AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1996.00175
Data decisione, Autorità:
30.01.1998, CEF
Incarto n.
15.96.00175
Lugano
30 gennaio 1998 /MR/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 30 settembre 1996
contro
l’operato
dell’ Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno
e meglio contro lo stato di riparto 20
settembre 1996
viste le osservazioni del 15 ottobre
1996 dell’UEF __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con
PE no. __________ del 3 luglio 1995 __________ ha proceduto in via di
pignoramento contro __________ per l’incasso di un credito da salario di fr.
8’875.65 oltre interessi dal 31 maggio 1995 e spese esecutive.
B. A
seguito della sua domanda 9 ottobre 1995 di proseguire l’esecuzione l’UEF di
Locarno ha inserito __________ nel Gruppo n. 1 relativo al pignoramento
eseguito il 13 settembre 1995 a seguito di procedura esecutiva promossa
precedentemente da altro creditore (esecuzione n. __________). Il Gruppo n. 1 è
costituito di sei creditori, tra i quali la stessa __________, per un credito
complessivo di fr. 38’658.40, di cui fr. 9’565.65 a favore della reclamante.
Oggetto del pignoramento 13 settembre 1995 è l’inventario dell’albergo “La
Favorita” __________, stimato per complessivi fr. 46’730.--. All’atto del
pignoramento uno dei beni pignorati è stato indicato di proprietà di tale
__________, mentre tutti i rimanenti sono stati dichiarati dall’escusso di
proprietà “della spettabile __________ e del __________ ”. Nella stessa
occasione __________ ha dichiarato inoltre di non possedere “né beni mobili, né
auto, né immobili da pignorare, all’infuori dell’inventario dell’albergo” e di
essere “rappresentante della succ. __________, della quale si dichiara
l’erede”.
C. L’atto
di pignoramento è stato spedito a __________ in data 10 novembre 1995. In data
16 novembre 1995 __________ inoggi ha inoltrato una prima domanda di vendita.
D. Il
17 novembre 1995 l’UEF __________ ha eseguito il pignoramento “complementare”
(cfr. relativo verbale) dei diritti spettanti a __________ nella successione fu
__________. Relativamente a tale pignoramento la reclamante, unitamente ad
altri cinque creditori, forma il Gruppo n.2. __________ ha introdotto in data
28 novembre 1995 una seconda domanda di vendita.
E. In
data 13 febbraio 1996 l’UEF di Locarno ha sentito __________ unitamente ad
altri creditori, in merito alla realizzazione dell’interessenza ereditaria
spettante a __________.
F. Interpellata
dall’UEF __________ sul modo di procedere alla realizzazione dell’interessenza
ereditaria relativa alla CE fu __________, con decisione 27 marzo 1996 (inc.n.
15.96.022) questa Camera ha accertato che __________ non è membro della citata
comunione ereditaria, bensì unico erede, e ha dichiarato quindi irricevibile
l’istanza dell’UEF.
G. Nei
giorni 2 e 12 luglio 1996 è avvenuta la pubblicazione dell’avviso d’incanto
relativo agli immobili e in particolare all’albergo “La favorita” di
__________, intestati alla __________ nell’ambito della parallela esecuzione in
via di realizzazione del pegno immobiliare no. __________ __________ promossa
con __________ del 6 marzo 1995 da un creditore ipotecario di primo grado
contro la stessa __________ e proseguita con relativa domanda di vendita 14/15
settembre 1995 del medesimo creditore.
H. A
seguito della menzionata pubblicazione, con scritto 9 luglio 1996 __________ ha
notificato il proprio credito all’UEF.
I. Con
atto 11 luglio 1996 l’UEF ha dichiarato in un primo tempo di non poter
collocare il credito insinuato da __________ nell’elenco oneri relativo ai
fondi da realizzare, in particolare “in quanto non si tratta di oneri
fondiari”. Successivamente il 31 luglio 1996, in evasione di un reclamo 19/29
luglio 1996 di __________, l’UEF le ha comunicato di voler procedere al
“completamento del pignoramento” - a favore della __________ e di altri
creditori procedenti contro __________, formanti un Gruppo n.2 - in particolare
al pignoramento degli immobili intestati alla CE __________ e già oggetto della
parallela procedura in via di realizzazione del pegno, e di inserire i
creditori pignoranti nell’ elenco oneri relativo a siffatti beni immobili.
J. In
data 13 agosto 1996 l’UEF ha proceduto al “pignoramento complementare” (cfr.
relativo verbale) così come annunciato nella sua decisione 31 luglio 1996,
inserendo la reclamante, unitamente ad altri cinque creditori, in un Gruppo
n.3. L’avviso di pignoramento è stato spedito anche a __________ il giorno
successivo.
K. Il
16 agosto 1996 è stato spedito anche a __________ l’avviso di incanto relativo
ai beni immobili pignorati con contestuale comunicazione dell’elenco oneri.
L. Il
5 settembre 1996 ha avuto luogo la vendita all’asta degli immobili, conclusasi
con la loro aggiudicazione all’Unione di __________ (creditore pignoratizio
procedente) per fr.1’490’000.--. In base allo stato di riparto, allestito il 20
settembre 1996 e depositato il 23 settembre 1996, i creditori pignoranti (tra i
quali anche __________) sono rimasti completamente insoddisfatti. Copia dello
stato di riparto 20 settembre 1996 è stato inviato anche __________.
M. In
data 24 settembre 1996, in risposta allo scritto 22 settembre 1996 __________,
secondo cui le questioni salariali sarebbero “da considerarsi al primo posto
nella liquidazione”, l’UEF di __________ ha comunicato a __________ che “i
salari sono considerati privilegiati in I. classe a mente dell’art. 219 LEF
unicamente in sede di fallimento” e che “la procedura in oggetto è invece
quella per la realizzazione del pegno immobiliare per il mancato pagamento
degli interessi ipotecari”.
N. Con
scritto/reclamo del 30 settembre 1996 __________ si è rivolta a questa Camera,
chiedendo in sostanza di accertare la correttezza dell’operato dell’UEF
__________, in particolare rilevando quanto segue:
-
“in
data 19.07.96 vi avevo scritto chiedendo se era possibile inserire la mia
richiesta di pagamento del mio salario anche sulla messa all’asta delle
proprietà __________ dopo vostro intervento presso L’UEF __________ fui messa
in lista, ma poi ho ricevuto la risposta che non riceverò niente, che non è una
procedura di fallimento e quindi il mio salario sarà problematico riscuoterlo”;
-
“inoltre
vi chiedo se è possibile che una persona che ha lavorato debba sentirsi dire
che non riceverà niente quando invece ero stata la prima a far le domande di
vendita, quando è passato ben più di un anno dalle stesse domande di vendita,
quando mi viene sempre detto che __________ __________ non era l’erede, ma
invece lo era e lo feci subito notare agli impiegati dell’UEF __________ (...),
quando non sono mai state pignorate le proprietà personali __________auto,
salario, effetti personali, ecc.), oppure perché non sono stati sequestrati gli
incassi dell’albergo 95-96 per soddisfare i diritti del personale”;
-
“(...)
allo __________ è stato dato diritto di mettersi in lista dei creditori ed
inoltre prima del mio salario da lui dovutomi, come è possibile che sia passata
dal gruppo no. 1 al gruppo numero 2 ed ora addirittura nel gruppo numero 3”;
-
“credo
sia vostro dovere controllare che non ci siano dei favoritismi a mio scapito”.
O. Nelle
sue osservazioni 15 ottobre 1996 l’UEF ribadisce la correttezza del proprio
operato.
Considerato
in diritto: 1. a) Per
l’art. 110 cpv.1 LEF i creditori che presentano domanda di pignoramento (leggasi
domanda di continuazione dell’esecuzione) entro trenta giorni dall’esecuzione
di un pignoramento a favore di altro creditore, partecipano allo stesso
formando un (primo) gruppo, e l’organo esecutivo completa - d’ufficio - il
pignoramento man mano, in quanto risulti necessario in base alla stima dei beni
già pignorati per coprire tutti i crediti di questo gruppo [cosiddetta
“__________ ”, o pignoramento complementare a seguito della partecipazione
di altri creditori [così nel Formulario Mod. 7, nelle Spiegazioni, cifra 1,
da non confondere con il pignoramento complementare (recte:successivo) ex art.
145 LEF (“Nachpfändung” nella terminologia tedesca), che non rappresenta
un’estensione del pignoramento principale, bensì costituisce un pignoramento
indipendente, la cui esecuzione non pregiudica i diritti derivanti da
precedenti pignoramenti sul medesimo bene, cfr. sulla distinzione tra i due
istituti in particolare __________, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
6. ed., Berna 1997, § 25 n.23 p.203; Fritzsche/Walder, Schuld- betreibung und
Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984 , §32 n.12 p. 459]. I
creditori che presentano domanda di pignoramento solo dopo siffatto termine,
formano nello stesso modo ulteriori gruppi con pignoramento separato (art. 110
cpv. 2 LEF): un secondo gruppo sarà dunque formato da quei creditori che
avranno presentato la propria domanda di pignoramento dopo lo scadere del
termine di partecipazione al primo gruppo (trenta giorni dall’esecuzione del
pignoramento richiesto dal primo creditore - in ordine di tempo - del primo
gruppo ed eseguito a favore appunto dei creditori del primo gruppo), ma ancora
entro trenta giorni dall’esecuzione del pignoramento separato a seguito della
domanda di pignoramento del primo creditore già facente parte del secondo
gruppo, e così via per gli ulteriori eventuali gruppi (cfr. Pierre-Robert Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p. 198). I
beni già pignorati a favore del primo gruppo possono venire nuovamente
pignorati a favore di gruppi successivi, limitatamente però all’ eventuale
eccedenza che dovesse risultare dalla realizzazione dopo il soddisfacimento
completo dei creditori del gruppo anteriore (cfr. art. 110 cpv. 3 LEF).
b) All’interno
di uno stesso gruppo - ed è questo lo scopo principale dell’istituto del
pignoramento in via di partecipazione, in attenuazione del principio della
priorità (“Vorrangsprinzip”) che caratterizza la procedura esecutiva speciale -
i creditori si trovano in linea di principio su un piano di parità, nel senso che
il ricavo dalla realizzazione dei beni pignorati a favore di un gruppo servirà
in primo luogo - dedotte le spese di realizzazione e ripartizione - al
soddisfacimento di tutti i creditori che compongono lo stesso gruppo (cfr. Gilliéron,
op.cit., p. 196; Amonn/Gasser, op.cit., § 25 n.17 p. 201s.). In tal caso il
ricavo viene semplicemente distribuito ai creditori, senza necessità di
allestire alcuna graduatoria. Soltanto qualora la somma ricavata non bastasse a
coprire l’ammontare complessivo dei crediti appartenenti ad un gruppo - e non
potendosi procedere ad alcun pignoramento complementare (recte: successivo) ex art.
145 cpv. 1 LEF - , l’Ufficio esecuzione allestirà lo stato di graduazione
(“graduatoria”) dei crediti appartenenti a detto gruppo, tenendo conto delle
classi ex art. 219 LEF in cui verrebbero collocati nel fallimento del debitore
(cfr. art. 146 cpv. 2 LEF; Fritzsche/Walder, op.cit., Vol. I, §27 n.1 s. p. 389
s. e §32 n.14 p.459; Amonn/Gasser, op.cit., § 30 n.2 e 6, p.250).
c) Per
l’art. 113 cpv. 1 primo periodo RFF se il fondo venduto in un’esecuzione in via
di realizzazione del pegno era in pari tempo oggetto di pignoramento, nello
stato di riparto (relativo all’esecuzione in via di realizzazione) l’ufficio
esecuzione terrà conto soltanto dei creditori pignoratizi, escludendone i
creditori partecipanti al pignoramento. Se dopo il pagamento delle spese di
realizzazione e di riparto nonché dei creditori pignoratizi istanti e, al caso,
dei creditori pignoratizi posteriori, resta un’eccedenza, l’ufficio la riterrà
per includerla nello stato di riparto dell’esecuzione in via di pignoramento (art.
113 cpv. 1 secondo periodo RFF). In ogni modo il ricavo della vendita del fondo
costituito in pegno non può essere impiegato né per coprire le spese d’esecuzione
in via di pignoramento né per tacitare i creditori partecipanti a
quest’esecuzione (in via di pignoramento) prima che i creditori pignoratizi non
siano soddisfatti completamente (art. 113 cpv. 1 RFF).
- a) In
concreto __________ ha presentato domanda di proseguire l’esecuzione contro
__________ in data 9 ottobre 1995, dunque nei termini di partecipazione ex art.
110 LEF iniziati a decorrere dal pignoramento dell’inventario dell’albergo “La
Favorita” di __________ effettuato a seguito di precedente domanda di
pignoramento di altro creditore (esecuzione n. __________) e scadenti il 20
ottobre 1995 (cfr. atto/verbale di pignoramento del 13 e 20 settembre 1995,
intimato il 20 novembre 1995). L’UE di __________ ha quindi correttamente
inserito la ricorrente nel gruppo formatosi a dipendenza di siffatto
pignoramento anteriore (Gruppo n. 1).
b) In
data 17 novembre 1995 l’UEF di Locarno ha eseguito - d’ufficio - un
pignoramento denominato “complementare” a favore dei creditori appartenenti al
Gruppo n. 1, pignorando i diritti spettanti a __________ nella successione
__________: l’inventario precedentemente pignorato era stato dichiarato dallo
stesso __________ “di proprietà della comunione ereditaria __________
rappresentata dal signor __________.” oltre che di sua proprietà (cfr.
“inventario” manoscritto di pignoramento del 13 settembre 1996, foglio 7,
seconda pagina in fondo). L’UEF ha poi indicato detti creditori come “Gruppo n.
2”. A rigore ci si può chiedere se tale gruppo, che coincide con il Gruppo n. 1
relativo al pignoramento dell’inventario, non avrebbe dovuto denominarsi ancora
Gruppo n. 1, e intendere il pignoramento effettuato -avvenuto d’ufficio
prima della realizzazione dei beni già pignorati (l’inventario dell’albergo) -
ancora come pignoramento complementare ex art. 110 LEF (Ergänzungspfändung),
in estensione quindi del pignoramento (principale) 13/20 settembre 1996. La
questione può tuttavia rimanere indecisa, non avendo influito in alcun modo
sull’esito della procedura per la ricorrente: l’escusso è risultato infatti
essere l’unico erede nella successione __________, per cui il pignoramento dei
diritti spettanti all’escusso dalla stessa successione è venuto a cadere.
c) In
data 13 agosto 1996 l’UEF __________ ha eseguito un nuovo pignoramento a favore
dei creditori appartenenti al Gruppo n. 1 (nella procedura esecutiva in via di
pignoramento __________, pignorando degli immobili, tra i quali l’albergo “La
favorita”, già oggetto di una procedura di realizzazione del pegno immobiliare promossa
contro la Comunione ereditaria __________ dal creditore pignoratizio con PE n.
__________ del 6 marzo 1995. Nel relativo verbale di pignoramento
“complementare” l’UEF ha denominato il gruppo della ricorrente Gruppo n. 3.
Nell’elenco
oneri 16 agosto 1996 relativo agli immobili di cui all’esecuzione in via di
realizzazione del pegno n.__________, rettificato il 22 agosto 1996, i
creditori formanti il gruppo cui fa parte la ricorrente risultano iscritti sub
cifra 3 “Restrizioni delle facoltà di disporre/ Pignoramenti annotati a carico
__________ 1958, __________ in qualità di unico erede della CE __________ ” e
sono indicati come Gruppo n.2. Sotto la stessa cifra, con l’indicazione
“Pignoramenti annotati a carico della CE __________ ”, sono inoltre iscritti
diversi altri creditori suddivisi in più gruppi, in particolare in un Gruppo
n.1 (sette creditori), in un Gruppo n.2 (tre creditori), in un Gruppo n.3 (un
creditore) e in un Gruppo n.4 (sei creditori). Siffatte annotazioni di
pignoramenti sono precedute nell’elenco oneri sub cifra 1 da crediti garantiti
da ipoteca legale a favore di enti pubblici per complessivi fr. 64’268.90 e sub
cifra 2 da un credito garantito di complessivi fr. 3’926’395.30 da cartelle
ipotecarie riferito al creditore pignoratizio procedente. I beni immobili sono
stati aggiudicati il 5 settembre 1996 per fr. 1’490’000.--.
Alla
luce dell’esito della realizzazione dei beni immobili, che non ha consentito di
soddisfare neppure il creditore pignoratizio procedente, la questione dell’indicazione
dei gruppi rispettivamente della concorrenza e priorità dell’uno rispetto
all’altro nell’elenco oneri diviene priva di qualsiasi rilevanza pratica, non
essendovi infatti a priori eccedenza alcuna che possa essere inclusa
nello stato di riparto dell’esecuzione in via di pignoramento interessante la
ricorrente (cfr. art. 113 cpv. 1 secondo periodo RFF). In questo senso è
corretto lo stato di riparto 20 settembre 1996 relativo all’esecuzione n.
__________ PI dove è indicato, in merito ai creditori partecipanti ai
pignoramenti iscritti a elenco oneri, “completamente perdenti”, pur dando atto
alla ricorrente che l'indicazione dei gruppi non è stata di cristallina
evidenza.
d) Per
completezza va infine ricordato che la questione sollevata dalla ricorrente in
merito al privilegio ex art. 219 LEF di cui beneficerebbe il proprio credito in
quanto pretesa da salario, a questo stadio di procedura è prematura e potrà
divenire attuale, se del caso, unicamente una volta che saranno realizzati
tutti i beni pignorati a favore del gruppo cui essa appartiene: soltanto
infatti nell’ipotesi in cui la somma ricavata non bastasse a coprire le pretese
di tutti i creditori appartenenti al medesimo gruppo, e non potendosi procedere
ad alcun pignoramento complementare ex art. 145 LEF, si dovrà far luogo -
sempre che dopo deduzione delle spese (cfr. art. 144 cpv. 3 LEF) sia rimasta
un’eccedenza da distribuire - alla formazione della graduatoria e allo stato di
riparto, collocando i creditori del gruppo nella classe che avrebbero occupato
nel fallimento (cfr. 146 LEF).
- Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF) perché così è disciplinato per normativa di diritto
federale.
Richiamati gli art. 110 e 144 LEF, 113
RFF
pronuncia: 1. Il
reclamo 30 settembre 1996 __________in quanto ricevibile, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della
Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art.
19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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