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15.1996.00063 ΓÇó Pre-announcement of loss certificates is not appealable
15.1996.00063Outro Tribunal21 de mai. de 1996Inadmissible
The Camera di esecuzione e fallimenti of the Ticino Court of Appeal, acting as supervisory authority, held that a device merely announcing that loss certificates would be issued in future is not an appealable enforcement act. The debtor’s complaint was therefore inadmissible, and alternatively would fail for lack of a practical and current interest. The request for suspensive effect became moot once the main complaint was decided. No costs or indemnities were charged.
Art. 17 LEF; a purely preparatory declaration of intent in enforcement proceedings, which merely announces a future executive act such as the issuance of loss certificates, is not an appealable measure. The complaint is inadmissible against such a notice; in any event, admissibility also requires a practical and current interest. A pre-announcement that does not itself cause legal prejudice cannot be challenged. The request for suspensive effect falls away once the main complaint is decided. Costs may be left uncharged and no indemnity awarded pursuant to Art. 67 cpv. 2 and Art. 68 cpv. 2 OTLEF.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.1996.00063
Data decisione, Autorità: 21.05.1996, CEF
Incarto n. 15.96.00063
Lugano 21 maggio 1996/FC/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 13 maggio 1996 di
patr. dall'avv. __________
contro l’operato dell’UE di Lugano in matria di prospettata emissione di attestati di carenza di beni nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro il reclamante da
vista la domanda di effetto sospensivo contestuale al reclamo;
ritenuto di dover prescindere dalla richiesta di osservazioni;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO
che con articolato provvedimento 30 aprile 1996 l'Ufficio esecuzione di Lugano ha, tra l'altro, stabilito al dispositivo n.5:
"le precisiamo inoltre che, per quanto riguarda le esecuzioni n. __________ e __________, visto che dagli accertamenti in nostro possesso non sono stati rinvenuti dei beni pignorabili, verranno emessi nei prossimi giorni degli attestati di carenza di beni";
che con tempestivo reclamo 13 maggio 1996 __________ __________ ha chiesto l'annullamento del dispositivo n.5, protestate tasse, spese e ripetibili, ritenuto che l'emissione di attestati di carenza di beni è a questo stadio di procedura "chiaramente prematura": infatti l'escusso è "intestatario in ragione di 1/3 in società semplice con __________ e __________ di oltre __________ beni immobiliari siti in vari cantoni". Trattandosi di beni in comunione, ex art. 132 LEF va dapprima pignorata e realizzata l'interessenza di __________ nella società semplice, a prescindere da ogni previsione astratta di nessun attivo formulata in termini apodittici dalla creditrice __________ __________
che il dispositivo n.5, ancorché rivestito formalmente dell'apparenza del provvedimento, costituisce dal profilo materiale una semplice dichiarazione d'intenti che si limita a preannunciare un atto esecutivo futuro, nel caso di specie l'emissione di attestati di carenza di beni;
che siffatta espressione di volontà non costituisce provvedimento impugnabile (DTF 113 III 29 cons.1, 96 III 44 cons.2c; Heinz Pfleghard, in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, Basilea e Francoforte sul Meno, 1996, p.156, n.5.23);
che il reclamo è pertanto irricevibile, riservata la futura impugnazione degli atti esecutivi prospettati;
che il gravame sarebbe comunque anche da respingere per carenza del presupposto dell'interesse pratico e attuale (cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni sulla legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, di prossima pubblicazione in RDAT 1996, n. 3.1.2.), dal dispositivo n.5 non potendo derivare alcun pregiudizio al reclamante;
che, a futura memoria e impregiudicato l'esito avanti l'autorità amministrativa come pure l'eventuale ulteriore gravame, è opportuno invitare l'Ufficio esecuzione di Lugano a vagliare la tesi di __________, meritevole di approfondimento, secondo cui - prima di passare all'emissione degli attestati di carenza di beni
che, con l'emanazione della decisione sull'oggetto del reclamo, la domanda di effetto sospensivo contestuale al gravame è divenuta caduca essendo venuto a mancare l'interesse pratico e attuale ad un giudizio provvisorio ormai superato (cfr. Cometta, op. cit., n. 3.4.5.);
che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF);
richiamati gli art. 17 LEF; 2 e 10 LPR
PRONUNCIA:
Il reclamo 13 maggio 1996 di __________, è irricevibile.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione: ____________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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