AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1996.00192
Data decisione, Autorità:
29.05.1998, CEF
Incarto n.
15.96.00192
Lugano
29 maggio 1998/MR/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 17 ottobre 1996
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti del Distretto di Lugano, Viganello, nella
procedura fallimentare n. __________ concernente
e meglio contro
l'allestimento dell'elenco oneri 7 ottobre 1996 relativo alla part. n.
__________ RFD __________
procedura interessante pure
__________ e
Comune
di __________
richiamata
l’ordinanza presidenziale 3 dicembre 1996 con la quale al gravame è stato
concesso effetto sospensivo;
viste
le osservazioni 31 ottobre 1996 del Comune di __________, 4 novembre 1996 dello
Stato del Canton Ticino e 19 novembre 1996 dell’ UF __________;
esaminati
atti e documenti,
ritenuto
in
fatto:
A. In
data 11 dicembre 1990 il Pretore del Distretto __________ ha pronunciato il
fallimento della __________, incaricando l’Ufficio dei fallimenti del Distretto
__________, degli incombenti della procedura fallimentare.
B.
Il 7 ottobre 1996 è stata depositata presso l’UF a __________ la
graduatoria del fallimento unitamente agli elenchi oneri relativi ai beni
immobili della massa, quali parti integranti della graduatoria stessa.
C. Nell’elenco
oneri relativo alla part. n. __________ RFD __________, sub Ipoteche convenzionali
No. __________, figura iscritto un credito a favore __________, di complessivi
fr. 2’272’890.-- garantito da una cartella ipotecaria al portatore di nominali
fr. 2’100’000.-- gravante in primo grado il fondo.
D. Il
credito dell’__________ risulta preceduto nel medesimo elenco oneri dai
seguenti crediti:
Ipoteche
legali
No.
__________ - Stato Canton Ticino
imposta
cantonale 1988 2’289.85
interessi 247.05
imposta cantonale 1989 299’819.85
interessi
51.35
imposta cantonale 1990 1’814.85
interessi
46.35
imposta cantonale 1991 1’814.85
306’084.15
No.
__________ - Città __________
imposta
comunale 1988 1’287.40
interessi
143.90
imposta comunale 1989
239’071.40
imposta comunale 1990
907.45
imposta comunale 1991
907.45
242’317.60
Ipoteche
convenzionali
No.
3 - Comune di __________
Ipoteca
legale iscritta a RFD il
24.6.1981 (dg. 10083/11619))
per
fr. 4’807.70
Contributo costruzione per
l’impianto di depurazione 658.85
tassa canalizzazione 1990
83.45 742.10
E. Con
tempestivo reclamo 17 ottobre 1996 __________ ha chiesto in via principale la
rettifica d’uffico dell’elenco oneri surriferito con lo stralcio delle
“posizioni creditorie indicate sub numeri 1 e 2 sotto la rubrica ipoteche
legali”, e in via subordinata l’annullamento dell’elenco oneri “con invito all’UE
di allestire un nuovo elenco oneri defalcando le pretese creditorie sub i
numeri 1 e 2 sotto la rubrica ipoteche legali” e contestuale nuovo deposito
dell’elenco stesso, atteso che:
-
“le
pretese insinuate dall’ente pubblico ad elenco oneri e descritte sub 2 non
risultano, prima facie, essere state minimamente suffragate, per il che la
reclamante deve ritenere che siano stati notificati crediti d’imposta per i
quali non è data la garanzia dell’ipoteca legale”;
-
“il
Comune ha notificato un importo di Fr. 239’071.40 a titolo di non meglio
precisata imposta comunale per l’anno 1989, vale a dire un importo annuo di
oltre 100 volte l’importo notificato per l’imposta comunale 1988 e per la quale
non è possibile desumere quali siano gli elementi imponibili, che avrebbero
dato il diritto all’ipoteca legale, in quanto riferiti all’immobile”;
-
“inoltre
anche negli anni susseguenti la pretesa notificata dall’ente pubblico si è
ridotta ad importi ben più esigui senza che vi sia dunque una giustificazione
alcuna per l’importo relativo all’anno 1989”;
-
“l’ente
pubblico deve quantomeno rendere evidente per quale motivo il credito d’imposta
debba avere una connessione con il fondo tale da garantirgli il beneficio
dell’ipoteca legale” e “di primo acchito la reclamante non può che escludere in
ogni caso che la globalità dell’imposta è riferita a eventuali utili netti del
fondo in oggetto”;
-
”la
mancanza di puntuali elementi di fatto non consente all’Autorità di vigilanza
neppure una semplice valutazione di grande massima mancando ogni indicazione
sui dati numerici entranti in linea di conto, per cui il giudizio prima facie
non può che imporre Ufficio fallimenti in questione di stralciare dall’elenco
oneri le ipoteche legali per l’ imposta comunale 1989 o quantomeno ridurle
all’importo risultante da un conteggio documentato”;
-
“lo
stesso vale, mutatis mutandis, per il credito d’imposta insinuato dallo Stato
del Canton Ticino di Fr. 299’819.85 per l’anno 1989”.
F. Con
osservazioni 4 novembre 1996 lo Stato del Cantone Ticino ha postulato la
reiezione del gravame, affermando che
-
“è
vero che le pretese notificate sono frutto di valutazione, ma non poteva essere
altrimenti”;
-
“nel
calcolo sono compresi elementi eterogenei, quali l’imposta immobiliare e
l’imposta sull’utile”;
-
“come
risulta dall’ultimo bilancio consegnato all’Ufficio tassazione (1988) la
__________ era una immobiliare economicamente solida con all’attivo un
immobile, valore allibrato fr. 531’992.55 ed al passivo, oltre al capitale di
fr. 350’000.-- la posizione correntisti che corrisponde al finanziamento del
proprio azionista di fr. 228’551”
-
“l’imposizione
fiscale deve tener conto unicamente di questi elementi “;
-
“la
__________ (Camera di Diritto Tributario del Tribunale di appello, ndr.) nella
sentenza del 29.12.1995 (...) ha ben chiaramente indicato quali sono i
requisiti che giustificano il privilegio dell’ipoteca legale”;
-
“la
pretesa fatta valere dalla Banca ricorrente corrisponde in cifra tonda al
prezzo pagato per le ripetute transazioni del pacchetto azionario della
__________.”;
-
”il
gravame a carico della società non trova alcun incremento agli attivi e ciò giustifica
la motivazione dedotta dalla citata sentenza della __________ ” secondo cui
“(... ) non può entrare in considerazione la possibilità di dedurre da tale
utile gli interessi ipotecari che si riferiscono al debito contratto non già
dalla società stessa bensì personalmente dal suo amministratore”;
-
“la
realtà è che dopo il finanziamento erogato a favore degli azionisti con la
garanzia reale sul proprio immobile, la società (terzo proprietario del pegno)
è caduta in fallimento con grave danno per i propri creditori”;
-
”l’origine
di queste imposte è in gran parte da mettere in relazione alla distribuzione
dissimulata di utile, realizzato con la liberazione delle riserve celate nel
valore contabile dell’immobile sociale”
-
“ha
questo utile relazione stretta con l’immobile per cui può beneficiare della
peculiarità di credito al beneficio dell’ipoteca legale? A questo interrogativo
risponderà il giudice civile che sappiamo già ha ricevuto l’atto di petizione
ex art. 250 LEF proposto dalla __________ ”.
G. Nelle
proprie osservazioni 31 ottobre 1996 anche il Comune di Lugano postula la
reiezione del gravame, e si associa alle affermazioni del Cantone, rilevando in
particolare che:
-
“il
Comune è subordinato, per quanto attiene alle notifiche dei crediti ipotecari e
non, relativi ad imposte, alle notifiche e comunicazioni provenienti
dall’autorità cantonale, la propria competenza limitandosi unicamente nel
verificare l’assoggettamento e il calcolo, in base al moltiplicatore 80%, anno
1988, e 85% anni 1989 sg. (art.246 vLT-1976), l’unica autonomia, se vuol essere
considerata tale, essendo data dall’imposta immobiliare , dell’1°/oo sul valore
di stima (art.262(264) vLT-1976)”;
-
“(...)
dal conteggio delle ipoteche legali notificate dalle autorità cantonali si
evince come le imposte di cui al reclamo risultano essere imposte sull’utile
corrente della __________ e non sull’utile di vendita ai sensi dell’art.67
vLT-1976, la quale non beneficia dell’ipoteca legale”;
-
“in
concreto trattasi di imposte sull’utile di una società immobiliare”;
-
“non
vediamo come __________ fallimenti poteva, nell’esaminare prima facie la
questione (a sapere se le pretese fiscali fatte valere costituiscono crediti in
linea di principio suscettibili di essere garantiti da ipoteca legale, ndr.),
rispondere per la negativa e non iscrivere l’imposta notificata nell’elenco
oneri”.
H. Da
parte sua __________ ribadisce la correttezza del proprio operato rinviando la
reclamante alla procedura di impugnazione della graduatoria ex art. __________
LEF, già promossa.
Considerando
in
diritto:
- Nella
procedura in via di fallimento, trascorso il termine per le insinuazioni di cui
alla pubblicazione del fallimento (art.232 LEF) l’amministrazione fallimentare
esamina i crediti insinuati e fa le necessarie verificazioni, nonché chiede su
ciascuna insinuazione la dichiarazione del fallito (art.244 LEF). Essa decide
poi sull’ammissione dei singoli crediti senza essere vincolata alla
dichiarazione del fallito (art.245 LEF) e procede all’allestimento della
graduatoria sulla base degli art.219 e 220 LEF (art.247 cpv.1 LEF e art.56 ss.
RUF), nella quale è fatta menzione anche dei crediti rigettati, con
l’indicazione dei motivi di rigetto (art.248 LEF e art.58 RUF). La decisione
dell’amministrazione deve inoltre estendersi anche ai diritti reali frazionari
(diritti di pegno e d’abitazione, usufrutti, servitù prediali) gravanti beni
della massa, indicandone l’esistenza, l’estensione ed il grado (art.58 cpv.2
secondo periodo RUF). La graduatoria viene depositata presso l’Ufficio
fallimenti e l’amministrazione ne avverte con avviso pubblico rispettivamente
speciale i creditori (cfr. art.249 LEF).
In
caso di diritti frazionari costituiti su fondi, sarà compilato per ogni fondo
un elenco speciale di tutti i crediti da esso garantiti e di tutti gli
altri aggravi reali che all’incanto dovranno essere accollati al deliberatario,
ad esclusione degli oneri reali che esistono e passano all’aggiudicatario per
virtù di legge (art.125 cpv.1 primo periodo RFF); siffatto elenco conterrà pure
l’indicazione esatta degli oggetti (fondi e accessori) ai quali i singoli oneri
si riferiscono (art.125 cpv.1 secondo periodo RFF). Questi elenchi (oneri) speciali
formano parte integrante della graduatoria che farà riferimento ad essi senza
designare singolarmente i crediti garantiti da pegno (art.125 cpv.2 RFF).
a) Relativamente
alla procedura di appuramento dell’ elenco degli oneri nell’ambito di un’
esecuzione speciale (in via di pignoramento o in via di realizzazione del
pegno), segnatamente in merito all’apparente contraddizione tra il primo e il
secondo capoverso dell’art.36 RFF, il Tribunale federale ha già avuto modo di
statuire che rientra nel potere di cognizione dell’ufficio esecuzione, e di
conseguenza dell’Autorità di vigilanza in via di reclamo, stabilire se la
pretesa creditoria notificata implica o meno oneri reali per il fondo, ossia se
il credito insinuato è in linea di principio suscettibile di essere garantito
da ipoteca (non importa se legale o convenzionale): siffatta determinazione è
rilevante dal profilo procedurale, atteso che - se non vi è aggravio per il
fondo - il credito non potrà essere iscritto nell’elenco oneri (cfr. DTF 117
III 38 s., cons. 3). L’accertamento di diritto materiale dell’esistenza e
consistenza (contenuto, quantum) del credito è e rimane invece di competenza
esclusiva del giudice di merito (cfr. DTF 101 III 39; 117 III 38 s., cons. 3).
Come precisato da questa Camera “quello dell’ufficio di esecuzione, e
conseguentemente dell’autorità di vigilanza, è comunque un potere di cognizione
limitato ad un esame prima facie, senza possibilità di approfondimento
(cfr. art.36 cpv.2 primo periodo RFF in fine) e con riserva di diverso
avviso da parte del giudice di merito, il quale gode invece anche su questo
punto del pieno potere di cognizione. Una pretesa tempestivamente notificata
non potrà pertanto non essere iscritta nell’elenco oneri se non quando risulti
manifesta l’assenza di un onere reale per il fondo, e nel caso di crediti
pretesi garantiti da ipoteca legale - stabilita pertanto dalla legge che
costituisce titolo d’acquisto del diritto di pegno (cfr. Tuor/ Schnyder/ Schmid, Das Schweizerische
Zivilgesetzbuch, 11. ed., Zurigo 1995, p.824; Paul-Henri
Steinauer, Les droits réels, Vol. III, 2. ed., Berna 1996, p.195, N.
2825, 2830d e riferimenti) - soltanto quando risulti manifesta l’assenza di una
base legale che li ponga al beneficio di siffatta ipoteca. In caso di dubbio la
loro iscrizione nell’elenco oneri non può invece essere rifiutata” [cfr.
sentenza CEF 14 marzo 1997 su reclami di Stato del Cantone Ticino e del Comune
di L. (inc.n.15.96.114 e n.15.96.118)].
b) Nel
fallimento non vi è spazio per una procedura separata di appuramento
dell’elenco degli oneri (Lastenbereinigungsverfahren) ex art.106 -109
LEF come quella prevista nell’esecuzione in via di pignoramento o in via di
realizzazione del pegno [cfr. gli art.36 ss. RRF rispettivamente i combinati
art.102 RFF e art.36 ss. RRF; Fritzsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993,
§49 p.293 n.3; M. Süsskind, Das schweizerische
Widerspruchsverfahren (art.106-109 SchKG) und die deutsche Drittintervention (§
771 ZPO), Zurigo 1989, p. 21s.]; l’appuramento degli oneri avviene infatti
nell’ambito della contestazione della graduatoria, della quale gli elenchi speciali
ex art.125 RFFsono parte integrante (cfr. ora anche l’art.247 cpv.2 LEF nel
tenore in vigore dal 1° gennaio 1997). I principi surriferiti valgono tuttavia,
mutatis mutandis, anche per l‘allestimento dell’elenco oneri nell’ambito
di un fallimento, l’elenco speciale di cui all’art.125 RFF essendo
assimilabile quanto a contenuto ed effetti all’elenco oneri dell’esecuzione
speciale (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §46 p.368 n.20).
In particolare quale provvedimento procedurale dell’amministrazione del
fallimento anche la graduatoria fallimentare - e con essa l’elenco oneri - può
essere contestata in via di ricorso ex art. 17 LEF per violazioni di prescritti
procedurali oppure con azione di merito (azione di contestazione della
graduatoria ex art. 250 LEF) quando contestato è il contenuto di diritto
materiale, in particolare anche l’ estensione e il grado degli oneri iscritti
negli elenchi speciali (cfr. Fritzsche/Walder,
op.cit., Vol.II, §49 p.303 ss.).
c) All’amministrazione
del fallimento, e su ricorso all’autorità di vigilanza, compete dunque
unicamente la questione pregiudiziale a sapere se a un esame prima facie
(con riserva di diverso parere da parte del giudice del merito) le pretese
creditorie di natura fiscale fatte valere dallo Stato del Cantone Ticino e dal
Comune di__________, ma contestate mediante reclamo dalla creditrice
pignoratizia __________ costituiscono crediti garantiti da ipoteca legale
diretta, atteso che soltanto in caso di manifesta assenza di una base legale
che li ponga al beneficio di siffatta ipoteca non potranno essere iscritti nell’
elenco (oneri) speciale relativo al fondo gravato.
- Nel
caso in esame la controversia è incentrata sulle posizioni ammesse nell’ elenco
oneri relativo alla part. n. __________ RFD __________ “Ipoteche legali” e
riferite allo Stato del Cantone Ticino (sub cifra 1: imposte cantonali
1988/1989/1990/1991 più interessi relativi agli anni 1988, 1989 e 1990 per
complessivi fr. 306’084.15) e al Comune di Lugano (sub cifra 2: imposte
comunali 1988/1989/1990/1991 più interessi per il 1988 per complessivi fr.
242’317.60).
a) L’art.
836 CC consente al diritto cantonale “per i rapporti di diritto pubblico od
altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di
fondi” di stabilire, a favore di pretese creditorie degli enti pubblici, la
garanzia dell’ipoteca legale diretta, ossia valida anche senza l’ iscrizione
nel registro fondiario (unmittelbares gesetzliches Grundpfandrecht),
salvo contraria disposizione (ipoteca legale indiretta, ossia valida solo con
iscrizione nel registro fondiario: mittelbares gesetzliches Grundpfandrecht).
Nel primo caso un’ eventuale iscrizione a registro fondiario ha valore
dichiarativo, mentre nel secondo caso l’iscrizione assume carattere costitutivo
per l’esistenza stessa dell’ipoteca legale (cfr. Steinauer, op.cit., p.197, N.__________ e riferimenti; sulla
distinzione tra ipoteche legali dirette ed indirette cfr. anche Simonius/Sutter, Schweizerisches Immobilarsachenrecht,
Vol. II, Basilea et. al, 1990, §8, p.227 ss; Hans
Michael Riemer, Die beschränkten dinglichen Rechte, Grundriss des schweizerischen
Sachenrechts, Vol. II, Berna 1986, p.93 ss).
b) L’art.183
LAC riconosce al cpv.1 n.1 il beneficio dell’ipoteca legale ex art.__________
allo Stato e ai Comuni, sopra tutti gli immobili situati nel Cantone,
per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una
relazione particolare con l’immobile”. Tali ipoteche hanno tutte il medesimo
ordine e prevalgono sugli altri pegni immobiliari (art.183 cpv.2 LAC). Per l’art.
della Legge tributaria del 28 settembre 1976 (in seguito vLT, applicabile alle
tassazioni riferite ai periodi fiscali antecedenti il 1° gennaio 1995 ex
art.324 cpv.2 LT del 21 giugno 1994 in RL 10.2.1.1, in seguito LT1994) per il
pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione
particolare con l’immobile è riconosciuta al Cantone e ai Comuni un’ipoteca
legale secondo gli art.__________ e 183 LAC.
c)
Il beneficio dell’ipoteca legale diretta non è quindi dato indistintamente
per tutti i tipi di imposta, bensì soltanto per quelle imposte cantonali e
comunali che sono in una “relazione particolare” con un fondo.
La
Legge tributaria cantonale (sia la vLT qui applicabile, che la LT1994) non
specifica tuttavia quali siano i tipi di imposta che presentano siffatta
relazione particolare, lasciandone l’individuazione al giudice del merito.
Va
comunque osservato da un lato che la stretta relazione con l’immobile appare
evidente per l’imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche ex art.89
ss. vLT e per l’imposta immobiliare comunale delle persone fisiche e giuridiche
ex art.__________ vLT(oggetto delle quali essendo infatti l’immobile in quanto
tale, sul cui valore di stima - senza alcuna deduzione - esse vengono
calcolate). D’altro lato sia la giurisprudenza federale che quella cantonale si
sono progressivamente indirizzate verso un’applicazione sempre più prudente
dell’art.836 CC. In particolare il beneficio dell’ipoteca legale è stato negato
alle imposte sulla sostanza mobiliare come a quelle relative al reddito non
derivante dall’immobile (DTF 62 II 29); all’imposta ordinaria sul capitale
delle persone giuridiche (art. 78 LT1976 e art. 80 LT1994), e ciò quand’anche
l’immobile fosse l’unico attivo della società (DTF 110 II 237); all’imposta
ordinaria sul reddito da commercio professionale di immobili delle persone
fisiche ex art.18 cpv.2 vLT (sentenza CDT 4 dicembre 1992 in re J.B., in: RDTAT
I-1993, p.336) così come all’imposta ordinaria derivante da utili su immobili
delle persone fisiche e giuridiche in relazione ad ammortamenti precedentemente
concessi (sentenza II Corte civile del TF 9 agosto 1995 in re R.B.; CDT 29
dicembre 1995; cfr. anche CEF 2 gennaio 1996 su reclamo B.C.).
-
I
crediti per imposte cantonali e comunali riferite agli anni 1988,1990 e 1991
notificati dai reclamanti (varianti da fr.1’814.85 a fr. 2’289.85 per il
Cantone e da fr. 907.45 a fr.1’287.40 per il Comune di ____________________
appaiono compresi nella normativa dedotta dai combinati art. 836 CC, 183 LAC e
229 vLT: in particolare alla luce del fatto che la debitrice è una società a
carattere immobiliare e tenuto conto di un valore di stima ufficiale
dell’immobile di fr. 907’425.-- , non appaiono neppure nel quantum
manifestamente sprovvisti del beneficio della garanzia dell’ipoteca legale
diretta, riservato l’eventuale futuro accertamento del giudice del merito. La
loro iscrizione nell’elenco oneri va quindi in questa sede confermata.
-
Per
quanto attiene invece ai crediti per imposta notificati dal Cantone per il 1989
di complessivi fr. 299’819.85 oltre interessi lo Stato afferma che “nel calcolo
sono compresi elementi eterogenei, quali l’imposta immobiliare e l’imposta
sull’utile”, giustifica la notevole differenza rispetto alle imposte relative
agli altri anni affermando in sostanza che, per l’importo maggiore, “l’origine
(...) è in gran parte da mettere in relazione alla distribuzione dissimulata di
utile, realizzato con la liberazione delle riserve occulte celate nel valore
contabile dell’immobile sociale”, atteso che ”sulla scorta dei frammentari
rilievi che hanno potuto essere effettuati è lecito pensare che il credito (di
fr. 2’271’890.-- notificato dalla __________, creditrice ipotecaria in primo
grado, ndr.) sia andato a beneficio dell’azionista, con la garanzia ipotecaria
sull’immobile della società” e che “dopo il finanziamento erogato a favore
degli azionisti con la garanzia reale sul proprio immobile, la società (terzo
proprietario del pegno) è caduta in fallimento, con grave danno per i propri
creditori”.
Ora
in conformità con l’orientamento della giurisprudenza riferita al cons. 2c.
volto verso un’applicazione restrittiva degli art.836 CC e art.183 LAC, la
seconda CC del TA, proprio nell’ambito di una contestazione di elenco oneri, ha
già avuto modo di esprimersi sulla questione, non riconoscendo il beneficio
dell’ipoteca legale alle imposte sull’utile (effettivo o dissimulato) di una
società distribuito mediante concessione gratuita di garanzie all’azionista da
parte della società fallita, in quanto ritenuta “semplice imposta sull’utile,
che non ha un rapporto particolarmente stretto con l’immobile” (cfr. sentenza
IICCA 27 settembre 1995, in re L.K. c. Comune di A., cons. 5, p.9 e sentenza
IICCA 27 settembre 1995 in re L.K. c. S.C.T., cons. 5, p.9).
Alla
luce di tale giurisprudenza - e in assenza di elementi concreti di segno
contrario che giustifichino la notevole differenza tra i crediti fiscali
notificati dallo Stato e dal Comune di __________ per l’anno 1989 e quelli per
gli altri anni - i primi non possono essere ammessi nell’elenco oneri impugnato
se non nella misura in cui risultano riferiti all’imposta immobiliare, imposta
questa senz’altro garantita dall’ipoteca legale, rispettivamente vanno
depennati nella misura in cui si riferiscono alle imposte sull’utile, siccome
non al beneficio di garanzia reale, con riserva tuttavia di diversa conclusione
da parte del giudice del merito.
Sub
cifra 1 nell’ elenco oneri riferito alla part. __________ __________ va dunque
iscritto a favore dello Stato del Cantone Ticino, per imposte cantonali 1989,
in luogo di fr. 299’819.85 l’importo di fr. 1’814.85 (aliquota dello 0.2% su un
valore di stima ufficiale dell’immobile di fr. 907’425.-- ex art. 92 lett.b vLT,
cfr. scritto 10 giugno 1991 Amm. cantonale delle contribuzioni/avv. __________,
allegato alle osservazioni dell’UF scritto 19 febbraio 1991 Amm. cantonale
delle contribuzioni/Ufficio __________, allegato alle osservazioni dello
Stato).
Sub
cifra 2 dell’elenco oneri, a favore del Comune di di Lugano, per imposte
comunali 1989 va invece ammesso, in luogo di fr.239’071.40, l’importo di fr.
907.45 (aliquota 0.1% sul valore di stima ufficiale di fr. 907’425.-- ex art.
262 ss. vLT).
- In
questo senso il reclamo 1996 __________ va parzialmente accolto.
Non
si prelevano tasse (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF), né si assegnano indennità (art.
62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 232 e 244 LEF, 56 ss. RUF, 36 e125 RRF, 836 CC, 183 LAC, 229 vLT
pronuncia:
- Il reclamo 17 ottobre 1996__________, è
parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza l’elenco oneri 7 ottobre 1996 relativo alla part. __________ è così
modificato:
- Sub.
“Ipoteche legali - cifra 1- Stato Canton Ticino,” in luogo di
“Imposta
cantonale 1989” fr. 299’819.85
è
iscritto:
“Imposta
cantonale 1989” fr. 1’814.85
Sub “Ipoteche legali - cifra 2 - Città di __________ ”
“Imposta
comunale 1989” fr. 239’071.40
è
iscritto:
“Imposta
comunale 1989” fr. 907.45
1.2. Tutte
le altre posizioni dell’elenco oneri rimangono invariate.
1.3. E’
fatto ordine all’Ufficio dei fallimenti __________, di procedere alle modifiche
di cui al dispositivo 1.1. rettificando altresì gli importi globali
corrispondenti.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci
giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a
Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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