________

contro

l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro gli avvisi di pignoramento 3 luglio 1996 e l'atto di pignoramento 9 luglio 1996 nell'esecuzione n. __________ promossa da


rappr. dall'avv. __________

nei confronti di


patr. dallo __________

richiamata le ordinanze presidenziali 17 luglio 1996, con le quali ai ricorsi è stato concesso l’effetto sospensivo;

viste le osservazioni

  • 29 luglio 1996 di __________

  • 30 luglio 1996 dell’UE di Lugano

esaminati atti e documenti;

richiamata l'"istanza processuale di sospensione 31 marzo 1998 (art. 107 CPCP)" dei ricorrenti, irricevibile in sede di applicazione della LEF;

ritenuto

in fatto: A. Il 9 febbraio 1996 venne notificato a __________ il precetto esecutivo n. __________ dell’UE di Lugano, con il quale la __________ richiedeva il pagamento dell’importo di fr. 65’400.-- oltre interessi al 8% dal 1° novembre 1994.

B. Avendo __________ in data 11 aprile 1996 ritirato l’opposizione al precetto esecutivo, la creditrice ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione in via di pignoramento.

C. Il 28 giugno 1996 l’UE di Lugano ha pignorato la part. __________ RFD di __________ intestata a __________ e __________. In data 3 luglio 1996 venivano inviati ai comproprietari del fondo i rispettivi avvisi di pignoramento.

D. Con due distinti ricorsi datati 15 luglio 1996 __________, __________ e __________ hanno chiesto l’annullamento dell’atto di pignoramento 28 giugno 1996, nonché l’annullamento degli avvisi di pignoramento 3 luglio 1996 asseverando che l’art.10 RFF vieta il pignoramento di un fondo iscritto a registro fondiario sotto altro nome che quello del debitore. La donazione fatta ai figli __________ e __________ sarebbe avvenuta allo scopo di risolvere gli innumerevoli problemi gestionali di __________. Inoltre i ricorrenti affermano che la __________ non vanterebbe più alcuna pretesa nei confronti della signora __________.

E. Nelle sue osservazioni la __________ chiede che il ricorso venga respinto, in quanto le censure mosse dai ricorrenti concernerebbero questioni di merito, quindi non di competenza della Camera adita.

F. Delle osservazioni dell’UE si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto: 1. I due ricorsi sono diretti contro l’atto di pignoramento 28 giugno 1996 e gli avvisi di pignoramento 3 luglio 1996 emessi nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa __________ nei confronti di __________. I gravami sono motivati nel medesimo modo, quindi le cause inc. 15.96.116 e inc. 15.96.117 possono essere congiunte ed evase con una sola sentenza.

  1. Giusta l’art. 10 RFF i fondi iscritti nel registro fondiario sotto altro nome che quello del debitore non possono venire pignorati se non ove il creditore renda verosimile:

che il debitore ne ha acquistato la proprietà senza iscrizione (occupazione, successione, espropriazione o sentenza);

o che in virtù del regime matrimoniale il fondo risponde per gli obblighi del debitore escusso;

o che l’iscrizione è errata.

In questi casi l’ufficio, appena eseguito il pignoramento, promuoverà la procedura di rivendicazione ex art. 106 ss. LEF (Art. 10 cpv. 2 RFF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrecht, Berna 1997, § 24 n.2 p.184). Oltre ai casi previsti dall’art. 10 RFF occorre prendere in considerazione il fatto che l’immobile è stato venduto dal debitore all’attuale proprietario iscritto nel registro in circostanze tali da giustificare l’impugnazione del negozio conformemente all’art. 285 ss. LEF (DTF 81 III 98 ss.). L’ufficio delle esecuzioni può esaminare, sotto il profilo della verosimiglianza se il debitore abbia alienato il bene da pignorare al solo scopo di sottrarlo all’esecuzione forzata (cfr. DTF 114 III 88 ss. ). L’ipotesi contemplata dall’art. 10 cpv. 1 n. 3 RFF - iscrizione errata nel registro fondiario - va intesa in senso ampio: è sufficiente che l’inesattezza sia resa verosimile (DTF 117 III 29 ss. ).

  1. Nel caso in esame il fondo oggetto del pignoramento 28 giugno 1996 è stato donato dalla debitrice ai figli il 7 maggio 1996. L’UE ha quindi ritenuto verosimile che il fondo pignorato sia stato alienato dalla debitrice __________ per sottrarlo all’esecuzione forzata. L’aver stipulato l’atto di donazione il 7 maggio 1996, vale a dire poco meno di due mesi prima del pignoramento, e quando già era pendente l'esecuzione n. __________ promossa con PE notificato il 9 febbraio 1996 costituisce senz’ombra di dubbio un atto revocabile ai sensi dell’art. 286 LEF. Di conseguenza l’UE ha agito correttamente pignorando la part. __________ RFD di __________ intestata a __________ e __________ nell’ambito dell’esecuzione promossa da __________ nei confronti __________, in quanto l’iscrizione a registro fondiario risulta essere verosimilmente errata come previsto dall’art. 10 cpv. 1 n.3 RFF. Parimenti corretto deve essere ritenuto l’avvio della procedura di rivendicazione ex art. 106 ss LEF.

  2. Le censure dei ricorrenti relative al fondamento del credito posto in esecuzione non meritano tutela in questa sede, essendo questione che deve essere demandata al giudice del merito

  3. Ne consegue la reiezione dei ricorsi.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 17 LEF e 10 RFF

pronuncia: 1. L e cause inc. n.15.96.116 e inc. n. 15.96.117 sono dichiarate congiunte.

  1. Il ricorso 15 luglio 1996 di __________, e __________, è respinto.

  2. Il ricorso 15 luglio 1996 di __________, è respinto.

  3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  5. Intimazione a:


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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