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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.1996.00120
Data decisione, Autorità:
24.10.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00120
Lugano
24 ottobre 1996/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 26 giugno 1996 del
contro l’operato dell’UEF di Vallemaggia
nell'esecuzione n. __________ promossa dal reclamante
contro
in materia di prosecuzione
dell'esecuzione;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN
DIRITTO
che
il 1° settembre 1995 l’UEF di Vallemaggia ha notificato a __________ il
precetto esecutivo nell'esecuzione n. __________ promossa da__________
__________ __________ per Fr. 97.-- oltre accessori;
che
il 15 aprile 1996 il creditore ha chiesto la prosecuzione dell'esecuzione;
che
il 26 giugno 1996 la rappresentante del creditore ha formulato reclamo per
ritardata giustizia, pervenuto il 28 giugno 1996, "dato che dopo un
decorso di due mesi non abbiamo ancora avuto notizie sul caso e abbiamo
richiesto più volte per fax di volerci aggiornare sulla situazione";
che
il reclamante reputa che l'UEF di Vallemaggia non dia corso a casi definiti
banali poiché di importi relativamente modesti;
che
il reclamo si è incrociato con il versamento, di data 25 giugno 1996, a saldo
al creditore di Fr. 117.95 ad opera dell'UEF di Vallemaggia;
che
l'intervenuto pagamento dell'importo dedotto in esecuzione ha messo fine alla
procedura ancor prima che pervenisse il reclamo;
che
per costante giurisprudenza, il reclamo serve solo al conseguimento di un fine
pratico di procedura - non ottenibile in altro modo - e non alla semplice
constatazione di un errato comportamento, ritenuto che la legittimazione
processuale è data ad ogni parte lesa nei suoi interessi giuridicamente
protetti da una misura dell'organo d'esecuzione, costitutiva almeno di
pregiudizio di fatto attuale (cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni sulla Legge
sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, di prossima
pubblicazione in RDAT I-1996 p.285, n. 3.1.6. a);
che
nel caso di specie per l'intervenuto pagamento non vi è più un interesse
procedurale pratico e attuale in un'esecuzione ancora aperta e suscettibile di
esito diverso (sulla nozione, cfr. Cometta, op. cit., p.283, n. 3.1.2.);
che
per questo motivo il reclamo è irricevibile, il precettante avendo ottenuto
quanto richiesto;
che
- in via abbondanziale - il __________ non può far capo al rimedio del reclamo
per far valere eventuali danni patrimoniali riconducibili a pretesa colpa
dell'organo d'esecuzione, atteso che - ove ne ricorrano i presupposti ex art.
5, 6 e 7 LEF - la parte che se ne prevale dovrà adire il giudice civile;
che
la procedura di reclamo serve infatti per raggiungere uno scopo procedurale ben
definito e non per precostituirsi una buona base di partenza per la successiva
- eventuale - azione di responsabilità (cfr. DTF 110 III 89 cons.1b, 105 III
36-37, 91 III 46-47 cons.7; CEF 22 giugno 1987 su reclami L. P. & LLCC
cons.9 e rif. ivi);
che
le pretese risarcitorie e i relativi presupposti, illiceità e colpa oltre a
danno e nesso adeguato di causalità, sono infatti di esclusiva competenza del
giudice civile cui la parte reclamante potrà, se del caso e ove ne ricorrano i
presupposti, ricorrere (cfr. in senso convergente DTF 80 III 53 e 31 II 342; Amonn,
op. cit., §5 m. da 7 a 14; Gilliéron, op. cit., p.49-50; Fritzsche/Walder, op.
cit., vol. I, §7 m.12);
che
la prospettata ipotesi di denegata o ritardata giustizia ex art. 17 cpv.3 LEF è
nel caso di specie ben lungi dal realizzarsi, la soluzione della vicenda
esecutiva essendo intervenuta in termini conformi ai principi temporali di
diritto esecutivo;
che
non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art.
68 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 5 e 17 LEF; 2 lett.c
e 8 cpv.4 LPR
PRONUNCIA
-
Il
reclamo 26 giugno 1996 __________, è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione:
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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