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Numero d'incarto:
15.1996.00012
Data decisione, Autorità:
08.08.1996, CEF
Incarto n.
15.96.00012
Lugano
8 agosto 1996/C/fc/bsn
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sul reclamo 11 dicembre 1995 di
Contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nell’esecuzione n. __________ promossa contro il
reclamante dalla
in
tema di opposizione a precetto esecutivo e di avviso di pignoramento;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto
A. Con PE n. __________ del 25 settembre/2 novembre 1995 dell’UEF
di __________ procede contro __________ per Fr. 5’396.95.-- oltre accessori.
Al
momento della notifica, avvenuta a mezzo polizia, l’escusso ha sottoscritto il
PE nello spazio riservato alle annotazioni di opposizione. Nell’originale del
precetto esecutivo destinato al creditore, a differenza che in quello del
debitore, sotto la menzione opposizione tra parentesi è scritto: “non fa
opposizione”.
B. Il 21 novembre 1995 la creditrice, sulla base del
precetto esecutivo con l’indicazione di omessa opposizione, ha chiesto la prosecuzione
dell’esecuzione. Il __________ l’UEF di Locarno ha trasmesso al reclamante
l’avviso di pignoramento.
C. Con tempestivo reclamo 11 dicembre 1995 __________ ha
postulato l’accertamento della validità dell’opposizione e la conseguente
declaratoria di nullità dell’avviso di pignoramento del __________, atteso che:
-
”il
reclamante, ricevuto il PE in oggetto, ha apposto la propria firma in calce
allo stesso, e meglio nello spazio riservato alla dichiarazione di opposizione.
Egli non ha aggiunto alcunché, conscio del fatto che la firma da sola soddisfa
le esigenze poste per la validità dell’opposizione”;
-
”in
data 4 dicembre 1995 il reclamante ha ricevuto un avviso di pignoramento”;
-
”da
una verifica telefonica effettuata risulta che le copie del PE in possesso dell’UEF,
rispettivamente del creditore, riportano la dicitura “non si fa” dinanzi alla
parola stampata “opposizione”. Il reclamante (...) contesta decisamente che
tale aggiunta sia stata apposta da lui stesso, e a riprova di ciò ricorda che
l’originale del PE non riporta alcuna aggiunta”;
-
”determinante
per il giudizio circa l’avvenuta opposizione non può che essere l’originale del
precetto esecutivo che si trova nelle mani del debitore, e questo a maggior
ragione nel caso concreto, visto e considerato che il dubbio nasce da una
scritta che nega l’opposizione, e non il contrario. In effetti nessuno può ragionevolmente
dubitare che sull’originale non vi sia alcuna aggiunta che neghi l’opposizione,
e che questa deve dunque forzatamente essere stata apposta in seguito, da mano
estranea a quella del reclamante”;
-
”dottrina
e giurisprudenza sono concordi nel porre il debitore al beneficio del dubbio,
qualora sorgano problemi inerenti la validità formale dell’opposizione”.
D. Con scritto 15 dicembre 1995 trasmesso all’UEF di
Locarno il Segretario comunale di __________ ha dichiarato che “la menzione
“non fa opposizione”, in calce al PE n. __________, è stata apposta dal
sottoscritto (...) in quanto l’usciere comunale che ha effettuato la notifica
aveva dichiarato che il signor Peter aveva apposto la propria firma nello
spazio riservato all’opposizione per errore, ma non intendeva esercitare questa
facoltà”.
E. Delle osservazione dell’UEF di __________ si dirà, per
quanto necessario, in seguito.
Considerato
in
diritto:
- Per l’art. 74 cpv. 1 LEF l’escusso che intenda
formulare opposizione deve dichiararlo verbalmente o in forma scritta
all’ufficio d’esecuzione entro dieci giorni dalla notificazione del precetto.
L’opposizione
al PE non soggiace a particolari esigenze di forma: è sufficiente la sola firma
dell’escusso nell’apposita rubrica del PE, o la dichiarazione di volontà
espressa verbalmente anche per telefono; in caso di dubbio sulla dichiarazione
si applica il principio “in dubio pro debitore”, dovendosi evitare ogni rigido
formalismo che non sia assolutamente necessario (CEF Vig. 19 giugno 1990
su reclamo S.S. SA; DTF 108 III 6, 101 III 13, 98 III 30 e 70 III 52; Kurt
Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 1993, § 18 m.
11-13 e 26-27; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite
et concordat, 1993, p. 133). Ratio di siffatta benevolenza è di evitare le
gravi conseguenze che all’escusso derivano dall’obbligo di pagamento e dalla
conseguente azione di ripetizione dell’indebito ex art. 86 LEF, eccessive per
raffronto all’interesse del creditore che dovrebbe semplicemente formulare
istanza di rigetto o far capo all’azione ordinaria ex art. 79 LEF(DTF
108 III 9; RDAT 1989 p. 343).
-
Dallo scritto 15 dicembre 1995 del Segretario comunale
di __________ risulta che la menzione “non fa opposizione”, in calce al PE n.
__________ è stata da lui apposta in quanto l’usciere comunale che ha
effettuato la notifica avrebbe dichiarato che l’escusso ha firmato nello spazio
riservato all’opposizione per errore.
-
La firma di __________ in calce al PE e in
corrispondenza della parte riservata all’opposizione, apposta al momento della
notifica del PE, costituisce, avuto riguardo agli orientamenti giurisprudenziali
e dottrinali riportati al cons. 1, mezzo di prova sufficiente per attestare
l’intervenuta tempestiva opposizione. A fronte dell’univocità della
manifestazione di volontà dell’escusso espressa sottoscrivendo il PE nella parte
riservata all’opposizione, risulta superflua la ricostruzione degli accadimenti
per l’intermediazione di terzi, ritenuto che la dichiarazione 15 dicembre 1995
del Segretario comunale di __________ si riduce ad una semplice relata refero
senza efficacia probatoria.
-
Per l’art. 78 cpv. 1 LEF la validità dell’opposizione
rende prematura la prosecuzione dell’esecuzione: l’avviso di pignoramento
emesso il __________ va pertanto dichiarato nullo.
-
Il reclamo 11 dicembre 1995 di __________ è accolto.
Non
si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 74 cpv. 1, 78 cpv. 1, 79 e 86 LEF
pronuncia:
-
Il reclamo 11 dicembre 1995 di __________, è accolto.
-
L’opposizione interposta il 2 novembre 1995 da
__________ __________, al PE n. __________ dell’UEF __________ è dichiarata valida.
2.1. Di conseguenza l’avviso di pignoramento emesso il
__________ è annullato e l’esecuzione n. __________ dell’UEF __________ resta
sospesa.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Intimazione:_________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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